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L A SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 119-125)

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di polizia che hanno contestato l’infrazione al soggetto trasgressore dovranno osservare le seguenti formalità:

• ritirare la patente;

• annotare nel verbale di contestazione che hanno proceduto al ritiro della patente;

• rilasciare al soggetto che ha commesso l’infrazione un permesso provvisorio di guida per consentirgli di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dal soggetto trasgressore;

• annotare nel verbale di contestazione il luogo di custodia del veicolo che ha indicato il soggetto trasgressore;

• trasmettere, entro 5 giorni, la patente che è stata ritirata unitamente al verbale di contestazione al Prefetto.

Ciò che è importante ricordare è quanto stabilito dal comma due dell’articolo 218 C.d.s., ossia che nello stesso termine di 5 giorni, il soggetto che ha subito la sospensione della sua patente, potrà inviare al Prefetto una richiesta per ottenere un permesso provvisorio di guida, anche se può farlo solo nel caso in cui dall’infrazione non sia derivato un incidente, il permesso può essere consentito solo per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, dovrà essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, se gli è impossibile o estremamente difficoltoso raggiungere il posto di lavoro oppure se possiede i requisiti previsti dalla legge per le persone portatrici di handicap. Si deve però tener conto che nel caso in cui il permesso

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venga concesso, allora, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. Per esempio, se ad un soggetto gli viene sospesa la patente per 30 giorni e, contemporaneamente, gli viene anche rilasciato un permesso di guida per 1 ora al giorno in modo da poter raggiungere il suo posto di lavoro, dunque, facendo un calcolo approssimativo; se il numero delle complessive ore di permesso è pari a 30 allora il doppio delle complessive ore di permesso è 60, corrispondenti a 2 giorni e 12 ore che, arrotondati per eccesso, corrispondono a 3 giorni.

Pertanto, il periodo di sospensione della patente non sarà pari a 30 giorni ma a 33 giorni.

Al di là della possibilità di ottenere un permesso temporaneo di guida per un massimo di tre ore al giorno, non esiste una norma che preveda la possibilità di ottenere la totale restituzione della patente per ragioni di lavoro.

Supponiamo, tuttavia, che per ragioni di lavoro un soggetto abbia la necessità di affrontare diversi spostamenti nell’arco della giornata per recarsi dai suoi clienti: in questo caso non gli basterà sicuramente ottenere un permesso per un massimo di tre ore giornaliere e ciò, ovviamente, potrebbe mettere a rischio i suoi guadagni ed incidere negativamente sulla sua quotidianità.

Per questi motivi, in circostanze simili, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità che possa essere restituita la patente per ragioni di lavoro. I

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giudici, però, hanno precisato che non ci si può mettere al volante in qualsiasi momento della giornata, ma solo nelle ore lavorative, ad esempio, nella fascia oraria che va dalle 8:00 alle 16:00, e per esempio, con esclusione dei giorni in cui non si lavora come può essere il sabato e la domenica.

Come precedentemente indicato, entro cinque giorni da quando il soggetto conducente trasgressore ha avuto notizia del ritiro della sua patente, può presentare al Prefetto un’istanza per ottenere il permesso di guida per motivi di lavoro. Il conducente indica le fasce orarie nelle quali ha necessità dell’auto per recarsi al lavoro.

Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Tali due ultimi elementi sono altresì valutati dal Prefetto per decidere della predetta istanza, ovviamente la richiesta non può assolutamente essere accolta se dalla violazione del Codice della strada sia scaturito un incidente.

L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

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Questa possibilità è stata introdotta a seguito di due ordinanze che non hanno precedenti, dunque, di notevole importanza, dove il giudice di pace di Terracina ha decretato la restituzione della patente di guida a due conducenti che avevano violato le norme del codice della strada, nella convinzione che in caso contrario si rischierebbe di andare a ledere le situazioni soggettive patrimoniali e non patrimoniali degli automobilisti, precisando però che possono guidare solo di giorno nelle ore lavorative.

Il principio accolto è quello secondo cui la sospensione della patente di guida può comportare in capo a chi la subisce delle conseguenze rilevanti che producono delle ripercussioni anche sulla sua attività lavorativa, così come ha evidenziato il giudice di Pace di Terracina: << il provvedimento accessorio opposto, se ulteriormente reiterato, senza previo accertamento della responsabilità in sede penale, rischierebbe di conculcare ingiustificatamente non solo le situazioni giuridiche patrimoniali dello stesso, legate alla suddetta attività lavorativa, ma anche quelle soggettive non patrimoniali, come, tra l’altro, il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, che potrebbero essere, appunto, pregiudicate dalla reiterata “parossistica” applicazione del provvedimento accessorio opposto, senza, però, prodromico accertamento della responsabilità nella competente sede penale, ove, in caso di condanna, il Giudice competente potrà, sempre e comunque, pronunciarsi, con maggiore avvedutezza e serenità, anche sull’entità del periodo di sospensione (revoca) della patente di guida>>.

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Dunque, nel tempo si è arrivati ad accettare che in determinate situazioni è giustificata una certa clemenza nell’applicazione di tale sanzione accessoria.100

100 www.laleggepertutti.it, “Sospensione patente e motivi di lavoro”, 22 ottobre del 2018.

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Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 119-125)