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GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E NON

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Allegato “A”

GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E NON

dei Centri Medico Legali delle Sedi INAIL della Liguria,

inclusi gli impianti radiologici.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE/BOZZA DI CONTRATTO

I.N.A.I.L.

DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA

Ufficio POAS

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INDICE

Definizione dei termini ART.1 Oggetto del contratto

ART.2 Servizi oggetto del contratto

ART.2.1 Tempi e modalita’ di esecuzione del contratto ART.3 Apparecchiature oggetto del contratto

ART.4 Durata del contratto ART.5 Importo del contratto ART.6 Descrizione dei servizi ART.6.1 Manutenzione ordinaria ART.6.2 Manutenzione straordinaria

ART.6.3 Materiale di ricambio, di consumo e soggetti ad usura ART.6.3bis Interventi di lieve entità- Franchigia

ART.6.4 Verifica della sicurezza elettrica delle apparecchiature ART.6.5 Supporto ai collaudi di accettazione delle apparecchiature ART.6.6 Gestione del servizio

ART.7 Attività di consulenza

ART.8 Documentazione dell’attività

ART.9 Strumentazione tecnica e di misura

ART.10 Organizzazione dei servizi- qualificazione del personale - strutture INAIL interessate

ART.11 Obblighi del personale tecnico impiegato ART.12 Sub-appalto

ART.13 Obblighi dell’INAIL

ART.14 Obblighi e responsabilità della Ditta Affidataria ART.14.1 Obblighi nei confronti dei lavoratori

ART.14.2 Osservanza di Leggi e Norme ART.15 Obbligo di informazione

ART.16 Responsabile dei rapporti con la Ditta ART.17 Servizi non previsti

ART.18 Revisione prezzi

ART.19 Modalità di fatturazione, di pagamento e cessione del credito ART.20 Penalità

ART.21 Risoluzione del Contratto ART.21.1 Clausola risolutiva espressa ART.21.2 Recesso anticipato convenzionale ART.21.3 Contestazioni

ART.21.4 Riserve - Controversie

ART.21.5 Spese contrattuali imposte e tasse

ART.22 Riconsegna alla cessazione del contratto ART.22.1 Riconsegna del parco apparecchiature

ART.22.2 Certificato finale di regolare esecuzione

ART.23 Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

ART.24 Stipula del Contratto

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ART.25 Riservatezza delle informazioni ART.26 Foro competente

ART.27 Codice di comportamento ART.28 Norma finale

DEFINIZIONE DEI TERMINI

 Contratto di gestione delle apparecchiature:

Atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e dei servizi necessari a mantenere le condizioni delle vigenti leggi in materia di uso, di efficienza, di sicurezza e di salvaguardia delle apparecchiature, provvedendo nel contempo al miglioramento del loro utilizzo.

 Responsabile Tecnico della Ditta e della gestione del servizio:

la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al corretto espletamento del servizio di gestione.

 Per manutenzione ordinaria si intende:

1. la verifica periodica di tutte le condizioni di efficienza, sicurezza e controlli funzionali,

2. tutte le verifiche periodiche di conformità alle vigenti normative tecniche, antinfortunistiche e della sicurezza.

3. le eventuali riparazioni entro il limite di franchigia di

€ 100,00 (come previsto al punto 6.3 bis).

 Per manutenzione straordinaria si intende:

l’esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di modifica, di manutenzione che, pur non espressamente citati nel Capitolato, si dovessero rendere necessari durante il corso della gestione.

 Per apparecchiature oggetto del presente esercizio di manutenzione si intendono:

Ogni apparecchiatura biomedicale o elettromedicale o elettrica e suoi accessori (anche se impiegata per effettuare esami chimici e/o esami diagnostici), inclusi gli impianti radiologici.

SONO INCLUSI NEL PRESENTE ESERCIZIO DI MANUTENZIONE TUTTI GLI IMPIANTI RADIOLOGICI.

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CAPITOLATO PRESTAZIONALE/CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio ha per oggetto la gestione, l’assistenza e la manutenzione ordinaria, ai sensi della normativa vigente, delle apparecchiature medicali e non, in uso nei Presidi medici dell’INAIL, dislocati sul territorio regionale come da allegato

“B”.

L’elenco delle apparecchiature di cui al citato allegato “B”, al momento della consegna, potrebbe risultare non completamente esaustivo a causa delle variazioni che investono il parco apparecchiature.

Tale allegato “B” di base, per come detto, è da ritenersi indicativo e non esaustivo e va integrato con tutte le apparecchiature presenti, sia al momento dell’affidamento del servizio, sia successivamente a tale data.

Dall’elenco vanno escluse, viceversa, tutte le apparecchiature dismesse nel corso del periodo di svolgimento del servizio e quelle che dovessero risultare, dal censimento, inutilizzabili.

Le ditte partecipanti sono invitate a prendere visione, tramite appositi sopralluoghi ricognitivi, dei locali e delle apparecchiature presenti alla data dell’offerta e del loro stato d’uso.

La Ditta affidataria dovrà provvedere anche alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature che l’INAIL dovesse acquisire successivamente, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

ART. 2 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

I servizi che costituiscono l’oggetto del presente contratto possono essere riassunti nelle seguenti principali attività:

- gestione di tutte le apparecchiature, medicali e non, in dotazione ed uso all’INAIL, con conseguente aggiornamento dei dati inventariali;

- manutenzione ordinaria e controlli di qualità delle apparecchiature e delle attrezzature medicali con esclusione della fornitura dei materiali di ricambio;

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- verifica periodica della sicurezza elettrica delle apparecchiature, in conformità alle disposizioni normative contenute nelle guide tecniche emesse dal CEI e conseguente individuazione degli interventi per l’adeguamento normativo delle suddette apparecchiature;

- supporto al collaudo ed immissione in uso delle apparecchiature di nuova acquisizione;

- supporto all’esecuzione di controlli funzionali di apparecchiature di particolare contenuto tecnologico;

- registrazione di tutte le chiamate effettuate da personale dell’INAIL per richiedere assistenza, mediante istituzione di apposito call-center dedicato;

- registrazione di tutte le manutenzioni e gli interventi su apposito registro e aggiornamento dell’inventario delle apparecchiature.

