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Atti del procedimento penale e indagini di prevenzione

Nel documento Le indagini nel procedimento di prevenzione (pagine 164-171)

4.1 Le indagini Profili generali.

4.3 Atti del procedimento penale e indagini di prevenzione

Dalla lettura dell’articolo 19 del codice antimafia emerge che, a differenza della normativa inizialmente prevista per le indagini patrimoniali ˗ la quale, secondo la legge n. 1423/1956, nulla stabiliva ˗ una certa regolamentazione, seppur minima, c’è.

Già la legge n. 575/1965, all’art. 2-bis, comma 6, indicava come atti d’indagine la «richiesta di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini» e il «sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale».

Ad oggi, i medesimi sono stati trasposti nell’art. 19, comma 4 del codice antimafia.

Una questione molto dibattuta concerne la possibilità di applicare alle indagini del procedimento di prevenzione le disposizioni concernenti le indagini preliminari: è vero che manca

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una vera e propria lacuna in materia; tuttavia, la relativa disciplina è talmente scarna che da sola non basterebbe ad autoregolamentarsi295.

Pertanto si ritiene che alla fase delle indagini, sia patrimoniali che extrapatrimoniali, nel procedimento di prevenzione, si possano applicare le norme che disciplinano le indagini nel processo penale, a condizione che siano rispettati due limiti: che queste risultino compatibili con il processo di prevenzione e che i singoli istituti non trovino una diversa ed autonoma regolamentazione296.

Si è detto che all’obbligatorietà delle indagini non corrisponde una altrettanto ben individuata gamma di mezzi d’indagine297.

Al contrario, le indagini nel procedimento di prevenzione hanno la «fama» di essere «a forma libera»298, che discende direttamente da

un «vuoto normativo» che non permette di addivenire ad una disciplina definita299.

Occorre, dunque, individuare quali strumenti, e con che modalità, sono consentite le indagini, a partire dai poteri investigativi degli organi interessati.

Bisogna precisare, infatti, che il termine «vuoto legislativo» non deve trarre in inganno, nel senso che non può essere interpretato come un’assenza totale di modus operandi300. Devono, invece, essere

rispettate le forme, i tempi e i modi di acquisizione delle informazioni

295 FILIPPI, L., op. cit., p. 111.

296 NOCERINO, C., I profili processuali delle misure di prevenzione, in Giurisprudenza

sistematica di diritto penale, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, Mafia e criminalità organizzata, vol. I, Torino, 1995, p. 256.

297 Sulla tipologia degli atti d’indagine, v. SIRACUSANO, D., Indagini, indizi e prove

nella nuova legge antimafia, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1984, p. 907.

298 MOLINARI, P.V., voce Misure di prevenzione, in Enc. Dir., agg. II, Milano, 1998, p.

578.

299 Cfr. NOBILI, M., L’accertamento del fatto nei processi contro la mafia e la nuova

normativa del settembre 1982, in Cass. pen., 1984, p. 1023.

300 Sulle tecniche d’indagine, v. FALCONE, G., TURONE, G., Tecniche di indagine in

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utili ai fini delle indagini, tali da consentire il rispetto delle garanzie costituzionali, specie nei casi in cui si debba procedere a restrizione di diritti fondamentali.

Riguardo ai singoli atti d’indagine da compiersi durante la fase delle indagini patrimoniali obbligatorie, ci si domanda se si debbano considerare ammessi solo quelli espressamente indicati dall’art. 19, comma 4 codice antimafia, oppure se si possano compiere anche altri atti, la cui utilità potrebbe risultare determinante, come ispezioni, perquisizioni, accessi domiciliari.

Richiamando un argomento di carattere sistematico, si tende ad escludere ogni sorta di interpretazione estensiva: l’art. 19, comma 4 menziona espressamente solo la richiesta di informazioni, copia della documentazione e l’eventuale relativo sequestro. Per cui si deve dedurre che ubi lex voluit, dixit301. Ad esempio, la Guardia di Finanza

può procedere alla «verifica» della posizione fiscale di chi è stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.p., ovvero sottoposto a misura di prevenzione perché indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa o similare, sulla scorta dell’art. 25, comma 1, l. 646/1982302.

