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AS1833 - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

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AS1833 - ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Roma, 28 gennaio 2021

Ministro dello Sviluppo Economico

In data 11 gennaio 2021 è pervenuta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) copia dello Schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, commi da 80 a 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124, ai fini dell’espressione delle valutazioni di competenza di questa Autorità, come previsto dall’art. 1, comma 81 della medesima legge.

Lo Schema di regolamento istituisce l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (Elenco venditori), definendo i requisiti che devono possedere i venditori di energia elettrica per esservi ammessi, nonché le modalità di iscrizione e le condizioni di permanenza, in applicazione dell’art. 1, commi da 80 a 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

In primo luogo, l’Autorità intende esprimere il proprio apprezzamento per l’istituzione dell’Elenco che, nel prevedere dei requisiti minimi in capo ai soggetti che possono esercitare l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica, risulta funzionale, come peraltro previsto dalla legge, a garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica. L’istituzione dell’Elenco venditori rappresenta un imprescindibile tassello per il completamento del processo di liberalizzazione della vendita di energia elettrica, che dovrà compiersi con la totale abolizione, a partire dal 1° gennaio 2022, del cd. regime di maggior tutela1 e, conseguentemente, con la completa eliminazione di qualsiasi forma di regolazione delle condizioni economiche di offerta del servizio.

Dando seguito a quanto disposto dal comma 81bis dell’art. 1 della citata legge n. 124/2017, lo Schema individua, tra l’altro, le condizioni alle quali l’irrogazione di una sanzione da parte dell’Autorità per le violazioni poste in essere nell’attività di vendita di energia elettrica costituiscono causa di esclusione dei venditori dall’Elenco, nonché le procedure per l’accertamento di quest’ultima. In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello schema di decreto, i provvedimenti di accertamento che rilevano ai predetti fini devono essere definitivi e non più impugnabili; inoltre, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, affinché l’Autorità sia tenuta a darne segnalazione al

1 Art. 1, comma 60, legge 4 agosto 2017 n. 124.

Ministero ai fini dell’esclusione dall’Elenco, è necessario che le violazioni siano reiterate2. Infine, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), del medesimo art. 9 non sono oggetto di segnalazione le violazioni per le quali l’Autorità ha concesso la riduzione o la non applicazione della sanzione in attuazione dei programmi di clemenza di cui all'art. 15 comma 2-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L’Autorità ritiene che il complesso di regole così delineato definisca delle condizioni e delle procedure ragionevoli ed efficaci per dar corso alla previsione di legge secondo la quale la permanenza nell’Elenco venditori, e dunque la stessa possibilità di operare nel mercato, deve essere valutata anche tenendo conto delle violazioni eventualmente poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica accertate e sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il quadro disegnato dallo schema di regolamento, infatti, appare idoneo a svolgere una funzione di deterrenza rispetto alla violazione delle norme alla cui tutela è preposta l’Autorità, assicurando per questa via un più corretto funzionamento del mercato liberalizzato.

Con riferimento alle previsioni dello Schema di regolamento non direttamente concernenti le conseguenze dei propri provvedimenti, l’Autorità ritiene necessario soffermarsi sugli effetti degli eventuali inadempimenti dei venditori al pagamento delle fatture di trasporto. La regolarità di pagamento delle fatture di trasporto è uno dei requisiti di natura finanziaria del venditore di cui all’art. 5 dello Schema, la carenza del quale costituisce causa di esclusione dall’Elenco ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d). Ai sensi del successivo comma 6 dell’art. 9, tuttavia, non si procede all’esclusione dall’Elenco del venditore inadempiente qualora risulti che la mancata regolarità dei pagamenti non sia a lui imputabile, tenuto anche conto della regolazione vigente stabilita da ARERA.