Tutte le attività oggetto del contratto costituiscono un unico lotto, non saranno pertanto accettate offerte per servizi parziali.

ART. 2.1 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO La Ditta dovrà garantire il servizio per tutte le attività previste nel presente Capitolato.

L’esecuzione degli interventi di manutenzione e le verifiche di sicurezza dovranno avvenire, per quanto possibile, presso i Centri Medico Legali INAIL, durante l’orario di servizio del personale addetto.

Nel caso di riparazioni presso laboratori esterni le apparecchiature viaggeranno a rischio e pericolo della Ditta, che dovrà farsi carico del ritiro e delle relative spese di trasporto, di imballo di eventuale spedizione.

Il servizio di manutenzione sarà svolto secondo i tempi e le modalità di esecuzione appresso indicate (prestazioni minime richieste):

– N. 2 interventi annui programmati per la manutenzione preventiva

– N. 1 intervento annuo per le verifiche di sicurezza elettrica dei controlli prestazionali

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ART. 3 – APPARECCHIATURE OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria dovrà redigere, nel corso del primo bimestre di applicazione del contratto, un censimento completo di tutte le apparecchiature medicali, facendo specifico riferimento, laddove già predisposto, all’inventario dell’INAIL.

La Ditta dovrà verificare il censimento di tutte le apparecchiature ed attrezzature, elettromedicali e non, oggetto del servizio, controllando che, per ciascuna apparecchiatura, sia presente la scheda individuale.

In tale occasione dovrà essere verificata, con annotazione sulla stessa scheda, la rispondenza alle normative vigenti (impianto di collegamento, condizioni ambientali, sistemi di connessione, destinazione d’uso etc.) per la loro successiva eventuale messa a norma, con rilascio della relativa certificazione sulla sicurezza elettrica etc. Tale operazione costituisce CENSIMENTO INIZIALE.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è di 24 mesi.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO.

L'importo annuo complessivo del contratto, relativo ai servizi descritti all’Art. 2, è stimato in € ________,00 (euro _______/00) IVA esclusa, ed € ________,00 per oneri per la sicurezza (eliminazione rischi di interferenza).

ART. 6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Nei primi due mesi di applicazione del contratto dovranno essere verificate tutte le apparecchiature elettromedicali, compresi gli impianti radiologici.

Inoltre, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla firma del presente Capitolato Prestazionale/Contratto, la Ditta dovrà presentare un piano operativo di manutenzione che individui le diverse periodicità di intervento e le principali tipologie di apparecchiature da sottoporre a manutenzione programmata, nonché un piano delle operazioni delle verifiche di sicurezza e dei controlli funzionali.

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Tale piano operativo, comprensivo delle date degli accessi, dovrà essere inoltrato anche alle Sedi INAIL.

La Ditta dovrà mettere a disposizione dell’INAIL un numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail, attivi e sorvegliati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno dal lunedì al venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, sabato e festivi esclusi.

ART. 6.1 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Secondo la norma UNI 9910 la manutenzione preventiva è la

"manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità”.

Per manutenzione preventiva (ordinaria o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica e taratura, controllo, messa a punto, pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti idraulici e pneumatici con verifica della tenuta degli stessi, sostituzione di materiali, atte a prevenire e a ridurre i guasti - qualora questi siano in qualche misura prevedibili - e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del presente capitolato. Di tali attività devono far parte la verifica periodica della rispondenza dell’apparecchiatura alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore, la verifica periodica della corretta calibrazione, oltre a tutti quegli interventi volti a prevenire eventuali insorgenze di danni.

Gli interventi di manutenzione preventiva, pertanto hanno lo scopo di:

 prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature e all’usura delle parti componenti;

 mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;

 garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;

 garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;

 verificare il corretto impiego di ciascuna apparecchiatura da parte del personale utilizzatore;

 evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni dell’intero parco tecnologico;

 tarare e calibrare le attrezzature che ne necessitano.

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I Responsabili dell’INAIL, o loro sostituti, potranno effettuare, a richiesta, senza che la Ditta possa rifiutarsi e con personale e strumenti messi a disposizione dalla Ditta stessa: verifiche, misure e prove che riterranno opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la rispondenza delle apparecchiature alla normativa in vigore e allo stato dell’arte.

Qualora dovessero emergere motivi di non conformità alla normativa in vigore o di non rispetto della regola d’arte, sarà loro diritto richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento da loro giudicato idoneo all’apparecchiatura nei limiti della normativa in vigore al momento dell’intervento e nel rispetto del protocollo stabilito.

Inoltre, se, durante le operazioni di manutenzione preventiva, venisse riscontrata la necessità di interventi di manutenzione correttiva e/o straordinaria, la Ditta dovrà attivare, immediatamente, l’azione di risoluzione dell’anomalia riscontrata nei tempi e nei termini previsti dal presente capitolato, meglio descritti nei successivi articoli.

Gli interventi di manutenzione preventiva devono essere documentati mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro, uno per ogni intervento e per ogni singola apparecchiatura controfirmati dal Responsabile INAIL.

Inoltre, tutta l’attività effettuata e documentata dai rapporti di lavoro, dovrà essere registrata e trasferita nel libro macchina, compresi i materiali utilizzati, in quantità e descrizione/articolo.

Alla fine di ogni intervento di manutenzione preventiva dovrà essere effettuato, se del caso, un controllo di sicurezza elettrico e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

Entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio del servizio, la Ditta dovrà redigere il piano delle operazioni di manutenzione preventiva, dettagliato per ogni apparecchiatura, suddiviso per struttura INAIL o altro parametro esplicitamente indicato dall’INAIL e il calendario degli interventi.

Le date di esecuzione degli interventi potranno avere una tolleranza non superiore o inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alle date di scadenza previste nel calendario degli interventi.

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In ogni caso, la periodicità degli interventi, non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi.