Il richiamo alla Guardia di Finanza e alla polizia giudiziaria, nel medesimo articolo, serve semplicemente ad individuare gli organi ai quali può essere rilasciata la delega a compiere le indagini, da parte

301 Sul tema dell’analogia, cfr. BELLAVISTA, G., L’interpretazione della legge penale,

Milano, 1978, p. 348 e, più specificamente in materia processuale penale, BOSCARELLI, M.,

Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale, Palermo, 1955; MANZINI, V., Trattato di diritto processuale penale italiano, vol I, VI ed., aggiornamento a cura di G.D. Pisapia, Torino,

1967, p. 113 ss; PAGLIARO, A., Testo e interpretazione delle leggi penali, in Ars interpretandi.

Annuario di ermeneutica giuridica. Testo e diritto, 1997, p. 157.

302 V. POLLARI, N., Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità

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del procuratore della Repubblica, escludendo, ad esempio, gli organi di pubblica sicurezza.

Né si potrebbe ritenere valida l’argomentazione secondo cui si può ricorrere a mezzi di coercizione personale o reale, ampiamente riconosciuti nel processo penale, legittimati dalla presenza di indizi di reato: dal momento che non c’è alcuna norma che disponga in tal senso, i poteri investigativi tipici del processo penale non sono utilizzabili nel procedimento di prevenzione303.

Quali sono, allora, i mezzi d’indagine consentiti?

Nonostante la formulazione della norma, estremamente generica e, a prima vista, onnicomprensiva, un punto fermo c’è: certamente, si può far uso di tutti quei metodi di ricerca per l’assunzione di informazioni che non comportino ingerenza nella sfera giuridica altrui304.

In secondo luogo, si deve ritenere consentito l’accesso agli atti che siano pubblici, per raccogliere informazioni nei confronti dei soggetti menzionati all’art. 19, comma 1 codice antimafia, al fine di verificare la sussistenza, in capo ad essi, di licenze, concessioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi, ecc.

Qualora, però, l’accesso agli atti non sia pubblico, non ne è consentita l’ispezione, ad eccezione del caso in cui la persona interessata li esibisca spontaneamente all’autorità305.

È ammesso, durante la fase delle indagini, sia il sequestro preventivo, volto all’apprensione di quei beni per i quali vi sia un concreto fumus di dispersione, sottrazione o alienazione d parte del

303 TAORMINA, C., op. cit., p. 102. 304 FILIPPI, L., op. cit., 113 ss. 305 FILIPPI, ivi, p. 128.

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titolare, sia il sequestro probatorio, qualora, appunto, i beni oggetto di sequestro siano considerati necessari a fini di prova. Entrambi i tipi di sequestro sono compiuti dal procuratore della Repubblica.

Non si riscontra unanimità di vedute in dottrina circa l’assunzione delle informazioni da parte di persone in grado di fornire notizie sul tenore di vita o sulle disponibilità finanziarie dei soggetti nei cui confronti si investiga. Secondo taluno, infatti, tale mezzo di indagine sarebbe consentito306; secondo un’impostazione

più garantista, invece, tale attività non sarebbe ammissibile sulla scorta della constatazione della procurata ingerenza nella sfera giuridica di colui che verrebbe sentito307.

Parimenti, mentre c’è chi ammette il ricorso all’interrogatorio dell’interessato quale mezzo per acquisire informazioni ai fini delle indagini308, dall’altro lato c’è chi controbatte che l’interrogatorio

determinerebbe una forte intrusione nella sfera giuridica del soggetto sottoposto, facendo salva solo l’ipotesi in cui sia egli stesso a chiederne l’audizione o a voler rilasciare dichiarazioni spontanee309.

In generale, non può essere consentita l’operatività di tutte quelle norme che comporterebbero limitazioni dei diritti dichiarati “inviolabili” dalla Costituzione (come, ad esempio, gli artt. 13, 14 e 15 Cost.)310

Tutti gli atti non consentiti si intendono colpiti dalla sanzione processuale dell’inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.), data la sua operatività anche durante la fase delle indagini preliminari311.

