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OPERAZIONI FINANZIABILI

ART. 8 Raccolta a domicilio

1. La micro-raccolta, presso le singole aziende agricole, dovrà essere accompagnata da un documento di conferimento, contenente i dati di cui all’allegato V. Tale documento deve essere redatto in due esemplari, firmato e datato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore, che in tal modo da atto di avere ricevuto i rifiuti. Il trasporto dall'ultimo produttore all'impianto di destinazione dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006 (nella versione previgente all'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010), con allegati i documenti di conferimento di cui all'allegato V del presente accordo;

2. Il responsabile della raccolta a domicilio dovrà stipulare contratti di servizi con le singole Aziende agricole, con i gestori dei Centri o gli impianti di destinazione finale e mettere a disposizione delle Aziende Agricole stesse dei sacchi provvisti di etichetta nella quale andranno indicati gli estremi identificativi del conferente;

3. Le copie del “documento di conferimento” dovranno essere conservate per 5 anni da parte di tutti i soggetti interessati (produttore e trasportatore) ed essere messe a disposizione degli organi di controllo.

ART. 9

Requisiti tecnici dei centri per appuntamento

1. I Centri per appuntamento devono:

a) essere ubicati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti;

b) avere una viabilità adeguata per consentire l’accesso sia dei mezzi degli utenti, sia dei mezzi per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento;

c) essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

2. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. I Centri devono essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di trasbordo dei rifiuti.

4. Le autodichiarazioni per la gestione dei Centri per appuntamento sono riportati in Allegato II.

5. Il responsabile del Centro, negli orari di apertura dovrà sorvegliare l’area ove avviene il trasbordo, al fine di impedire l’immissione di altre tipologie di rifiuti e il danneggiamento delle strutture adibite allo scopo.

6. Il responsabile del Centro dovrà disciplinare con proprio regolamento le modalità di conferimento; in particolare chi effettua il servizio di conferimento per appuntamento dovrà prevedere che le date di raccolta siano compatibili con le finalità del presente protocollo.

7. Il responsabile del Centro dovrà compilare il “documento di conferimento”, di cui all’Allegato V quale parte integrante del presente Accordo, redatto in due esemplari, firmato e datato dall’agricoltore e controfirmato dal responsabile del Centro medesimo.

8. Il “documento di conferimento” dovrà essere conservato presso il Centro per almeno 5 anni.

9. Il responsabile del Centro dovrà mettere a disposizione delle Aziende Agricole per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e non dei sacchi provvisti di etichetta nella quale andranno indicati gli estremi identificativi del conferente.

ART. 10

Requisiti tecnici ed adempimenti previsti per i centri di raggruppamento dei rifiuti agricoli

1. I Centri di raggruppamento devono:

a) essere ubicati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti;

b) avere una viabilità adeguata per consentire l’accesso sia dei mezzi degli utenti sia dei mezzi per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento;

c) essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

2. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. I Centri devono essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti.

4. Il raggruppamento dei rifiuti, allestito presso i Centri, deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il deposito.

5. Il deposito dei rifiuti, presso i Centri, deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento.

6. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

7. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi di contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenute in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente.

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta specifica etichettatura con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

8. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse, ed in particolare:

a) le batterie devono essere stoccate in appositi cassonetti a tenuta di acido approvati o forniti dal COBAT;

b) dovranno essere conservati in locali e/o in aree idonee per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione delle sostanze liquide, e devono essere conferite obbligatoriamente al COBAT stesso.

9. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

10. Il responsabile del Centro, negli orari di apertura dovrà sorvegliare l’area al fine di impedire l’immissione di altre tipologie di rifiuto ed il danneggiamento delle strutture adibite allo scopo. Durante gli orari di apertura l’area o il locale dove è allestito lo stoccaggio dei rifiuti dovrà altresì essere accessibile agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

11. Il responsabile del Centro dovrà disciplinare con proprio regolamento le modalità di conferimento.

12. Il responsabile del Centro dovrà compilare il “documento di conferimento”, di cui all’allegato V quale parte integrante del presente accordo, redatto in due esemplari, firmato e datato dall’agricoltore e controfirmato dal responsabile del Centro medesimo.

13. Il “documento di conferimento” dovrà essere conservato presso il Centro per almeno 5 anni.

14. Il responsabile del Centro provvede a riportare entro due giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti sul registro di carico-scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs 152/06.

15. Nel caso dei centri di raccolta comunale il raggruppamento dei rifiuti agricoli dovrà avvenire in area separata da quella adibita per il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani da parte degli utenti della stazione stessa.

16. Il Centro di raggruppamento di rifiuti dovrà essere autorizzato con le modalità espresse all'articolo 11.

ART. 11

Autorizzazione dei centri di raggruppamento dei rifiuti agricoli

1. I Centri per il raggruppamento dei rifiuti agricoli, di cui all’Allegato VI parte integrante del presente Accordo, sono autorizzati da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara ai sensi del D.Lgs 152/06 a proseguire l'attività come Centro di raggruppamento ai sensi dell'art. 10 del presente accordo.

2. I responsabili dei Centri per ogni variazione o cessazione dell'attività dovranno comunicare tempestivamente ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara le modifiche intervenute.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per i Centri allestiti presso Consorzi/Cooperative agricole, i responsabili di nuovi Centri per il raggruppamento dei rifiuti agricoli dovranno presentare le autodichiarazioni di cui all’Allegato IV ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara.

4. ARPAE SAC Ferrara provvederà con atto a firma del dirigente ad autorizzare i Centri di raggruppamento che hanno presentato autodichiarazione di cui al punto precedente;

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste all’art. 10 per la gestione dei Centri di raggruppamento dei rifiuti agricoli ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara provvederà, secondo la gravità:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

ART. 12

Convenzione con gestori privati

1. I gestori privati che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano apposita convenzione con i seguenti Soggetti:

a) Impresa agricola;

b) Consorzi agrari e/o cooperative agricole;

c) Centri per appuntamento o di raggruppamento.

2. Nella convenzione dovranno essere indicati i soggetti coinvolti, i rispettivi adempimenti amministrativi, le modalità di conferimento e i corrispettivi dei servizi forniti, l’ubicazione dei centri presso il quale avviene il conferimento.

3. I gestori privati si impegnano a fornire annualmente ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara i dati relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti stoccati e avviati a recupero/smaltimento.

ART. 13

Modalità attuative e disposizioni finali

1. I soggetti firmatari del presente Accordo, si impegnano ad effettuare una adeguata campagna di informazione sui contenuti del presente Protocollo, al fine di assicurare una numerosa partecipazione e collaborazione degli operatori interessati nella corretta gestione dei rifiuti e conseguentemente una elevata protezione dell’ambiente.

2. Le parti firmatarie, si impegnano a dare pubblicità al presente accordo e a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso.

3. Le parti concordano di riunirsi di norma semestralmente, sotto il coordinamento della Regione allo scopo di verificare la regolare attuazione del presente protocollo, valutare le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare e eventuali nuove adesioni al presente Protocollo;

4. In attuazione del richiamato articolo 19, comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le aziende agricole che su base volontaria si avvarranno del presente accordo si impegnano ad utilizzare prioritariamente ammendante compostato verde o misto di cui al D.Lgs 75/2010 rispetto ad altre tipologie di ammendante.

ART. 14