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DIRITTI E OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE E RESPONSABILITA’ DEL VETTORE

3.2.1 Obblighi di informazione

Il regolamento n. 1371/2007 fornisce una risposta a tali problematiche, statuendo in primo luogo obblighi d’informazione prima, durante e dopo il viaggio (contenuti nel capo secondo). La disciplina adottata dal legislatore ricalca, a grandi linee, quella già delineatasi per il trasporto aereo.

Quanto alla stipula del contratto di trasporto, è peculiare notare come il legislatore comunitario faccia espresso rinvio alla normativa internazionale di diritto uniforme: infatti l’art. 4 rinvia all’allegato I al regolamento, che è un estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli. Si tratta della CIV, ovvero dell’appendice A della COTIF (che è la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999). I rapporti fra normativa comunitaria e normativa internazionaluniforme saranno esaminati infra.

Fra gli obblighi d’informazione (119) “prima del viaggio” si segnala il dovere, per l’impresa ferroviaria, di fornire informazioni

(118) I viaggiatori delle ferrovie otterranno nuovi diritti nell’Unione

europea, comunicato stampa del 3 dicembre 2009, consultabile al sito

http://europa.eu/rapid/pressReleases (URL consultato il 30 luglio 2012).

(119) Gli obblighi di informazione prima del viaggio e durante il viaggio sono elencati dettagliatamente nell’allegato II del regolamento.

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alla clientela bastevoli ai fini dell’individuazione del viaggio secondo la convenienza del viaggiatore, tenuto conto del costo e del tempo; devono essere inoltre specificate le modalità di accesso al convoglio prescelto. Il titolo di viaggio, inoltre, dovrà fornire informazioni relative al prezzo pagato, all’obbligo eventuale di vidimazione dello stesso (convalida nelle apposite obliteratrici, come avviene in Italia per i servizi regionali), i termini di validità del documento e i dati dell’impresa ferroviaria che svolge il servizio acquistato.

Le informazioni che il vettore dovrà fornire “durante il viaggio” riguardano, ad esempio, la regolarità della circolazione del convoglio: il viaggiatore dovrà essere reso edotto di interruzioni, ritardi e situazioni di anormalità del servizio e in particolare sulle coincidenze, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 8, comma secondo, e dell’allegato II, parte II.

In materia di informazioni “durante il viaggio” la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa assai di recente con una pronuncia particolarmente significativa (120). Al diniego, da parte di un

(120) Si tratta della sentenza del 22 novembre 2012, causa C-136/11, procedimento “Westbahn Management GmbH” contro “ÖBB-Infrastruktur AG”. La “Westbahn” è un’impresa ferroviaria recentemente entrata nel mercato dei servizi passeggeri in Austria, precisamente sulla tratta Vienna – Salisburgo. Essa aveva richiesto al gestore dell’infrastruttura di disporre dei dati sulla circolazione ferroviaria in tempo reale, in modo da poter offrire informazioni più complete alla propria clientela circa lo stato di eventuali convogli coincidenti. Il gestore dell’infrastruttura – che peraltro appartiene al medesimo gruppo di cui è parte anche la principale impresa ferroviaria (ÖBB) – ha rifiutato tale richiesta, con la motivazione che i dati richiesti possono essere forniti solo all’impresa ferroviaria per i propri convogli. A parere del gestore dell’infrastruttura si rendeva quindi necessario che “Westbahn” concludesse un accordo con “ÖBB”, in forza del quale si sarebbero potuti divulgare i dati. ÖBB ha però rifiutato ogni accordo in merito e Westbahn ha dovuto adire il giudice europeo, che ha imposto a ÖBB-Infrastruktur la comunicazione dei dati richiesti in quanto fondamentali per garantire il diritto all’informazione di cui gode il passeggero. Non può essere sottaciuto che la citata

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gestore dell’infrastruttura, di fornire i dati in tempo reale sull’andamento dei treni in circolazione, afferenti a tutte le imprese ferroviarie operanti in un determinato Stato membro, la Corte ha infatti opposto il diritto, proprio del passeggero, di essere informato il più possibile. I dati in tempo reale sono di particolare importanza ai fini delle “informazioni durante il viaggio”, in quanto consentono al viaggiatore di orientarsi fra le possibili coincidenze; il gestore dell’infrastruttura non può sottrarsi alla divulgazione di tali dati.

Infine, le informazioni “dopo il viaggio” concernono la chiara indicazione delle modalità di presentazione dei reclami e del ricupero di eventuali bagagli smarriti (121).

Un breve cenno al trasporto delle biciclette al seguito del viaggiatore: l’art. 5 prevede che le imprese ferroviarie ne consentano il trasporto se sono facili da maneggiare e se il materiale rotabile è idoneo, fermo restando che sia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio. L’aver collocato una norma in tema di trasporto dei velocipedi all’inizio del regolamento sottolinea, a parere di chi scrive,

controversia riproponga il problema dell’indipendenza del gestore dell’infrastruttura da qualsivoglia impresa ferroviaria, giacché permane il dubbio circa la qualificazione della condotta di ÖBB-Infrastruktur. Un diniego alla divulgazione di informazioni in merito all’andamento della circolazione in tempo reale, con le motivazioni pretestuose addotte, può configurarsi come un tentativo di ostacolare un’impresa ferroviaria nuova entrante sul mercato? Può arguirsi che la “Westbahn”, non potendo fornire per svariati mesi ai propri passeggeri le informazioni in tempo reale sulle possibili coincidenze, abbia dovuto operare in un mercato viziato da difetti nella concorrenza? Il giudice comunitario non è intervenuto in questioni evidentemente delicate (e ricadenti, peraltro, in una sfera interna allo Stato membro), potendo fondare la sua decisione sulla preminenza del diritto, per i passeggeri, ad essere informati il più possibile. E’ innegabile, nondimeno, che tale decisione ripristini, di fatto, un regime più corretto anche dal punto di vista dell’accesso al mercato.

(121) E’ da ritenere che ci si riferisca ai bagagli registrati, per le tratte che li prevedono (generalmente internazionali).

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l’attenzione che l’Unione riserva alla cosiddetta “mobilità dolce”: l’uso della bicicletta, da sempre prerogativa di Stati membri come i Paesi Bassi, si sta diffondendo in tutti i paesi comunitari anche quale mezzo di trasporto da diporto. L’affiancamento con il treno permette un turismo differente, rispettoso dell’ambiente e più a contatto con la natura.

In quest’ottica, si deve ritenere che il legislatore comunitario abbia intercettato il favore di cui godono le due ruote, incoraggiandone l’uso e disponendo che, in linea generale, le imprese ferroviarie ne consentano il trasporto (122).