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2.3 Caso limite di responsabilità per omicidio colposo stradale del conducente
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lo stato epilettico del suo assistito durante le visite mediche abituali non è mai stato ravvisato come un impedimento della guida, cioè a dire che la sua malattia, sebbene non sia una malattia da sottovalutare, è sempre stata tenuta sotto controllo con visite periodiche dal neurologo, e non è mai stata considerata ad un livello troppo grave, così da non consentire di potersi mettere alla guida. Il ricorso fu rigettato dalla Cassazione e nella sua motivazione fa presente che <<la corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo del reato (colpa), muovendo dal presupposto che l’articolo 115 C.d.S., richiede che chi guida debba essere idoneo, per requisiti fisici e psichici, al momento in cui si pone alla guida. Nella specie, è stato accertato che tali requisiti difettavano nel (…), anche alla luce della Direttiva Europea n. 112/09 invocata dalla difesa, sulla base della quale il (…) ricadeva nella categoria più grave per il rilascio delle patenti di guida, secondo cui un soggetto può essere autorizzato alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi epilettiche.>>
Diciamo che è del tutto comprensibile che i giudici di merito abbiano
<<ritenuto che l’imputato avesse piena cognizione che la patologia da cui era affetto comportasse episodi di perdita di coscienza e che lo rendesse inidoneo alla guida, escludendo che l’evento verificatosi fosse del tutto straordinario e imprevedibile per l’agente; configurando così, legittimamente, una ipotesi di colpa cosciente, trattandosi di soggetto consapevole della sua malattia, per cui egli avrebbe dovuto prevedere in
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concreto la possibilità di cagionare l’evento, e ciononostante agì con l’erroneo convincimento di poterlo evitare>>. 50
50 Cass.,Sez. IV, 25 maggio del 2022, n.28435
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CAPITOLO TERZO
OMICIDIO E LESIONI STRADALI: LA POSSIBILE ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ AI GESTORI
Il ministero dell’Interno, nel diramare disposizioni interpretative e operative ai propri dipendenti sulle novità introdotte in tema di circolazione stradale dalla legge n. 41/2016, ha esteso, attraverso una circolare, l’area di applicazione soggettiva dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, stabilita dal primo comma degli artt. 586-bis e 590-bis c.p., anche a coloro che non sono “conducenti di veicolo”. In questo modo la disposizione avrebbe quindi avuto l’effetto di tramutare i due illeciti da reati c.d. “propri” a
“comuni”. In altri termini: li avrebbe resi una fattispecie penale per la cui realizzazione giuridica non occorre una particolare connotazione o qualità personale del soggetto agente, come quella, appunto, di “conducente di veicolo”.51
Come evidenziato nel primo capitolo, il primo comma dell’articolo 589-bis c.p.
prevede che la norma si applichi a “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
Soffermandoci e facendo una breve riflessione sul “Chiunque”, si capisce chiaramente che il legislatore, depone a favore dell’estensione soggettiva
51 L. Savastano, in www.asaps.it, “Il Centauro”, pag. 10
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dell’agente del reato, seppur non determinandone una qualificazione precisa del reo.
Il fatto di ammettere che a commettere il reato non sia solo il “conducente del veicolo”, apre la possibilità di applicazione del reato di omicidio stradale ad una platea indefinita di soggetti, qualora gli stessi, con una condotta colposa in violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime della possibile vittima. 52
Proprio in ragione di questa estensione soggettiva dell’omicidio stradale, è importante segnalare un ricorso avvenuto qualche anno fa: Anas S.p.a decise di impugnare la circolare in questione davanti al giudice amministrativo, sostenendo che la previsione normativa contemplata al comma 1 dell’articolo 589-bis c.p. dovesse essere riferita esclusivamente ai
“conducenti di autoveicoli” e che dunque una diversa e più ampia interpretazione avrebbe precluso “l’interesse pubblico ad una corretta interpretazione delle norme del codice penale”, divenendo così illegittima. 53
Secondo Anas S.p.a. la circolare ministeriale sarebbe stata immediatamente lesiva della salvaguardia dei dipendenti e responsabili Anas S.p.a. deputati alla manutenzione e gestione della rete stradale e sarebbe stata pertanto immediatamente impugnabile.
52 L. Savastano, in www.asaps.it, “Il Centauro”, pag. 11.
53 N. De Rossi, “Circolare sull’omicidio stradale? Respinto il ricorso dell’Anas”, in Blog Giuridico, 6 aprile 2017.
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I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto infondato il ricorso straordinario di Anas S.p.a. ritenendo la circolare: <<un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi ed è privo di effetti esterni>>; inoltre hanno precisato che la circolare del Ministero contiene: <<
un’interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all’autorità che ha emanato la circolare, bensì all’autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al primo comma dell’articolo 589-bis del Codice penale ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune (come emerge chiaramente dall’uso del «chiunque» nel descrivere il comportamento illecito da punire) contrapponendola a quella prevista dal secondo comma come fattispecie di reato proprio incentrata sul conducente del veicolo>>.
Il Consiglio di Stato conclude spiegando che <<dalla natura “interpretativa”
della circolare discende che questa non ha efficacia vincolante nei confronti degli organi periferici dell’amministrazione, che possono disattenderne l’interpretazione senza che ciò comporti l’illegittimità dei loro atti per violazione di legge>>.
Secondo il parere di chi scrive, in applicazione del brocardo latino “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, se il legislatore avesse voluto restringere il primo comma ai soli conducenti del veicolo avrebbe potuto utilizzare la medesima forma impiegata poi al comma successivo. Dal momento che così non è stato, non appare, a parer mio, del tutto scorretta od illegittima l’interpretazione fornita dal Ministero con la circolare in questione.
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Al di là delle motivazioni per cui il ricorso di Anas S.p.a. non ha avuto un esito positivo, l’effetto della pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata si innesta sulla più ampia riflessione legislativa sull’applicabilità delle più gravi sanzioni previste dall’articolo 589-bis c.p. e 590-bis c.p. ai gestori delle reti stradali.54
In gioco vi è la reale forza deterrente dei reati di omicidio e lesioni stradali nei confronti di tutti i soggetti a vario titolo chiamati a garantire il bene giuridico supremo della vita e l’integrità fisica degli utenti. 55
54 G. Camera, “La severità non è a senso unico”, in www.IlSole24Ore.it, del 4 aprile 2017.
55 L. Savastano, in www.asaps.it “Il Centauro”, pag. 11
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