Qualora, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento di singole apparecchiature, tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’INAIL potrà, anche successivamente all’inizio del servizio ed attraverso opportuna motivazione scritta, richiedere alla Ditta affidataria periodicità diverse, anche rispetto a quanto indicato dal costruttore.

Detti interventi di manutenzione preventiva, con caratteristiche di straordinarietà, non comportano per l’INAIL alcuna onerosità aggiuntiva.

ART. 6.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le azioni relative alla manutenzione straordinaria consistono in quegli interventi destinati a:

- individuazione e riparazione dei guasti;

- sostituzione di parti o moduli componenti;

- miglioramento funzionale o di sicurezza delle apparecchiature.

Al verificarsi del guasto, la Sede competente provvederà alla segnalazione mediante chiamata. Tutte le chiamate dovranno essere annotate su apposito registro; nei rapporti relativi agli interventi effettuati su richiesta dell’INAIL, si farà riferimento alle chiamate con cui ciascun intervento è stato richiesto.

In caso di chiamata, la Ditta dovrà provvedere all’accertamento ed alla valutazione del danno o guasto secondo le seguenti disposizioni:

- Intervento entro 24 ore dalla chiamata;

- Individuazione delle cause e, in caso di contemporaneo accesso per manutenzione ordinaria, soluzione contestuale senza diritto di costi di trasferta;

- presentazione di un preventivo di spesa entro 24 ore dal sopralluogo;

- Intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi entro 24 ore dalla approvazione del preventivo di spesa.

Tali attività di manutenzione straordinaria saranno svolte solo a seguito di accettazione, da parte dell’INAIL, di apposito preventivo relativo ai seguenti costi e oneri:

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- Tempo complessivo di svolgimento dell’intervento (Ore lavoro, Ore viaggio, ecc.);

- Costo orario della manodopera di ogni specifico Tecnico da impiegare per l’intervenuto;

- Costo del materiale di ricambio e/o di consumo con l’applicazione della percentuale di sconto del ___%

(__________PER CENTO) sui listini, presentato in sede di offerta.

- Costo totale previsto per l’intervento

- Decurtazione dell’importo della Franchigia, di cui al successivo art. 6.3bis.

L’INAIL si riserva di valutare i preventivi in oggetto e di affidare eventualmente a terzi l’esecuzione di tali interventi.

Al fine di ottemperare alle esigenze di contenimento della spesa, i Direttori/Responsabili di ciascuna Sede (o loro delegati) potranno autorizzare immediatamente (contestualmente al sopralluogo) l’esecuzione delle necessarie riparazioni il cui costo non superi i 3.000,00 (tremila/00) Euro.

In tal caso la prassi da seguire dovrà essere la seguente:

- intervento entro 24 ore dalla chiamata;

- sopralluogo e individuazione delle cause del guasto;

- presentazione immediata di un preventivo di spesa;

- se autorizzato dal Direttore/Responsabile di Sede: intervento immediato di risoluzione del guasto.

In caso di interventi di riparazione straordinaria eseguiti da terzi, la successiva manutenzione ordinaria sarà comunque effettuata dalla Ditta affidataria del presente servizio, alla quale verrà consegnata la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti ai sensi delle vigenti normative. La tipologia e la data di effettuazione dell’intervento straordinario, nonché la data di presa in carico da parte della ditta affidataria, saranno riportate sul libro macchina dell’apparecchiatura.

ART. 6.3 - MATERIALI DI RICAMBIO, DI CONSUMO E SOGGETTI AD USURA

I materiali di ricambio necessari alla corretta esecuzione degli interventi di manutenzione non sono compresi nell’oggetto del presente contratto.

La Ditta affidataria, previa approvazione del preventivo da parte dell’INAIL, dovrà provvedere alla acquisizione e sostituzione di tutte le parti e materiali di ricambio necessarie.

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Tutti i pezzi di ricambio impiegati durante gli interventi manutentivi e/o di sicurezza elettrica dovranno essere originali.

Saranno ammessi pezzi di ricambio equivalenti agli originali, nei seguenti casi:

- Parti munite di marchi CE (dove applicabile) e commercializzati esplicitamente per l’impiego sulla tipologia di apparecchiature elettromedicali oggetto di manutenzione con indicazione dei modelli con esse compatibili;

- minuteria e componentistica;

- per cause di forze maggiori, quali fallimento della Ditta produttrice dell’apparecchiatura elettromedicale e/o della Ditta produttrice della specifica parte di ricambio originale, oppure apparecchiature elettromedicali per cui la Ditta produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione.

Nei casi in cui la Ditta dovesse utilizzare pezzi di ricambio non originali, dovrà produrre opportuna documentazione attestante l’equivalenza degli stessi ai rispettivi originali. La Ditta rimarrà comunque l’unica responsabile degli eventuali nocumenti causati all’apparecchiatura dall’impiego di pezzi non adeguati La Ditta si dovrà impegnare al reperimento di ricambi alternativi compatibili, di qualità garantita, come sopra specificato, salvo comunicare in modo documentato al Responsabile dell’INAIL l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura elettromedicale in caso tali sforzi risultino vani.

ART.6.3bis – INTERVENTI DI RIPRISTINO e/o MANUTENZIONE DI LIEVE ENTITA’ - FRANCHIGIA

Sono compresi nel pagamento del canone gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lievi entità (sino e pari ad € 100,00 [Euro cento/00] ad intervento, senza necessità di preventivo nullaosta dell’INAIL.

Tale importo dovrà essere detratto (Franchigia) da ogni singola fattura per interventi di manutenzione straordinaria approvati preliminarmente da INAIL.

ART. 6.4 – VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE.

Gli interventi di verifica periodica della sicurezza elettrica consistono nella esecuzione, su ciascuna delle apparecchiature oggetto dell’appalto, delle misure e dei controlli previsti dalle

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Norme CEI 62-5 e particolari applicabili alle specifiche classi di apparecchiature.

Gli interventi devono essere rivolti anche a:

- evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo;

- rimuovere le non conformità evidenziate per ciascuna apparecchiatura;

- individuare e segnalare i conseguenti interventi di manutenzione destinati ad innalzare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le apparecchiature.

