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ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21.1 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta, sottoscrivendo il contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Prestazionale-Contratto ed in tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, la Ditta non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio.

In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto, l’Istituto, fermo restando l’applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto dell’Istituto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) cessazione dell’azienda o di ramo di azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;

b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

c) cessione del contratto o di subappalto non autorizzato;

d) mancato adempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;

e) inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;

f) mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;

g) reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato;

h) gravi inadempienze relative alla sicurezza;

i) grave inosservanza dei protocolli e delle procedure di lavoro;

j) mancata rispondenza ai requisiti richiesti del personale tecnico adibito al servizio.

In caso di inosservanza, l’INAIL invierà richiamo scritto motivato; dopo il terzo richiamo scritto, senza che la Ditta possa vantare pretese e/o compensi di sorta, l’INAIL potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva.

Ai sensi della L. 136/2010 il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Costituiscono, altresì, clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e sono quindi causa di risoluzione automatica il verificarsi di tre verbalizzazioni di inadempienza contrattuale ai fini della sicurezza nonché l’avvenuto danno psico-fisico (anche lieve) provocato a personale medico, paramedico e utenza, per inadempimenti del servizio oggetto del presente Capitolato nell’arco del periodo contrattuale, contestata per iscritto dal/i Responsabile/i dell’INAIL.

ART. 21.2 - RECESSO ANTICIPATO CONVENZIONALE

L'INAIL si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 1373, comma 2 del Codice Civile, e dell’art. 109 del Dlgs 50/2016, in qualsiasi momento, senza corrispettivo, discrezionalmente e senza obbligo alcuno di motivazione, mediante comunicazione da inviare alla Ditta con raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso, la Ditta avrà diritto a percepire soltanto il corrispettivo delle prestazioni già effettuate e nulla è ulteriormente dovuto.

Tale facoltà non è consentita alla Ditta.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1339 c.c., per l’entrata in vigore della norma di legge in materia di Spending Review 2, si specifica che:

nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.

488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, l’ INAIL avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Ogni patto contrario a tale disposizione è nullo.

Nell’ipotesi in cui si dovesse concretizzare il processo di accentramento presso la DC Acquisti, per la tipologia di sevizio oggetto della presente procedura, questa Direzione Regionale si riserverà altresì di recedere dal presente contratto per aderire all’eventuale Convenzione attivata a livello centrale.

ART. 21.3 – CONTESTAZIONI

Costituiscono applicazioni di penali, inadempienze contrattuali, come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio.

Costituiscono Clausole risolutive espresse ai sensi dell’art.

1456 del C.C. e sono quindi causa di risoluzione automatica il verificarsi di tre verbalizzazioni di inadempienza contrattuale ai fini della sicurezza nonché l’avvenuto danno psico-fisico (anche lieve) provocato a personale medico, paramedico e utenza, per inadempimenti del servizio oggetto del presente Capitolato nell’arco del periodo contrattuale, contestata per iscritto dal/i Responsabile/i dell’INAIL.

In caso di risoluzione per inadempimento della Ditta, questa dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dall’INAIL, il quale avrà diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo.

ART. 21.4 - RISERVE - CONTROVERSIE

In caso di controversie e/o contestazioni, comunque relative all’esecuzione dei servizi, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, la Ditta non potrà sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

La Ditta resta tuttavia tenuta ad uniformarsi alle disposizioni dell’INAIL, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all’’INAIL; peraltro, potrà formulare riserve contestualmente alle richieste da parte dell’INAIL.

Per ogni eventuale controversia non deferibile, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

L’INAIL si riserva di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e l’affidatario non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità della Convenzione.

ART. 21.5 – SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Ditta senza titolo di rivalsa:

 Le spese contrattuali;

 Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificati di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico della Ditta.

A carico della Ditta restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio di manutenzione e sulle forniture occorrenti.

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

l’I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel

presente Capitolato Prestazionale/Contratto si intendono I.V.A.

esclusa.

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