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È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità

dell'atto medesimo.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa fornitrice sono disciplinate dall'art. 106 comma 2 del codice. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta subentrante, ai sensi della stessa normativa.

Al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente a questa Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'appaltatore dovrà indicare:

• motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione, corredata dalla relativa documentazione probatoria;

• elenco dei prodotti oggetto della cessione, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica (e dal contratto stipulato con la stazione appaltante) nonché il numero e l'anno della determina di aggiudicazione di riferimento ed il numero del contratto e la data di stipula.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'appaltatore e dell'Impresa subentrante.

L'appaltatore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati a questa stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni: in tali casi sarà passibile l'applicazione delle penali previste in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso,

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comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'appaltatore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso

15. PENALITÀ' -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penali pari a uno per mille per ogni giorno solare di ritardo nei seguenti casi:

• in caso di ritardo nella consegna dei prodotti; in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini non evasi o parzialmente evasi;

• in caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi; in tal caso la penale verrà calcolata in relazione al valore degli ordini in quanto risultano non evasi in modo conforme;

• in caso di mancata consegna della apparecchiatura nel termine stabilito e di mancato rispetto delle attività relative alla manutenzione comporteranno l'applicazione di una penale pari a uno per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo;

Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione della prestazione, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:

- per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari al uno per mille dell'importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo.

per fattispecie relative a inesatto adempimento, penali quantificate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La Stazione Appaltante, con semplice atto amministrativo, dichiarerà la risoluzione del contratto incamerando l'intera cauzione nelle ipotesi di seguito indicate:

mancata tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 attraverso conti correnti dedicati;

mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui sopra, scaduto il termine utile fissato dal contratto per la consegna delle provviste la Stazione appaltante, assegnato un termine perentorio insindacabilmente stabilito, ha facoltà, ove tale termine sia trascorso inutilmente, di dichiarare con semplice atto amministrativo la risoluzione contratto, incamerando l'intera cauzione o una parte di essa proporzionale alla provvista

mancata.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

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16. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante.

Ciascuna fattura dovrà contenere, in aggiunta ai dati relativi alla singola tipologia di prestazione resa, numero T.D. Mepa, numero ordinativo di fornitura e CIG.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.

M. Lancisi - G. Salesi"; vige l'obbligo di fatturazione elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (Sdì).

L'appaltatore si assume l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e s.m., attraverso conti correnti dedicati, pena la risoluzione del contratto.

17. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui un prodotto esca di produzione o sostituzione per aggiornamento tecnologico o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione della Amministrazione, l'appaltatore potrà procedere alla sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti di pari funzionalità (perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati dello stesso fabbricante) alle stesse condizioni economiche.

18. ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE, ULTIMAZIONE/CERTIFICATO REGOLARE

ESECUZIONE

Le prestazioni acquisite sono soggette a "certificato di regolare esecuzione" (art. 102 comma 2 del Codice) Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione, anche avvalendosi degli assistenti

contabili/tecnici.

Per le forniture in somministrazione le verifiche di conformità avvengono in corso di esecuzione (art. 3 del Regolamento per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei relativi assistenti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.

Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all'accertamento della prestazione/liquidazione delle fatture, previa acquisizione del DURC si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla

stessa forniti.

Finalità del trattamento

I dati vengono acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della prestazione, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione

economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

II conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione

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appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come

"sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati viene effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati:

al personale della stazione appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici della stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente;

a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;

ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione giudicatrice e di collaudo eventualmente costituite;

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione, possono essere diffusi tramite il sito web www.ospedaliriunitLmarche.it.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Azienda OspedalieroUniversitaria "Ospedali Riuniti Umberto I G. M. Lancisi

-G Salesi" di Ancona.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della Legge, è il Direttore della S.O. Acquisizione Beni e Servizi (tei 071596.3534/3512 pec: abs.aou.ancona@emarche.it).

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

20. ACCESSO AGLI ATTI

La ditta partecipante dovrà dichiarare motivando quali parti dell'offerta tecnica debbano essere escluse dal diritto di accesso; in caso di mancanza di tale dichiarazione l'accesso sarà consentito senza alcuna limitazione.

Resta comunque salva l'ipotesi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione appaltante, sarà competente in via

esclusiva il foro di Ancona.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rimanda alle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ed alle norme vigenti.

Per eventuali chiarimenti contattare Barbara Danti

Tel. 071/5966058

E-mail: barbara.danii@ospedaliriuniti.marche.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina

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