Articolo 1, commi 112-114
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)
112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante
apposita comunicazione
all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
44, i quali ne ricevono provvista dal
contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.
L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
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nella misura del 14 per cento.
L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.
Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.
Le disposizioni prevedono la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
In particolare, il comma 112 stabilisce una condizione affinché i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si possano considerare realizzati, e quindi assoggettati a tassazione. La condizione prevede che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
In buona sostanza, il comma 112 prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di sostituire, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 112, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
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alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Si rammenta che i suddetti redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR corrispondono ai proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. I redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR corrispondono invece alle le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis) del medesimo comma, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.
Si rammenta, inoltre, che il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUIF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, definisce gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) identificandoli con i fondi comuni (OICR aventi forma contrattuale) e le Sicav (OICR aventi forma statutaria). Entrambe le categorie sono disciplinate da un apposito documento, il regolamento di gestione nel caso dei fondi comuni e lo statuto nel caso delle Sicav. Tale documento definisce le caratteristiche e i criteri di funzionamento, la denominazione, la durata, le modalità di partecipazione, i termini e le modalità di emissione ed estinzione dei certificati, di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione, gli organi competenti per la scelta degli investimenti, il tipo di beni e strumenti finanziari oggetto di investimento, le spese e le modalità di pubblicizzazione del valore.
Ai sensi del comma 113, il contribuente esercita l'opzione per l'imposta sostitutiva rendendo apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023.
L'imposta sostitutiva è versata, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente, da:
- le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento o società di gestione estera ovvero da un rappresentante fiscale (soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973),
- soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di
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investimento collettivo del risparmio (soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983),
- società di gestione del risparmio, soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema, società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale (soggetti di cui ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n.
351 del 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001,
- nonché soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni (soggetti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014).
In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.
L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.
L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione della imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Le cd. rendite finanziarie, che nella disciplina del TUIR sono riconducibili alle due categorie dei redditi di capitale (ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi) e dei redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti), sono assoggettate a Irpef.
In linea generale, l’aliquota dell’imposizione su tali redditi è proporzionale e pari al 26% (misura così stabilita, da ultimo, dal decreto-legge n. 66 del 2014).
Secondo il tipo di reddito oggetto di imposizione, si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva.
• La tassazione delle rendite finanziarie
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Più in dettaglio i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne i proventi derivanti da:
− titoli di Stato, risparmio postale e interessi dei project bond (12,5%);
− PIR (esenti, se mantenuti per 5 anni);
− partecipazione qualificata detenuta da un titolare di reddito di impresa;
− partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, se la quota di partecipazione è superiore al 5% (tassati in Irpef).
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: il regime della dichiarazione, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità). I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza nel caso del risparmio gestito. Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.
Per maggiori dettagli, si rinvia al dossier del Servizio studi della Camera e del Senato "Elementi essenziali della tassazione in Italia".
Il comma 114 stabilisce una condizione affinché, per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) dell'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo n. 209 del 2005, i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si possano considerare corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione.
La condizione prevede che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.
Si rammenta che i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR corrispondono ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
Il comma prosegue specificando che l’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del
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decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazione, dalla legge n.
265 del 2002. Inoltre, i contratti per i quali è esercitata l’opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Il comma esclude tuttavia dall’applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1°
gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi), e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.