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2 AGENZIE TERRITORIALI

2.2 ATERSIR

ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifuti) è l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia- Romagna. si occupa di Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e di Servizio Gestione Rifiuti Urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento).

L’Agenzia è stata istituita con la L.R. 23/2011 svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e del servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs 152/2006 e già esercitate dalle ex autorità di ambito (ATO). Poiché, sia il servizio idrico che il servizio di gestione rifiuti urbani si trovano, di fatto, in condizione di monopolio naturale, si ha la necessità di una regolazione del mercato da parte dell’ente pubblico.

Tramite la creazione di ATERSIR, la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e attribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

Al fine di valorizzare le differenze territoriali, ATERSIR opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni di primo livello sono esercitate

dal Consiglio di Ambito con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, ossia la Regione mentre le funzioni del secondo livello sono esercitate dai Consigli locali (uno per ogni provincia).

L’Agenzia uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario.

La regolazione dei servizi pubblici locali ambientali consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:

Affidare, secondo le modalità previste dall’ordinamento giuridico in materia di affidamento di pubblici servizi, la gestione del servizio ad un operatore economico che possegga i necessari requisiti di conformità, efficacia ed efficienza.

Predisporre la pianificazione di ambito (piano d’ambito), contenente gli standard quali-quantitativi di erogazione del servizio e la programmazione degli investimenti necessari alle esigenze del territorio e della collettività.

Predisporre il piano economico-tariffario, secondo la metodologia di calcolo vigente, a garanzia del raggiungimento degli standard quali- quantitativi e dell’equilibrio economico-finanziario del gestore.

Effettuare per tutta la durata dell’affidamento, le attività di monitoraggio e controllo (sia tecnico che economico) sulla gestione apportando eventuali modifiche alla pianificazione.

 Ai sensi degli Art. 7 e 8, il Consiglio d'ambito provvede:

 all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;

 alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;

 all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

 all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;

 alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;

 all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;

 alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;

 al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;

 al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;

 alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

 a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

 ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Mentre i Consigli locali provvedono:

 all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;

 a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

 all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);

 alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);

 al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

2.2.1 Il calcolo degli abitanti equivalenti

Atersir si occupa del calcolo del parametro “abitante equivalente”, introdotto all’art.4 comma 8 della L.R. 16/2015 al fine di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione dei rifiuti urbani. Atersir calcolo tramite parametro Comune per Comune, anno per anno come somme di contributi relativi a diverse grandezze, secondo la seguente definizione:

A.E.(C)= 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑅𝐸𝑆+ 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑈𝐷.𝑁𝑂𝑁.𝑅𝐸𝑆+ 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑈𝑁𝐼+ 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑇𝑈𝑅+ 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝐴𝑃 dove:

𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑅𝐸𝑆 = abitanti equivalenti del Comune relativi ai cittadini residenti;

𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑈𝐷.𝑁𝑂𝑁.𝑅𝐸𝑆= abitanti equivalenti del Comune relativi a utenze domestiche non residenti;

𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑈𝑁𝐼= abitanti equivalenti del Comune relativi a studenti universitari fuori sede; 𝐴. 𝐸.(𝐶)𝑇𝑈𝑅= abitanti equivalenti del Comune relativi ai flussi turistici;

𝐴. 𝐸.(𝐶)𝐴𝑃= abitanti equivalenti del Comune relativi ad attività produttive.

La parametrazione dei contributi relativi ad abitanti non residenti, ad attività produttive ed al turismo è effettuata anche in base al contesto territoriale dei Comuni – suddivisi tra le 4 aree omogenee Capoluoghi, Costa, Pianura, Montagna secondo criteri di attinenza territoriale che tengono conto della pianificazione regionale in materia di rifiuti – al fine di considerare la dispersione territoriale conseguente ai diversi modelli insediativi, come indicato al comma 8 dell’art. 4 della L.R. 16/2015.

Figura 2.1. Parametri di base del modello di calcolo degli abitanti equivalenti Le eventuali anomali statistiche risultanti dal modello di calcolo vengono normalizzate sul parametro di produzione di rifiuti per abitante equivalente, in relazione alla media ed alla deviazione standard che tale valore assume per ogni area omogenea.

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