Come noto, le fatture di distribuzione sono composte, per una parte consistente, dai cd. oneri generali di sistema, il cui pagamento rappresenta una obbligazione propria dei soli clienti finali, come ormai pacificamente acquisito in seguito a ripetuti pronunciamenti dei giudici amministrativi3. Rispetto agli oneri di sistema, quindi, il ruolo svolto dal venditore consiste unicamente nella riscossione degli stessi nei confronti dei clienti finali al fine di versarli al distributore. In caso di morosità del cliente finale, pertanto, pretendere che il venditore paghi comunque per intero la fattura (e, dunque, tutti gli oneri di sistema, inclusi quelli non incassati) al distributore, significa costringerlo a farsi carico di una obbligazione altrui.

L’Autorità ha già in passato stigmatizzato4 le previsioni attraverso le quali è stata impropriamente fatta gravare sui soli venditori la responsabilità ultima del pagamento dell’intero ammontare degli oneri di sistema. La vendita di energia elettrica a clienti finali, infatti, è un mercato libero, sul quale operano imprese in concorrenza tra loro: l’imposizione di oneri impropri ai venditori può, pertanto, distorcere la competizione, a danno dei consumatori finali; in particolare, considerato che tutti i distributori sono integrati a valle nella vendita, ogni loro azione volta a far valere le conseguenze di

2 La reiterazione è individuata secondo i criteri definiti dall’art. 8bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fa riferimento a violazioni della stessa indole reiterate nell’arco di un quinquennio.

3 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sent. 5619/2017 e 5620/2017 del 30 novembre 2017.

4 Si veda la segnalazione AS1397 - ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IL SETTORE ELETTRICO del 21 luglio 2017, Boll. n. 28/2017.

tale responsabilità impropria va a danno di soggetti che sono anche loro concorrenti diretti sul mercato a valle.

Ciò posto, lo Schema di regolamento interviene sulla materia della imputazione di responsabilità per il pagamento degli oneri di sistema in un contesto istituzionale che non contempla l’unbundling proprietario tra distribuzione e vendita, nonostante le controindicazioni dell’integrazione verticale già evidenziate anche in altre occasioni dall’Autorità5, e nel quale, allo stato, non sono state accolte le istanze avanzate sia dall’Autorità6 che dal regolatore di settore ARERA7 per uno spostamento quantomeno parziale degli oneri di sistema dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale.

In assenza di tali correttivi, l’Autorità apprezza che lo Schema di regolamento si preoccupi, con la previsione di cui al comma 6 dell’art. 9, di garantire che un eventuale inadempimento nel pagamento della fattura di trasporto non costituisca causa di esclusione dall’Elenco qualora si verifichi che esso non è imputabile al venditore.

Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità della misura, che incide su un mercato liberalizzato quale quello della vendita, è necessario che la grave sanzione dell’esclusione dall’Elenco sia limitata solo ai casi di accertato inadempimento da parte del venditore ad una obbligazione propria, per cui l’Autorità ritiene che la contemplata verifica di imputabilità debba essere più compiutamente declinata, prevedendo espressamente un pieno contraddittorio volto a valutare, in concreto e soggettivamente, l’effettiva incidenza dell’insoluto sul fatturato del venditore inadempiente, senza ricorrere a valutazioni di carattere generale o a stime forfettarie inadatte a individuare la reale misura della morosità dei suoi clienti finali.

L’Autorità auspica, ai fini di uno sviluppo concorrenziale del mercato, che le predette considerazioni vengano accolte nella versione definitiva del provvedimento in commento.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

5 Ad esempio, per le distorsioni che l’integrazione verticale ha generato sul mercato della vendita a causa del fatto che in Italia le tutele di prezzo sono state assicurate attribuendo ai soli venditori integrati nella distribuzione la possibilità di offrire il servizio di tutela (cfr. AS1646 LIBERALIZZAZIONE MERCATI DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, 4 febbraio 2020, boll. n. 7/2020).

6 Cfr. AS1397, cit.

7 Cfr. ad esempio del. 136/2020/I/COM del 23 aprile 2020, “Segnalazione dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente a parlamento e governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

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