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DIRITTI E OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE E RESPONSABILITA’ DEL VETTORE

3.2.5 L’aspetto sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 32, la competenza in materia di sanzioni per l’inosservanza di quanto disposto dal regolamento è dei singoli Stati membri, i quali entro il 3 giugno 2010 avrebbero dovuto notificare alla Commissione le disposizioni adottate in merito.

L’Italia ha predisposto uno schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” (128). Alla data odierna (dicembre 2012) tale decreto legislativo non è, tuttavia, entrato ancora in vigore, ed è rimasto, appunto, allo stadio di “schema” (con buona pace del termine previsto dal legislatore comunitario per l’emanazione della disciplina sanzionatoria).

(127) Si tratta della pubblicazione “Viaggiare in treno. I diritti dei

passeggeri”, edita da Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), gennaio

2012.

(128) Il testo dello schema di d.lg. è reperibile sul sito internet www.giustizia.it, consultato da ultimo il 30 luglio 2012.

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Ad ogni buon conto, l’art. 3 dello schema di decreto legislativo citato prevede l’istituzione dell’organismo di controllo (di cui all’art. 30 del regolamento), individuandolo nella direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le funzioni di tale organismo (in sostanza, la vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento) sono svolte acquisendo informazioni dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o “da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto”, potendo altresì effettuare ispezioni presso i soggetti citati.

I passeggeri possono presentare i propri reclami che saranno trasmessi alla direzione generale per il trasporto ferroviario.

Vengono poi descritte le modalità per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, che deve avvenire tramite atto di contestazione (art. 5). Ai fini della definizione del contesto si prevede la possibilità dell’esercizio del diritto di oblazione, mediante il pagamento di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. La determinazione dell’importo della sanzione irrogata (graduata in base a principi di effettività e proporzionalità) dovrà avvenire con riferimento alla gravità della violazione, all’eventuale reiterazione della stessa, alle eventuali azioni poste in essere per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e, da ultimo, del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

I capi successivi al primo descrivono la pretesa sanzionatoria corrispondente a ciascuna violazione e, poiché la norma non è in vigore ed è pertanto suscettibile di modifiche anche rilevanti, se ne darà un sommario cenno, nei punti principali.

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L’inosservanza degli obblighi informativi relativi ai viaggi, ai sensi dell’art. 8 del regolamento e del relativo allegato II, parte prima, la sanzione amministrativa prevista per il venditore di biglietti (ad esempio impresa ferroviaria o tour operator) è compresa fra mille e cinquemila euro.

Particolare rilievo è dato all’inosservanza degli obblighi di informazione in ordine ai canali e alle modalità di vendita dei titoli di viaggio, nonché alle condizioni e ai prezzi applicati (art. 10 dello schema di d.lg.). Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria di importo rilevante (compresa fra cinquemila e ventimila euro), è previsto il diritto di acquistare a bordo i biglietti, senza alcun sovrapprezzo “comunque denominato”, qualora “anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico” (129).

Per quanto attiene ai profili di responsabilità dei soggetti interessati al trasporto, è sanzionata l’inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima (sanzione pari ad euro 150.000,00; tale importo può apparire rilevante ma, a parere di chi scrive, non lo è rispetto all’effettiva gravità delle conseguenze che possono derivare dalla mancata copertura assicurativa nella misura prevista). Il legislatore ha previsto inoltre sanzioni pecuniarie in caso di mancata osservanza dell’obbligo di corrispondere il pagamento anticipato in

(129) Così il comma quarto dell’art. 10; si osservi, tuttavia, che il successivo comma quinto prevede la possibilità per le imprese ferroviarie di non offrire la possibilità di acquisto dei biglietti a bordo del convoglio, anche per “ragionevoli ragioni commerciali”, purché ne sia data motivata comunicazione all’organismo di controllo e adeguata pubblicità all’utenza (pubblicazione nelle Condizioni generali di trasporto).

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caso di decesso o ferimento del passeggero (art. 13 del regolamento, vedi supra).

L’impianto sanzionatorio in relazione a ritardi, mancate coincidenze e soppressioni appare piuttosto singolare. Si osservi, infatti, che gli art. 14 e 15 dello schema di d.lg. non prevedono sanzioni pecuniarie da irrogare in conseguenza degli eventi citati ma, più semplicemente, a fronte dell’inosservanza dell’obbligo, in capo all’impresa ferroviaria, di rendere note ai passeggeri le disposizioni concernenti le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per tali eventi. Sono il mancato adempimento degli obblighi di indennizzo/risarcimento (secondo quanto esaminato in precedenza, cfr. art. 15, 16 e 17 del regolamento), il ritardo nella corresponsione di rimborsi e/o indennizzi, e la mancata assistenza al viaggiatore.

Lo schema di d.lg. prevede, inoltre, specifiche sanzioni in conseguenza di inadempienze in merito al trasporto di passeggeri a mobilità ridotta e in merito a obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizio.

Nel complesso, l’iniziativa legislativa appare confacente allo scopo; non può, nondimeno, non rilevarsi una certa “indeterminatezza” della condotta sanzionabile, in riferimento a talune disposizioni. Quel che appare, però, maggiormente passibile di riprovevolezza giuridica è l’attuale stato di vacatio legis rispetto ad un regolamento comunitario entrato in vigore il 3 dicembre 2009, per cui l’inosservanza di quanto in esso previsto non risulta attualmente sanzionata per mancanza della disciplina sanzionatoria.

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3.3 La responsabilità del vettore ferroviario passeggeri: rapporti e