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ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL CONSIGLIO PER GRANDI TEMI D ' INTERESSE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL CONSIGLIO PER GRANDI TEMI D ' INTERESSE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

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Ordinamento e istituzioni

Quanto agli argomenti di più stretto interesse istituzionale bisogna richiamare l'attenzione, anzitutto, sulla legge provinciale n. 12 del 2020, che riprende in mano, modificandone alcuni aspetti di dettaglio, ma non privi di rilievo, la normativa in materia di difesa civica e parallelamente (per quel che riguarda la durata in carica) quella sul comitato provinciale per le comunicazioni.

Data la difficoltà di catalogarla in un settore preciso si ricorda qui la legge provinciale n. 2 del 2020: questa è una legge omnibus, infatti, priva di un oggetto ben definito, ma che trova il suo momento unificatore nell'esigenza di agire rapidamente in ragione dell'epidemia che, al momento della sua approvazione, mostrava i suoi primi, gravi effetti. Oltre a contenere alcune modificazioni puntuali di altre leggi (ad esempio in materia di personale), il provvedimento in questione interviene con misure urgenti, in special modo, nei settori dei contratti pubblici e degli incentivi alle imprese.

Sulla scia della legge in parola, e con le medesime motivazioni, s'è posta la legge provinciale n. 3 del 2020, che oltre a prevedere nuove misure di sostegno dell'economia e in materia di contratti pubblici contiene disposizioni sui tributi, le politiche sociali, l'istruzione, l'urbanistica e altro. La legge provinciale n. 13 del 2020, infine, modifica le due leggi appena ricordate (oltre a dire qualcos'altro in materia di tributi).

Questo tipo di leggi, data la disomogeneità che le caratterizza, ha conseguenze decisamente negative dal punto di vista della chiarezza e della semplificazione; può senz'altro trovare delle giustificazioni nello stato d'eccezione che ne avrà consigliato la stesura: purché si tratti di misure con effetti definiti nel tempo, però, da abrogare in seguito. Altrimenti si rischia di compromettere la tenuta del nostro sistema normativo. Anche l'inserimento di disposizioni spurie in leggi che avrebbero un oggetto omogeneo (come è accaduto per le leggi provinciali n.

RENDICONTO SOCIALE 2020 ATTIVITÀ

8 e n. 9 del 2020, di cui si dirà in seguito) presenterebbe gli stessi inconvenienti; se non che, nei casi appena ricordati, la formulazione delle disposizioni in questione come modifiche testuali di leggi in vigore consente di superare le criticità, dopo l'approvazione dei relativi provvedimenti.

Finanza ed economia

La materia finanziaria torna nell'oggetto di cinque leggi. Dopo l'approvazione del rendiconto 2019 (legge provinciale n. 5 del 2020) c'è stata quella dell'assestamento del bilancio 2020 - 2022 (legge provinciale n. 6 del 2020) e dei tre provvedimenti che costituiscono la manovra di bilancio per il 2021: legge collegata, legge di stabilità e nuova legge di bilancio (leggi provinciali n. 15, 16 e 17 del 2020). Si noti che fino a qualche anno fa sia le leggi di assestamento, sia quelle di variazione del bilancio erano quasi cadute nel dimenticatoio: la riforma della materia, a livello statale, ha costretto a rispolverarle. Inoltre non solo le leggi collegate e di stabilità, ma anche le leggi di variazione e di assestamento del bilancio assumono un contenuto poco omogeneo, poiché sono dedite soprattutto a modificare leggi provinciali in ragione dei loro effetti finanziari, o ad adeguarle agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea. La divisione della manovra di bilancio in tre provvedimenti non è molto razionale (tanto che in sede di variazione e di assestamento scompare), e comporta degli inconvenienti:

ma lo Stato, che per suo conto se n'è affrancato, ci obbliga a mantenere quest'impostazione.

Accanto alle leggi che attengono più propriamente il bilancio bisogna rammentare la legge provinciale n. 10 del 2020, che interviene con alcune disposizioni nelle materie dei tributi (imposte immobiliari) e della finanza locale, in connessione all'epidemia in corso.

Quanto al mondo dell'economia merita un cenno, anzitutto, la legge provinciale n.

4 del 2020, che ha disciplinato le aperture domenicali e festive delle attività commerciali. Si tratta di una materia molto delicata, perché già in passato e in altre regioni è divenuta oggetto di contenzioso; anche in questo caso, infatti, la legge è stata impugnata dal Governo. Per questo motivo il provvedimento in parola non s'innesta direttamente nella legge che disciplina in maniera organica la materia del commercio (n. 17 del 2010); come sarebbe stato preferibile, dal punto di vista tecnico.

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ATTIVITÀ

Quanto al mondo del turismo, la legge provinciale n. 7 del 2020 è intervenuta in maniera molto puntuale sulla disciplina degli impianti a fune, per incentivare la pratica dello sci. La legge provinciale n. 8 del 2020, invece, realizza un intervento ad ampio raggio, riformando il settore della promozione turistica. Nel farlo, tuttavia, lascia in piedi alcune disposizioni della legge che in passato disciplinava organicamente la materia; questa modalità d'intervento si ripete ormai da una decina d'anni, in diversi settori, e se può avere delle motivazioni anche rilevanti (ad esempio il rischio di rimettere in discussione, davanti al Governo, spazi di autonomia acquisiti in passato), incrementa la complicazione normativa.

Di tutto rilievo, all'incrocio fra le questioni d'interesse economico e quelle che attengono il governo del territorio, la legge provinciale n. 14 del 2020, che ha ripreso complessivamente in mano la materia delle concessioni minerarie (modificando, inoltre, alcuni aspetti della disciplina relativa alle cave). Come nel caso della promozione turistica, tuttavia, questa legge non ha superato integralmente la normativa preesistente, che rimane parzialmente in piedi, incrementando la frammentazione del sistema normativo provinciale.

Governo del territorio e ambiente

Di grande momento, a scavalco fra questo settore e quello dell'economia, è la legge provinciale n. 9 del 2020, che riforma in maniera radicale, sia pure intervenendo su una legge già in vigore - qui largamente integrata -, la materia delle concessioni idroelettriche, oltre a contenere alcune disposizioni connesse, modificative di leggi vigenti nei settori dell'energia e delle acque pubbliche.

Alcune disposizioni che toccano le materie del territorio e dell'ambiente sono contenute anche nelle leggi che costituiscono la manovra di bilancio e di assestamento, oltre che nella già ricordata legge provinciale n. 3 del 2020.

Politiche sociali, sanità e cultura

In campo sociale si segnala solo la legge provinciale n. 1 del 2020, che ha un contenuto alquanto puntuale, intervenendo - con misure specifiche - a favore dei coniugi

RENDICONTO SOCIALE 2020 ATTIVITÀ

separati o divorziati in difficoltà. Ma bisogna ricordare, di nuovo, che le leggi connesse alla manovra di bilancio (o il suo assestamento), come ogni anno, contengono diverse disposizioni modificative della normativa provinciale che riguarda i più vari settori, e quindi anche quello in questione.

Da tenere a mente, infine, la legge provinciale n. 11 del 2020, che interviene nel campo della ricerca scientifica (e in particolare degli istituti pubblici che la presiedono).