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Gli aspetti istituzionali, procedurali e la legge applicabile in

Capitolo IV: Gli strumenti internazionali di tutela garantiti a

4.1 Le origini e le condizioni di utilizzo dello strumento della

4.2.1 Gli aspetti istituzionali, procedurali e la legge applicabile in

L’ICSID, come abbiamo osservato assolve al ruolo di sistema volto alla risoluzione delle controversie sorte tra investitore privato straniero e Stato ospitante.

Nell’assolvere tale ruolo, mette a disposizione delle parti due procedure: la conciliazione e l’arbitrato, le quali sono gestite rispettivamente da commissioni di conciliazione o da tribunali arbitrali che vengono di volta in volta costituiti in relazione alla scelta delle parti.

Si tratta quindi di organi non permanenti; tra gli organi permanenti componenti la struttura del Centro vi sono: il Consiglio di amministrazione, che è l’organo assembleare, presieduto dal Presidente della BIRS, in cui sono rappresentati tutti gli Stati parte

177 Favorendo così uno sviluppo degli investimenti privati stranieri in PVS; a

tal proposito basta dare una lettura al preambolo nella parte in cui afferma che “while such disputes would usually be subject to national legal

processes, international methods of settlements may be appropriate in certain cases”.

178 Ciò si desume dal testo dell’art. 44 della Convenzione, letto insieme all’art.

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della Convenzione179, disponenti di un solo voto e che svolge

determinate funzioni180 tra cui il potere di delibera sulle modifiche

alla Convenzione e il potere di elezione del Segretario generale del Centro; e il Segretariato con a capo il Segretario generale, che svolge un ruolo importante di natura amministrativa nelle procedure di soluzione delle controversie.

Abbiamo osservato che le parti della controversia possano scegliere tra due procedure, che sono la conciliazione e l’arbitrato.

Per quanto riguarda la costituzione delle commissioni di conciliazione e dei tribunali arbitrali, l’ICSID mette a disposizione delle parti delle liste, da cui dovranno attingere, di conciliatori e di arbitri.

I soggetti che vengono inseriti nelle liste devono necessariamente essere in possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza, oltre che trattarsi di persone di alta moralità e di riconosciuta competenza181.

Nel caso in cui le parti decidano di non attingere dalle liste, possono scegliere altri conciliatori e arbitri182 purchè rispettino

sempre i requisiti di imparzialità e indipendenza.

Dopo queste promesse in sede di arbitrato, la questione di cruciale importanza consiste nell’individuazione della legge applicabile alla soluzione della controversia.

Sulla base dell’art. 42 della Convenzione, gli arbitri ICSID devono applicare il diritto scelto dalle parti; in assenza di scelta ad opera

179 Nel caso in cui lo Stato non indichi il proprio rappresentante, la soluzione

viene data dall’art. IV, par. 2 in cui si afferma che “in the absence of a contrary designation, each governor and alternate governor of the Bank appointed by a Contracting State shall be ex officio its representative and its alternate respectively”.

180 A tal proposito si veda l’art. 66 della Convenzione. 181 V. art. XIV della Convenzione.

182 Si veda a tal proposito l’art. 31 e l’art. 40, rispettivamente per la procedura

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delle parti, il diritto applicabile è quello dello Stato ospitante, integrato se applicabile dalle norme di diritto internazionale183.

La scelta del diritto applicabile dal tribunale in merito alla controversia può essere già effettuata all’interno del contratto stipulato tra le parti ma può essere oggetto anche di un accordo successivo tra le parti o derivare dall’accordo bilaterale a cui il contratto stipulato dalle parti rinvia184; è considerata valida anche

una scelta implicita purchè la legge applicabile risulti desunta in maniera inequivocabile.

Qualunque sia la scelta operata dalle parti in merito alla legge applicabile, il tribunale ICSID è vincolato ad applicarla; inoltre in caso di consenso delle parti il tribunale può decidere la controversia ex aequo et bono185, fermo restando l’obbligo di applicare il principio di equità.

Un altro elemento importante che deve essere affrontato in tema di applicazione della legge è quello richiamato all’interno dell’art. 42 della Convenzione, e cioè l’elemento del “non liquet”186.

Questo elemento espressamente escluso dalla lettura dell’art. 42, consiste nella possibilità che il tribunale ICSID, di fronte al quale è pendente la controversia, concluda il procedimento senza pronunciarsi sulla base del fatto che sia la legge nazionale che il diritto internazionale non forniscono indicazioni chiare e precise.

183 L’art. 42 recita così: “The tribunal shall decide a dispute in accordance with

such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the tribunal shall apply the law of the contracting State party to the dispute and such rules of international law as may be applicable”.

184 SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, Giappichelli editore,

Terza edizione, Torino, 2017.

185 Art. 42, par. 3 della Convenzione: “The provision of paragraphs I and II shall

not prejudice the power of the tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree”.

186 Art. 42, par. 2 della Convenzione: “The tribunal may not bring in a finding of

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Abbiamo osservato in precedenza di come in caso di applicazione del diritto dello Stato ospitante, questo possa essere integrato dalle norme di diritto internazionale.

Resta da chiedersi cosa accada in caso di contrasto tra il diritto nazionale e quello internazionale.

A tal proposito si evidenzia un duplice ruolo del diritto internazionale: un ruolo integrativo in caso di eventuali lacune del diritto nazionale; e un ruolo correttivo in caso di contrasto con il diritto nazionale.

4.2.2 I requisiti necessari per l’attivazione della procedura di

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