CAPITOLO SESTO: GIURISPRUDENZA SUL FENOMENO
6.1 Aspetti legislativi e giuridici
Parlare degli aspetti giuridico-legislativi che riguardano lo stalking, implica la conoscenza di definizioni, considerazioni e casi precedentemente illustrati con ampiezza.
Considero perciò acquisiti i seguenti punti: 1- il significato della parola Stalking;
2- le modalità di azioni più frequenti dello stalker; 3- la tipologia delle vittime;
4- la percentuale delle vittime delle molestie assillanti in generale; 5- l’interesse della sociologia e della psichiatria per il fenomeno.
Dalla fine degli anni ‘90, in alcuni paesi europei ed in paesi della Common Law sono state approvate norme specifiche in materia di stalking.
La giurisdizione americana è stata la prima ad occuparsi in modo specifico del problema, nel 1992, anche perché negli U.S.A. da anni lo stalking era stato individuato come questione sociale e penalmente rilevante. In quel Paese, infatti, vi erano stati alcuni assassinii preceduti da molestie, che avevano avuto come vittime anche personaggi famosi: l’attrice Sharon Tate (1969), Theresa Saldana (1982) e Rebecca Schaeffer (1989).
La prima legge fu introdotta in California nel 1990 e nei cinque anni seguenti tutti gli States adottarono analoghi strumenti. In tredici Stati, ora lo stalking è considerato un reato di primo grado; in trentacinque Stati, invece, reato di secondo grado quando ricorrono delle aggravanti (ad esempio l’uso di armi, la minore età della vittima e la recidività).
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Per la legge americana, lo stalking viene definito tale quando minacce implicite od esplicite siano reiterate e sia accertato il nesso di causa diretto tra la paura provata dalle vittime e l’azione dei persecutori.
Nell’Ordinamento Italiano, lo stalking entra come “Reato di atti persecutori” con Decreto Legge del 23 Febbraio 2009, Decreto poi convertito in Legge il 28 Aprile 2009, con l’Articolo 612 bis del Codice Penale35
a firma dei Ministri Mara Carfagna36 e Angiolino Alfano, che va ad integrare l’Articolo 660, che recita:
“chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono
per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici Euro37”.
Su base Nazionale gli Articoli 581 e 594 del Codice Penale completano e approfondiscono l’Articolo 612 bis38
con l’aggravamento delle pene e la loro estensione.
Se la condotta dello stalker è unita ai maltrattamenti in ambito familiare, si può ricorrere alla Legge 154/2001 che prevede l’allontanamento da casa dell’autore, con il divieto di transito o la permanenza in determinati luoghi e il divieto di qualunque forma di comunicazione con le vittime. Un’aggravante è costituita dal fatto che il reato sia commesso da un ex partner. Per altri reati è lo stalking stesso a costituire un’aggravante: l’omicidio, ad esempio, se preceduto da stalking viene punito con la massima pena (ergastolo). Perché lo stalking si possa configurare
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Articolo 612 bis del Codice Penale a firma dei Ministri Mara Carfagna e Angiolino Alfano, che va ad integrare l’Articolo 660 .
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http://it.wikipedia.org/wiki/Mara_Carfagna
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Cfr. O. Simonazzi, Articolo “612 bis”, “581” e “594” in “Favole della filosofia”, Ed. Franco Angeli, 2008.
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come reato, deve essere presente il carattere della serialità e il far insorgere nella persona offesa perdurante e grave stato di ansia e paura, nonché timore per l’incolumità propria o per quella della persone a lei vicine, fino a portarla ad alterare il proprio costume di vita.
Fra le possibilità previste dalle procedure penali, c’è inoltre l’importante novità della procedura amministrativa dell’ammonimento, che si affianca a quella tradizionale della querela.
Per appurare il reato di stalking è necessario che la vittima quereli il persecutore e ne chieda la punizione, mentre per altri reati l’autorità può procedere d’ufficio. Sarebbe un’efficace tutela per le vittime di stalking che si potesse procedere d’ufficio, perché le vittime hanno spesso timore di querelare il persecutore, poiché spesso si tratta di persone ben conosciute e con le quali si sono avuti rapporti d’affetto. Le vittime dunque evitano la querela perché:
1- sperano che la persecuzione cessi presto; 2- temono una ritorsione;
3- vogliono evitare che la persona con la quale si è avuta una relazione sentimentale debba avere a che fare con la giustizia.
Considerando che un italiano su cinque è vittima di molestie assillanti – senza contare il “numero oscuro” di chi, pur vittima, non denuncia – si ritiene auspicabile un maggior coraggio sia da parte del legislatore che da parte delle vittime.
Passi avanti se ne sono comunque fatti. Ad esempio, la Legge Provinciale 6/2010 della Provincia di Trento prevede un fondo per le vittime di violenza, a tutela specialmente delle donne, con la copertura delle spese processuali, come si fa per i non abbienti. Tuttavia, questa Legge è valida solo per chi è residente nella provincia di Trento.
84 6.2 Danno e risarcimento
La Legge si occupa anche di regolare il risarcimento dei danni subiti dalla vittima. Non necessariamente questi danni sono fisici; vi sono infatti anche quelli altrettanto importanti che colpiscono l’equilibrio psicofisico della vittima.
La Legge stabilisce dunque che la vittima potrà essere risarcita per un danno subito. Questo può essere individuabile se patrimoniale, come nel caso di danneggiamento ai beni della vittima o di spese mediche. Tuttavia, esistono danni anche non patrimoniali, ma esistenziali, cioè quelli che riguardano l’alterazione della vita di relazione della vittima. La quantificazione del risarcimento, in questo caso, è discrezionalmente stabilita dal giudice.
Meno facile si rivela per la giurisprudenza considerare come “danno biologico” l’insorgere di determinate patologie, che possono certamente essere riconducibili allo stalking, ma non sono facilmente o scientificamente provabili.