Le operazioni di verifica rappresentano un atto inteso a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell’apparecchiatura che all’individuazione e misura di uno o più parametri.

Pertanto le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali costituiscono un’attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario.

Tali verifiche verranno eseguite nei Centri Medico Legali, in luogo appartato e in modo da non ostacolare le normali attività dei Centri. In caso di manifesta impossibilità o per convenienza di entrambi gli interlocutori, l’apparecchio potrà essere trasportato e verificato nei Laboratori della Ditta.

Gli interventi devono essere rivolti ad evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo e ad individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza dell’intero parco di apparecchiature, tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad operare le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse, riferite al periodo di immissione sul mercato.

La ditta si deve necessariamente basare su quanto riportato nelle seguenti normative:

 guida CEI 62-122;

 guida CEI 1276 G;

 norme CEI 62-5 e CEI 66.5 generali;

 norme CEI 62-xx particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali;

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 norme UNI/ISO;

 altre norme specifiche per ogni altra apparecchiatura non elettromedicale;

 D. Lgs. n. 81 del 09-04-2008: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

da quanto riportato sui libretti d’uso forniti dal costruttore o in letteratura e da tutte le altre normative vigenti in materia, anche se qui non richiamate.

La periodicità delle verifiche in ogni caso non dovrà essere superiore a 12 mesi.

In ogni caso, la prima verifica dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dalla data di attivazione del servizio e l’ultima al termine del contratto, prima della riconsegna del parco apparecchiature.

Oltre alle scadenze previste dal calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente articolo dovrà essere previsto, ove ritenuto necessario, anche nei seguenti casi:

 post-manutenzione correttiva, dove applicabile;

 spostamento e risistemazione di apparecchiature;

 in occasione dei collaudi periodici richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (INAIL-EX ISPESL, ASL, PMIP, ARPA, etc.);

 ogniqualvolta venga inoltrata esplicita richiesta dal personale dell’INAIL a all’uopo delegato.

La Ditta deve tenere traccia delle prove di sicurezza elettrica effettuate attraverso i rapporti di lavoro riportanti le seguenti informazioni:

 data della verifica;

 luogo ove sono state effettuate le verifiche (struttura e locale in cui il dispositivo è normalmente usato);

 dato identificativo dello (degli) strumento/i di misura utilizzati per la effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero della serie e data dell’ultima taratura;

 dati identificativi del dispositivo sottoposto a prova (modello, numero di serie, inventario o matricola);

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 elenco delle misure effettuate con dettaglio del valore misurato e valore limite (il limite è definito dalla norma o dal costruttore);

 firma del tecnico che ha effettuato la prova;

 eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva.

Nelle copie cartacee del rapporto di lavoro, dovranno essere allegate delle copie del modulo stampato dal tester di sicurezza elettrica, dove dovranno essere poste in evidenza le eventuali non conformità.

Al termine di ogni verifica di sicurezza dovrà essere posta sull’apparecchiatura elettromedicale apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura “verifica di sicurezza elettrica eseguita il …/…/…; prossima verifica il …/…/…” dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della verifica di sicurezza e la data della prossima verifica prevista a scadenza.

Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato come elevato e non fosse risolvibile con un immediato intervento di manutenzione correttiva, la Ditta dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile dell’INAIL a cui è delegata la valutazione e l’informazione alle strutture competenti interessate, nonché il rilascio dell’autorizzazione alla rimozione immediata dall’uso.

In tal caso la Ditta dovrà apporre, sull’apparecchiatura, apposita etichetta che riporti la data di effettuazione della verifica ed una chiara indicazione della non utilizzabilità di detta apparecchiatura, con la dicitura “Non Usare – apparecchiatura pericolosa”

Notizia di tale provvedimento dovrà essere rintracciabile nel Libro macchina dell’apparecchiatura.

La Ditta sarà tenuta, senza alcun onere aggiuntivo per l’INAIL, a segnalare, attraverso comunicazione scritta, tutti i casi in cui gli impianti elettrici delle strutture dell’INAIL non siano a norma.

Ogni costo relativo all’attività di verifica descritta nel presente paragrafo rientra nell’importo previsto per l’appalto.

ART. 6.5 – SUPPORTO AI COLLAUDI DI ACCETTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

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Per prova di accettazione si intende la completa procedura di immissione nei Centri Medico Legali di qualunque apparecchiatura fornita a qualunque titolo. Tale prova verrà eseguita da personale incaricato, alla presenza - ogniqualvolta sia possibile - di un referente del Centro Medico Legale di destinazione e di un rappresentante della ditta fornitrice dell’apparecchiatura.

Più specificatamente il servizio consiste nel supporto tecnico all’INAIL per il collaudo di accettazione delle apparecchiature di nuova acquisizione. La ditta sarà opportunamente informata e dovrà prendere contatto con il Responsabile dell’INAIL per concordare i tempi di esecuzione.

Il supporto consiste nell’esecuzione di adeguate prove tecniche e strumentali atte a verificare la funzionalità e le prestazioni delle apparecchiature, nonchè la loro conformità ai requisiti tecnici richiesti ed offerti e la rispondenza alle normative tecniche applicabili. La prima verifica elettrica delle apparecchiature di cui sopra resta a carico della ditta fornitrice.

La ditta si impegnerà ad eseguire la procedura di seguito descritta ogniqualvolta l’INAIL inoltrerà apposita comunicazione di imminente immissione di nuova apparecchiatura.