306 TAORMINA, C., Il procedimento di prevenzione, op. cit., p. 142. 307 FILIPPI, L., Il , op. cit., p. 127.

308 TAORMINA, C., cit., p. 142. 309 FILIPPI, L., op. cit., p. 127.

310 VASSALLI, G., Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1997, p. 387 ss.

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Gli istituti che, nel procedimento preventivo, ricevono autonoma regolamentazione sono la richiesta di informazioni e di copia della documentazione (art. 19, comma 4 Cod. antimafia).

Il sequestro probatorio (relativo alla documentazione medesima – art. 19, comma 4, ult. periodo) e le misure cautelari patrimoniali seguono la disciplina delle indagini preliminari nel processo penale312.

All’interno di queste ultime, sono stati annoverati fra gli istituti compatibili con il procedimento di prevenzione:

- l’interrogatorio dell’interessato;

- l’assunzione di informazioni testimoniali;

- l’interrogatorio di persone sottoposte a procedimenti di prevenzione connessi o collegati (con le medesime garanzie previste dal codice di procedura penale - artt. 210 e 363);

- l’accesso a banche313 per ricercare ed esaminare atti,

documenti e corrispondenza314.

La problematica relativa alla possibilità di applicare o meno in via sussidiaria le regole previste per le indagini preliminari non trova soluzioni unanimemente condivise, neppure dopo il coordinamento avvenuto ad opera del l. lgs. 159/2011.

C’è chi, in dottrina, ha ammesso le c.d. «indagini generiche», rivolte alla ricerca di ulteriori indizi, confermativi di quelli iniziali, circa l’appartenenza del soggetto ad un’associazione mafiosa ovvero la sua pericolosità315.

312 FILIPPI, op. cit., 128.

313 Per ulteriori approfondimenti, v. POLLARI, N., Tecnica delle inchieste patrimoniali

per la lotta alla criminalità organizzata, 4ᵃ ediz., Roma, 2000, p. 440 ss; DONADIO, G., Banche ed intermediari finanziari: tecniche d’indagine, Frascati, maggio 1993.

314 Ibidem.

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Ma tale affermazione è stata smentita, sulla base della mancanza di una previsione legislativa sul punto, che non permette neppure l’individuazione degli eventuali atti ammessi316.

Altri considerano come consentiti (sempre all’interno delle indagini di prevenzione) solo quegli atti che incidono su diritti della persona, inseriti nella nostra Carta costituzionale, non garantiti dalla riserva di legge. Tra di essi, sono stati annoverati il sommario interrogatorio del prevenuto, le sommarie informazioni testimoniali, le ricognizioni, i confronti e i rilievi317.

Tuttavia, non si può ritenere corretta questa interpretazione, dal momento che non si può applicare l’analogia a norme eccezionali, come quelle che, appunto, consentono la limitazione di diritti soggettivi, senza una previsione espressa318. Ad avvalorare

ulteriormente tale posizione, si sottolinea che l’art. 19, comma 4, D. lgs. 159/2011 consente espressamente solo la richiesta di informazioni e copia della documentazione, da cui si deduce che ciò che non è espressamente consentito, è vietato319.

Una menzione a parte merita l’art. 117 c.p.p., che dispone che il pubblico ministero, «quando è necessario per il compimento delle proprie indagini», possa ottenere «copie di atti relativi ad altri procedimenti penali» e «informazioni scritte sul suo contenuto», anche in deroga al segreto investigativo, sancito dall’art. 329 c.p.p.

Tuttavia, tale possibilità è da ritenersi inammissibile, dal momento che il principio di segretezza delle indagini, dovrebbe

316 Ivi, p. 120.

317 ARRU, A., Sorveglianza speciale e diritto di difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1984,

p. 713 ss.

318 BOBBIO, N., Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, p. 188. 319 TAORMINA, C., op. cit., p. 74 ss.

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trovare applicazione nelle indagini del procedimento di prevenzione, senza alcun dubbio320.

Nel documento Le indagini nel procedimento di prevenzione (pagine 164-171)