TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 1 Premesse
Il Regolamento interno di disciplina è parte integrante del regolamento di Istituto ed è emanato ai sensi dell’art.
4 del DPR 249 del 24/6/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria) e ai sensi dell’art.
328 comma 7 del T.U. 297/94 per gli alunni della scuola elementare. Il regolamento interno di disciplina si ispira ai principi di recupero dell’alunno: le sanzioni non hanno natura repressiva, ma devono avere finalità educativa e tendere a rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri.
La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto e alla situazione personale dello studente
La sanzione deve essere preceduta dalla contestazione del fatto e lo studente deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono disposte solo in casi di gravi e reiterate infrazioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento il Consiglio di classe/équipe pedagogica per quanto è possibile manterrà un rapporto con lo studente e con i genitori, verificando al suo rientro lo svolgimento di attività assegnate per tale periodo.
La libera espressione di opinioni, se correttamente manifestata, non può essere oggetto di sanzione disciplinare.
33 Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
Tutti devono attenersi al regolamento di disciplina al quale tuttavia potranno essere apportate modifiche dal Consiglio di Istituto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
34 allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Art. 2
Natura delle
mancanze
Sanzioni disciplinari Organo competente Organo cui ricorrere
Mancanze lievi 1. rimprovero verbale Docente Organo di garanzia
Dirigente Scolastico Reiterazione di 2. consegna da
svolgere
Docente Organo di garanzia
comportamenti di cui in classe e/o a casa
35 al precedente punto 1
Violazione del 3. ammonizione scritta
Fatti che impediscono 4. invito alla riflessione
Docente Organo di garanzia
il normale svolgimento personale per alcuni dell’attività didattica minuti fuori dall’aula,
sotto sorveglianza di un docente o di
personale della scuola Reiterazione di 5. ammonizione
scritta
Docente Organo di garanzia
comportamenti di cui al
sul diario/libretto Dirigente Scolastico
precedente punto 4 scuola-famiglia dello Fatti che turbano il studente e sul registro regolare andamento di classe e/o
della comunità convocazione dei
36 precedente punto 4 -
5
giorni a 30 giorni
Danni al patrimonio 7. risarcimento o Docente Organo di garanzia scolastico, ai sussidi
agli arredi, a terzi nell’ambito della comunità scolastica
riparazione del danno Dirigente Scolastico
Reiterazione di 8. sospensione dalle Consiglio di Classe Organo di garanzia comportamenti di cui
Gravi comportamenti 9. sospensione dalle Consiglio di Classe Organo di garanzia in violazione dei
doveri
lezioni da 1 a 15 giorni
di correttezza (offese (commisurato alla alla persona, gravità del fatto o per aggressioni, violenza,
37 utili alla comunità
scolastica
La responsabilità disciplinare è personale e solo in casi eccezionali e per rispondere a una precisa strategia educativa si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
38 Art. 3
Modalità di irrogazione delle sanzioni
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
verbalmente per le sanzioni da 1 a 6
verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, se possibile, per le sanzioni da 7 a 9
Nei casi da 7 a 9 i genitori dello studente devono essere prontamente informati, tramite raccomandata a mano o fonogramma, della data e ora della riunione dell’organo collegiale con l’invito ad assistere il proprio figlio nell’esporre le proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente pur correttamente informati non parteciperanno alla riunione, l’organo collegiale procederà basandosi sugli atti e le testimonianze di cui èin possesso.
Gli organi Collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei genitori La sospensione può prevedere invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:
• l’obbligo di frequenza di tutte le attività ad eccezione di alcune
• l’obbligo di frequenza solo di alcune discipline
• la non partecipazione ad attività scolastiche che si svolgono fuori dalla scuola comevisite, viaggi e simili Su proposta del consiglio di classe/èquipe pedagogica può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica
In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta alla famiglia, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
Art. 4
Provvedimenti disciplinari alunni scuola primaria
Agli alunni frequentanti la scuola primaria vengono applicate le sanzioni da 1 a 3 (per gli alunni di 1a 2a e 3a classe) le sanzioni da 1 a 3 e 5 (per alunni di 4a e 5a classe)
Art. 5
39 REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
c) Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e vice-versa.