Tale procedura, eseguita secondo quanto indicato dal documento CEI “Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico” [Fascicoli 3873 R, 1997 e 6536 2002]. In particolare dovrà riportare:

 verifica della rispondenza del materiale consegnato, con i relativi accessori, a quanto ordinato dall’Istituto;

 verifica dell’integrità del materiale consegnato;

 verifica del corretto funzionamento del materiale consegnato;

 verifica della rispondenza alla normativa in vigore del materiale consegnato mediante:

- controllo della documentazione a corredo;

- controllo documentazione relativa al materiale consegnato;

- verifica mantenimento parametri di sicurezza elettrica e funzionale a seguito del trasporto e istallazione;

 applicazione del numero identificativo e presa in carico della relativa manutenzione con:

- raccolta dei dati necessari ad un corretto inventario dell’apparecchiatura;

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- creazione di apposito libretto di manutenzione con indicazione della cadenza dei successivi interventi. Il verbale di accettazione e il relativo modulo compilato andranno a costituire l’inizio di tale libretto;

- registrazione di ogni dato utile (dati anagrafici e amministrativi, dati tecnici relativi alla sicurezza);

- dichiarazione che i responsabili della ditta abbiano adeguatamente istruito il personale dell’ambulatorio circa il corretto utilizzo dell’apparecchiatura, controfirmato dal personale stesso;

 consegna al Centro Medico Legale;

 presa in carico della manutenzione dell’apparecchiatura una volta scaduto il termine di garanzia.

Sarà compito del personale della ditta affidataria eseguire tale procedura.

La Ditta dovrà provvedere all’acquisizione dei dati sulle verifiche delle apparecchiature, secondo la suddetta guida CEI, già effettuate dalla Ditta costruttrice e attestanti la rispondenza dell’apparecchiatura al relativo ordine di acquisto emesso dall’INAIL.

Una volta conclusa tale procedura, la ditta affidataria prenderà in carico l’apparecchiatura al fine di garantire la corretta esecuzione dei futuri compiti precedentemente descritti.

In caso di esito negativo delle prove di accettazione, il relativo verbale dovrà riportarne le motivazioni; copia di tale verbale dovrà essere trasmesso al Responsabile dell’INAIL, alla Direzione della struttura relativa al Centro Medico Legale, al Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dell’INAIL.

ART. 6.6 - GESTIONE DEL SERVIZIO.

La ditta affidataria del servizio deve provvedere a supportare l’aggiornamento e la revisione dell’inventario esistente, sulla base delle informazioni raccolte durante le attività di manutenzione e di verifica di sicurezza elettrica, fornendo periodicamente all’INAIL tutte le informazioni finalizzate a dismissioni, acquisizioni e variazioni di altra natura (p.e.

stato di conservazione) delle apparecchiature.

La ditta affidataria dovrà garantire la gestione di tutte le attività di manutenzione e di verifica di sicurezza, nonché istituire, per ciascuna apparecchiatura, il “libro macchina” che

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raccolga tutti i dati relativi agli interventi di assistenza tecnica.

La ditta dovrà altresì gestire i dati di manutenzione e di contratto delle apparecchiature per le quali l’INAIL intenderà perfezionare contratti di manutenzione direttamente con i fornitori o subappaltatori.

In particolare dovranno essere visibili, relativamente alle apparecchiature in carico agli ambulatori INAIL dislocati nella Regione Liguria, i dati di economato (n. di inventario – ecc.) e lo stato degli interventi di manutenzione (richiesti, in corso, conclusi, programmati per il…).

ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONSULENZA

La Ditta dovrà presentare, su richiesta dell’INAIL, una relazione – per ogni singolo Centro Medico Legale - sullo stato delle apparecchiature, evidenziandone la funzionalità e la “storia manutentiva”.

Particolare rilievo dovrà essere accordato alla eventuale sostituzione di apparecchiature non più rispondenti alle norme di sicurezza, non aggiornabili e non riparabili.

La Ditta dovrà fornire, per ogni apparecchiatura di cui propone la dismissione, una relazione dettagliata che ne illustri i motivi.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’

La Ditta affidataria, durante tutto il periodo di espletamento del contratto, dovrà fornire un’idonea ed adeguata documentazione di ogni singola attività svolta, al fine di consentire all’Amministrazione dell’INAIL il controllo del rispetto degli impegni contrattuali e la rintracciabilità di ogni operazione tecnica svolta.

Nello specifico ogni singola attività di:

- manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - controllo di qualità

- verifica della sicurezza elettrica - collaudo di accettazione

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dovrà essere documentata da un rapporto di lavoro specificatamente compilato dal Tecnico Esecutore e riportante almeno i seguenti dati essenziali:

- Dati identificativi dell’apparecchiatura oggetto dell’intervento (Nr. Inventario, Matricola, Modello Tipo e Costruttore dell’apparecchiatura);

- ubicazione dell’apparecchiatura;

- data e ora dell’eventuale richiesta di intervento da parte dell’INAIL;

- data ed ora di esecuzione dell’intervento;

- tempo complessivo di svolgimento dell’intervento - DURATA;

- Tecnico/i esecutore/i, costo orario della manodopera di ogni specifico Tecnico intervenuto;

- tipo di intervento effettuato.

Il rapporto di lavoro, redatto almeno in duplice copia, dovrà essere firmato in originale, oltre che dal Tecnico esecutore, anche dal personale sanitario dell’INAIL assegnatario dell’apparecchiatura (Responsabile o suo delegato).

Copia della suddetta documentazione, accompagnata da un riepilogo di sintesi, dovrà essere predisposta dalla Ditta affidataria quale attestazione dello stato di avanzamento dei lavori (ai fini del pagamento di ciascuna rata trimestrale).

ART. 9 – STRUMENTAZIONE TECNICA E DI MISURA

La Ditta affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la strumentazione tecnica necessaria all’attivazione dei servizi richiesti ed allo svolgimento dei singoli interventi tecnici.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE – STRUTTURE INAIL INTERESSATE

Nell'ambito del rapporto della fornitura del servizio, si identificano le seguenti figure/funzioni:

per la Ditta esecutrice (in seguito chiamata “Ditta”)

la Ditta dovrà indicare il personale addetto all’esecuzione del servizio, nei seguenti ruoli:

– Direttore Tecnico: Responsabile del servizio con funzioni di coordinamento, che sarà unico referente per qualunque problematica legata alla gestione. Il requisito minimo richiesto per tale figura professionale è il possesso di titolo di laurea quinquennale in ingegneria meccanica o

(19)

elettronica o biomedicale, o diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni o equipollente) con adeguata esperienza non inferiore a 5 anni nel campo delle manutenzioni delle apparecchiature elettromedicali.

