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Alla luce di tutto quanto precede, l’istruttoria ha permesso di appurare che le evoluzioni del contesto competitivo non consentono di revocare la Misura, mentre sussistono i presupposti per

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12246B - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

IV.2) Sulla richiesta di revoca della Misura e sull’imposizione di nuove misure in aggiunta o in sostituzione di quella originariamente prevista

58. Alla luce di tutto quanto precede, l’istruttoria ha permesso di appurare che le evoluzioni del contesto competitivo non consentono di revocare la Misura, mentre sussistono i presupposti per

l’imposizione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 287/90, di nuove misure in sostituzione di quella originariamente prevista, nei termini che seguono. In luogo della cessione del [omissis], il ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva sui mercati locali interessati dovrà avvenire con la dismissione del [omissis], del [omissis] e del [omissis].

59. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che non sia imputabile alla Parte una violazione dell’art. 19, comma 1, della legge n. 287/90.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, sulla base degli elementi emersi nell’istruttoria, che la mancata cessione a terzi del [omissis] non integri una fattispecie di inottemperanza al Provvedimento ai sensi dell’art.

19, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che non merita accoglimento l’istanza di revoca della medesima misura e che è necessario imporre alla società Fratelli Arena S.r.l., ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/90, nuove misure, in sostituzione di quella originariamente prevista, necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettive sui mercati locali in questione;

DELIBERA

a) che la mancata cessione [omissis] non costituisce inottemperanza al provvedimento n. 28038 del 20 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90;

b) di rigettare l’istanza di revoca della misura relativa alla cessione [omissis];

c) che Fratelli Arena S.r.l. dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti nuove misure prescritte ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/90, in sostituzione della cessione di cui alla lettera a):

c.1) cessione, entro il [omissis], a uno o più soggetti terzi e indipendenti, attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non, dei seguenti 3 punti vendita:

- [omissis];

- [omissis];

- [omissis];

c.2) gli acquirenti dei punti vendita dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

i. essere dei soggetti indipendenti, anche commercialmente, dalla Parte e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parte;

ii. possedere i mezzi finanziari, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non;

iii. essere, preferibilmente, primari operatori del settore attivi a livello nazionale e, in ogni caso, già attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non;

iv. l’acquisizione dell’attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l’attuazione delle misure venga rinviata;

c.3) gli accordi relativi al trasferimento dei punti vendita di cui al punto c.1) dovranno essere sottoposti all’Autorità, per l’approvazione dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, almeno una settimana prima dei relativi termini di cui sopra;

c.4) qualora non siano stati individuati gli acquirenti dei punti vendita da cedere di cui al punto c.1) entro i termini ivi previsti, la Parte dovrà, entro [omissis] dalla scadenza di detto termine, cedere i punti vendita in questione individuando gli acquirenti [omissis], conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato;

c.5) la Parte (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovrà fornire tutte le informazioni necessarie sui punti vendita da cedere, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;

c.6) la Parte dovrà preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei punti vendita oggetto delle misure, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di notifica del presente provvedimento e la piena validità ed efficacia della loro cessione;

c.7) la Parte dovrà far pervenire all’Autorità, entro [omissis] decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione in merito all’esecuzione delle presenti misure. Tale relazione dovrà contenere, tra l’altro, una descrizione dettagliata dei punti vendita di cui al punto c.1), specificando tutti gli elementi che sono parte dei rami d’azienda oggetto di trasferimento. La Parte dovrà, entro il [omissis], inviare una relazione finale che dia atto del trasferimento dei punti vendita e informare prontamente l’Autorità di ogni evento che possa incidere sulla misura c.1).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Guido Stazi

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

C12444 - CIRSA INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION/EPLAY 24 ITA Provvedimento n. 30132

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Cirsa International Business Corporation S.L., pervenuta in data 4 aprile 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cirsa International Business Corporation S.L. (di seguito, “Cirsa”) è una società del Gruppo Cirsa, che ha come capogruppo la società Cirsa Enterprises S.L.U., controllata da Blackstone Group L.P. (di seguito, “Gruppo Blackstone”).

Il Gruppo Cirsa opera nel settore dei giochi e delle scommesse in vari Paesi; in Italia svolge principalmente l’attività di raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (VLT e AWP), e, in modo marginale, quella di raccolta da sale da Bingo.

Il Gruppo Blackstone è una delle principali società di investimento a livello mondiale. Gli investimenti del Gruppo Blackstone sono incentrati sul private equity, sugli immobili, sui titoli di debito pubblico, sulle azioni, sulle obbligazioni, sui titoli immobiliari e sugli hedge fund. In Italia Blackstone non opera nel settore dei giochi e scommesse se non per il tramite delle società del Gruppo Cirsa.

Il Gruppo Blackstone, nel corso del 2020, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale (comprensivo del Gruppo Cirsa) di circa [70-80]* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro generati in Europa e circa [700-1.000] milioni di euro in Italia.

2. Eplay 24 ITA Limited (di seguito, “Eplay” o “Target”) è una società maltese che opera, tramite le proprie società controllate, nel settore dei giochi e delle scommesse in Italia, in particolare, nei mercati della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online. In Italia, Eplay non svolge l’attività di raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (VLT e AWP) e quella di raccolta da sale da Bingo.

Eplay, nel corso del 2020, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [31-100]

milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro generati in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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