– Esecutori: Tecnici in possesso di diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni o equipollente), con adeguata esperienza, non inferiore a tre anni, nel campo delle apparecchiature elettromedicali, in grado di svolgere tutte le attività richieste per l’effettuazione degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria nonché delle verifiche di sicurezza e delle eventuali rimesse a norma, dimostrando la conoscenza della tecnologia specifica e del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti ai quali sono collegate Eventuali sostituzioni o inserimenti di nuovo personale, diverso da quello che sarà indicato, dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dall’Istituto.

per l’INAIL (in seguito chiamata “INAIL”)

Responsabile dell’INAIL: per ogni struttura INAIL dotata di Centro Medico Legale (segue elenco), sarà individuato un Responsabile (“direttore tecnico dell’esecuzione del contratto”

ai sensi degli articoli 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 – qui nominato “Responsabile”) per INAIL dell’insieme dei servizi oggetto del presente capitolato.

Ai Responsabili dell’INAIL verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi da parte della Ditta.

I Responsabili dell’INAIL, pertanto, parteciperanno allo svolgimento del servizio e sorveglieranno la regolarità delle operazioni di manutenzione e delle verifiche periodiche delle apparecchiature e dei relativi oneri contrattuali durante l’esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui i Responsabili INAIL fossero impossibilitati a partecipare a tale attività, il Dirigente/Responsabile della struttura INAIL nominerà uno o più responsabili ad interim, cui delegare l’affiancamento al Direttore Tecnico della Ditta, durante lo svolgimento dei servizi.

CENTRI MEDICO LEGALI PRESENTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE INAIL:

(20)

SEDE CAP INDIRIZZO

1 GENOVA 16121 Via G. D’Annunzio 76 – 7° piano 2 CHIAVARI 16043 Via Colonnello Franceschi, 79 3 IMPERIA 18100 Viale Matteotti, 167 4 LA SPEZIA 19100 C.so Nazionale, 326 5 SAVONA 17100 Via Venezia, 6 6 ALBENGA 17031 Via Gin Noberasco, 8 7 CARCARE 17043 Via Nazionale Piemonte, 48/bis

ART. 11 – OBBLIGHI DEL PERSONALE TECNICO IMPIEGATO

Il personale utilizzato dalla Ditta dovrà osservare, durante lo svolgimento dell’attività, le norme comportamentali e le disposizioni in vigore presso le strutture dell’INAIL. Il suddetto personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento come previsto dal comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.(nominativo ditta e personale).

Il personale addetto allo svolgimento dell’attività dovrà essere disponibile nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, dalle 14:00 alle 15:12.

ART. 12 - SUB-APPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi pena l’annullamento.

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato.

In ogni caso, l’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare, il cui valore economico non deve in ogni caso essere superiore al 30% del valore contrattuale. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto;

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- l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltati;

- con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 D.Lgs.

50/2016, assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016);

- l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs.

50/2016).

Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto (art. 105 comma 18 D.Lgs.50/2016). Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio.

In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs.

50/2016.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente le norme riguardanti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì direttamente responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (comma 9, art. 105 D.Lgs. 50/2016).

In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l’aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

Con riferimento al pagamento per le prestazioni eseguite dal subappaltatore si rinvia all’art. 105 c. 13 e all’art 174 c. 7 del D.lgs 50/2016.

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Gli eventuali contratti tra l’appaltatore e l’Impresa subappaltatrice dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’INAIL ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Va precisato che il ricorso a Ditte produttrici delle apparecchiature o a Ditte dalle stesse delegate per interventi di tipo specialistico non è da considerarsi sub-appalto.

L’Impresa sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’INAIL anche di attività svolte dalle ditte terze.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'INAIL

L'INAIL si impegna a:

- fornire – ove esistente - la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del servizio.

- provvedere all'acquisto dei materiali consumabili.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta è obbligata a:

- garantire la reperibilità con le modalità specificate all’Art.

6;

- coordinare il servizio nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti indicati all’ART. 10

- adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone e/o cose in dipendenza dell'appalto, esonerando l'INAIL da ogni responsabilità al riguardo;

- provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale tecnico impiegato nell’esecuzione del contratto;

- rispettare gli ordini di servizio ed i regolamenti dell’INAIL relativamente all’accesso alle strutture operative della stessa;

(23)

- segnalare all’INAIL i danni riscontrati alle apparecchiature affidate a seguito di furti, incendi, atti vandalici o accidentali;

- utilizzare un numero adeguato di tecnici;

- assumersi ogni onere derivante da interventi di ditte terze, nel caso di mancata soluzione dei problemi con i propri tecnici;

- dotare i propri tecnici di utensili e strumenti necessari per l’attività manutentiva, nonché dei mezzi di trasporto per il trasferimento di persone o cose tra le varie strutture INAIL presenti sul territorio ligure;

- acquisire la documentazione tecnica mancante presso le ditte produttrici o distributrici; tale documentazione verrà restituita all’INAIL al termine del contratto;

- rispettare la normativa di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse e l’osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore che regolano l’assunzione del personale dipendente, con particolare riferimento all’art. norme per il diritto al lavoro dei disabili e dei contratti del CCNL e integrativi del settore;

- comportarsi sempre come consigliere e consulente dell’INAIL e non assumersi alcun tipo di responsabilità decisionale;

- attenersi alle direttive che verranno impartite dall’INAIL al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie degli ambulatori;

- sostituire quei dipendenti di cui l’INAIL richiedesse, con motivate ragioni, l’allontanamento immediato dal servizio;

- fornire all’INAIL la consulenza per l’acquisto dei materiali e dei dispositivi che dovessero essere sostituiti;

- eseguire i servizi oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;

- tenere in considerazione che sono presenti rischi considerati dal D.Lgs. 81/2008.

(24)

ART. 14.1 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

La Ditta è obbligata:

- a rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse, osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore che regolano l’assunzione del personale dipendente, con particolare riferimento norme per il diritto al lavoro dei disabili;

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione, le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale e la sicurezza; ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni e misure riguardanti la sicurezza pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alla D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni;

- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusione di quelli aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi;

- l’INAIL rimane, infine, estraneo sempre, anche in caso di cessione di credito, ad ogni vertenza che potesse insorgere tra la Ditta e i suoi subappaltatori/subfornitori e terzi in genere.

- resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai comma precedenti sarà a carico della Ditta, la quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'I.N.A.I.L. dal comportamento della Ditta stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

La Ditta affidataria del servizio dovrà:

- contestualmente alla sottoscrizione del contratto sottoscrivere anche i DUVRI (uno per ogni struttura INAIL);

- prima dell’inizio delle attività, prendere i necessari contatti con i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione di ogni struttura INAIL interessata, per meglio definire eventuali altri rischi non previsti.

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La Ditta affidataria del servizio è responsabile:

- dei danni causati a persone o cose interne ed esterne all’INAIL derivanti dal comportamento scorretto e dall’attività diretta o indiretta del proprio personale;

pertanto la Ditta esonera l’INAIL da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possano verificarsi in dipendenza diretta o indiretta del servizio oggetto del contratto;

- del corretto e sicuro funzionamento di tutte le apparecchiature ad essa affidate, ovvero della segnalazione ad INAIL di tutte le situazioni di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse.

Tutte le responsabilità sopra indicate e ogni altra, comunque, derivante nei confronti dell’INAIL e per danni causati a terzi, dall’esecuzione del servizio sono coperte da apposita Polizza Assicurativa, di cui al successivo p. 23, espressamente ed esclusivamente stipulata per il presente servizio.

La citata Polizza, vincolata a favore dell’INAIL, avrà durata sino alla data di effettuazione della regolare esecuzione al termine del periodo contrattuale e verrà allegata al presente Capitolato Prestazionale/Contratto.

ART. 14.2 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

La Ditta dovrà eseguire le prestazioni contrattuali affidate nella piena e totale osservanza delle normative legislative, tecniche, dei regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, con particolare riguardo alle seguenti:

– Legge n. 186 del 01-03-1968: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”

– Legge n. 791 del 08/10/1977: ”Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità Europea (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

– D. Lgs 50 del 18-04-2066 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE - 2014/24/UE e 2014/25/UE”

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– D. Lgs. n. 81 del 09-04-2008: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

– D.M. n. 37 del 22-01-2008: “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

– Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008

– Norma CEI EN 60601 – 1 - CEI 62-5 – “Apparecchi elettromedicali – Norme generali per la sicurezza”

– Guida CEI 62” Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico”

– Norma CEI EN 60601-2-37 “Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medico a ultrasuoni”

– Norme CEI 62-15 e 62-76 “Apparecchi elettromedicali: Norme particolari di sicurezza per gli elettrocardiografi”

– Norma CEI 62-71 “Apparecchi elettromedicali: Norme particolari di sicurezza degli apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico”

– D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali"

– DPR 207 del 5 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni

– Legge 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre:

- qualora a carico della Ditta risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.P.R.

207/2010:

“Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti

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previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”

- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicano le disposizioni del Dlgs 50/2016 commi 10 e 11:

per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni cui all’art. 30 commi 5 e 6. Nel caso di formale contestazione il responsabile del procedimento inoltra le richieste delle contestazioni alla DPL per i necessari accertamenti.

ART. 15 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

L'INAIL provvederà a fornire alla Ditta affidataria ogni informazione necessaria o utile, nonché la documentazione in suo possesso relativa agli impianti ed alle apparecchiature oggetto dei servizi.

La Ditta affidataria si obbliga a conservare con l'ordinaria diligenza la suddetta documentazione ed a restituirla alla scadenza del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA

L'INAIL indicherà il proprio/i dipendente/i che, quale/i Responsabile/i dei rapporti con la Ditta affidataria, sarà/saranno a disposizione del personale di quest’ultima per fornire tutte le informazioni e le indicazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile sarà nominato un suo sostituto con identici poteri e obblighi.

Il Responsabile nominato dall’INAIL avrà potere decisionale per tutte le problematiche operative e di indirizzo generale;

svolgerà il ruolo di referente per gli aspetti organizzativi, gli orari di lavoro ed il controllo dell'attività svolta dal personale incaricato del servizio.

ART. 17 – SERVIZI NON PREVISTI

Per i servizi non previsti dal presente capitolato e dei quali l'INAIL dovesse in un secondo tempo ravvisare la necessità o

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l'utilità, la ditta elaborerà un’offerta che verrà sottoposta a INAIL.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 c. 1 del D.lgs 50/2016.

Inoltre, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

ART. 19 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il pagamento dell’importo annuo del canone verrà effettuato in rate trimestrali posticipate.

La Ditta affidataria presenterà trimestralmente, unitamente alla documentazione comprovante il servizio svolto, fattura per un importo pari ad 1/4 del canone annuale specificato in offerta.

Il pagamento è subordinato:

– all’accertamento da parte del Responsabile appositamente incaricato dall’INAIL dell’ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte della Ditta;

– alla accertata correntezza contributiva tramite DURC, richiesto in via telematica dall’INAIL;

– se fattura di importo superiore a 10.000,00 Euro: alla verifica da parte dell’INAIL dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà essere emessa tassativamente fatturazione separata per ogni struttura INAIL compresa nel presente capitolato Prestazionale.

In particolare, la liquidazione delle relative fatture, avverrà dopo che il Responsabile INAIL abbia constatato, oltre il regolare svolgimento delle operazioni previste, che siano state regolarmente compilate le schede di intervento.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, in caso di ottenimento di DURC che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo

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corrispondente all’inadempienza stessa che verrà versato direttamente agli enti previdenziali assicurativi creditori.

In attuazione di quanto previsto dal medesimo comma, sarà operata una ritenuta pari allo 0.50% sull’importo netto imponibile indicato in ciascuna fattura; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

Per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 6 giugno 2014, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio di questa Direzione Regionale per la Liguria, visualizzabile sul sito IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) è O77Y1Q.

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66.

L’INAIL, inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura all’ordine, chiede ai fornitori di compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.

0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.pdf

In particolare sarà obbligo del fornitore risultato affidatario, emettere le fatture elettroniche dopo la verifica con esito positivo della regolare esecuzione delle prestazioni, in linea con le disposizioni di cui all’art. 307 del D.P.R. 207/2010.

Sul punto si precisa che, in base alla normativa vigente (artt.

313 e 325 del “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti”), la verifica di conformità deve essere attivata entro 20 giorni dalla data di ultimazione della consegna dei beni e l’attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa entro 30 giorni dall’avvenuta esecuzione della consegna.

Sarà cura di questa struttura inviare tempestivamente copia della regolare esecuzione al fornitore, per consentire l’emissione della fattura elettronica.

Si precisa altresì che, nel caso in cui la fattura venisse emessa dalla Ditta prima del pervenimento della regolare esecuzione, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dall’accertamento di conformità (attestazione di regolare

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esecuzione) della merce come da previsioni contrattuali (art.4 – comma 7 – lettera d – Dlgs 231/2002).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura, datata e numerata, riportante l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e completa dei dati necessari all’effettuazione dei pagamenti e del CIG (Codice Identificativo Gara).

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss.

della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il pagamento delle fatture relative a interventi di manutenzione straordinaria, i cui preventivi siano stati accettati preliminarmente dall’INAIL, avverrà alle stesse condizioni previste nel capoverso precedente, compresa la decurtazione dell’importo della Franchigia di 100,00 [cento/00) Euro.

In particolare, per il pagamento delle fatture relative alle riparazioni il cui costo non superi i 3.000,00 (tremila/00) Euro, autorizzate dal Direttore/Responsabile di Sede, si provvederà alla liquidazione solo in presenza di tutta la documentazione utile – siglata da personale INAIL - che comprovi:

- l’effettuazione dell’intervento per sopralluogo e individuazione delle cause del guasto con presentazione contestuale di preventivo di spesa, entro 24 ore dalla chiamata;

- l’autorizzazione del Direttore/Responsabile di Sede all’effettuazione della riparazione;

- la regolare esecuzione dell’intervento, firmata da personale INAIL, comprensiva di attestazione della durata dell’intervento stesso e del numero di esecutori adibiti.

(31)

Il Contraente non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Istituto, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell’Istituto per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta ferma l’applicazione del comma 13 art.106 del D.lgs 50/2016.

ART. 20 - PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta esecutrice, il servizio non venga espletato conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato Prestazionale, l’INAIL addebiterà alla Ditta le seguenti penali, fatto salvo il diritto dell’INAIL di richiedere ogni ed eventuale maggiore danno conseguente:

 per la mancata o parziale esecuzione della manutenzione ordinaria/programmata/preventiva e delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica così come previsto dai relativi piani degli interventi, in termini di tempo e in termini di modalità esecutive, verrà applicata una penale come segue:

- per ogni apparecchiatura fino a 15 giorni di ritardo 20 (venti) Euro/giorno;

- oltre il 15° giorno 50,00 (cinquanta) Euro/giorno.

 Per la mancata o parziale esecuzione della manutenzione correttiva e/o straordinaria come previsto dal capitolato, in termini di tempo e in termini di modalità esecutive, verrà applicata una penale come segue:

- relativamente alla richiesta di intervento entro le 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione, per il mancato o tardivo sopralluogo verrà applicata, per ogni apparecchiatura, una penale di Euro 100,00 ogni giorno di ritardo;

- relativamente alla apertura della scheda di manutenzione e alla mancata presentazione del preventivo entro le 24 (ventiquattro) ore successive al sopralluogo verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- Relativamente alla mancata risoluzione del guasto e ripristino del corretto funzionamento dell’apparecchiatura oltre le 24

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ore dalla approvazione del preventivo di spesa, la Ditta sarà tenuta a fornire un’apparecchiatura sostitutiva; la mancata risoluzione del guasto o della fornitura dell’apparecchiatura sostitutiva comporterà l’applicazione di una penale di Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

Non saranno conteggiate penali per ritardi sino al concorrere di 5 giorni +/- rispetto alle date indicate nel calendario degli accessi che dovrà essere preliminarmente presentato.

Tali ritardi e gli eventuali spostamenti di date già programmate, dovranno essere tempestivamente comunicati alla sede interessata.

La Ditta, nel caso non fosse in grado di risolvere il guasto entro i tempi concordati, potrà addurre comprovata evidenza documentale per ogni caso.

Sono ammessi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a giustificazione del ritardo, i seguenti eventi:

– un ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della Ditta costruttrice della apparecchiatura;

– un tempo tecnico di effettuazione dell’intervento di riparazione da parte di personale tecnico della Ditta costruttrice.

Qualora le deficienze oggetto delle sopra citate penalità si ripetessero in numero maggiore di 3 (tre), l'INAIL avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di contestazioni e per tutto il periodo di risoluzione delle stesse, è fatto espresso divieto alla Ditta affidataria creare rallentamenti artificiosi nello svolgimento del servizio o sospendere l'attività.

Nel caso di danni causati, per incuria e/o incapacità dei tecnici della Ditta, alle apparecchiature soggette a manutenzione, verrà applicata una penale forfettaria pari al costo di riacquisto della apparecchiatura.

Delle applicazioni di eventuali penali, opportunamente motivate, l’INAIL provvederà tempestivamente ad informare la Ditta.

Le penalità a carico della Ditta saranno direttamente prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla Ditta.

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OGGETTO: affidamento mediante indagine di mercato del servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali e non dei Centri Medico Legali

o di essere disposto ad assumere il servizio in oggetto presso i Centri Medico Legali delle Sedi INAIL della Liguria, cui si riferisce la presente offerta,

Sulla base dei riscontri forniti dagli operatori economici, tenuto conto che la Ditta ZM Service snc propone l’offerta al prezzo più basso, questo Ufficio propone di avviare con