Programma triennale per la trasparenza
RIFERIMENTI NORMATIVI
4. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1. Organizzazione del lavoro
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica quanto segue:
Uffici preposti alla gestione del sito
Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare provvedono alla loro pubblicazione.
L’Ufficio Segreteria cura la tempestiva pubblicazione degli atti degli organi collegiali e delle determinazioni di tutti i Settori
I compiti del Responsabile per la trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:
la tempestiva pubblicazione da parte degli uffici preposti alla pubblicazione sul sito;
il tempestivo invio dei documenti (deliberazioni/determinazioni ed allegati) dagli uffici depositari all’ufficio segreteria.
4.2. Struttura delle informazioni
L’Allegato N.1 della Deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n.1310 ha integrato i contenuti della scheda allegata al D. Lgs.33/2013 rinnovando la disciplina della struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni mediante l’adeguamento alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web.
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla sopra citata deliberazione ANAC 1310/2016.
LE TABELLE ALLEGATE ripropongono fedelmente i contenuti, puntuali e dettagliati dell’Allegato N.1 della Deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n.1310 con la sola differenza che le Tabelle di questo piano anziché da sei colonne sono composte da sette colonne essendo stata aggiunta la colonna G in cui viene indicato l’Ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.
Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C: disposizioni normative, modificate dal D.Lgs.97/2016, che prescrivono la pubblicazione;
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati ed informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida ANAC);
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: Ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista nella colonna F.
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione Trasparente” può avvenire
“tempestivamente” oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L’aggiornamento di taluni dati dev’essere “tempestivo”. Poiché il concetto di “tempestività” è relativo, lo stesso deve essere interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione dev’essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.
4.3 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio online sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).
In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale
«nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».
L’attuazione della trasparenza deve essere infatti in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell’art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e
degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.
Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003).
Si richiamano quindi i Responsabili di Servizio a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
4.4. Individuazione dei Responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati.
La sezione del sito “Amministrazione Trasparente” viene alimentata sia tramite inserimento manuale dei dati e documenti, sia tramite automatismi che attingono le informazioni dalla procedura informatica in uso presso l’ente e le pubblicano attraverso il sistema di esportazione automatica su una pagina web a cui si accede direttamente dal sito internet istituzionale sulla quale i dati e le informazioni resteranno pubblicati per il tempo richiesto dalla legge.
Alla pubblicazione dei dati procede il Servizio Affari Generali sulla base dei dati trasmessi dai Servizi competenti individuati nel prospetto allegato.
- il Responsabile per la Trasparenza:
Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Responsabili delle strutture apicali, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell’ente avvalendosi del supporto di tutti i suddetti Responsabili.
- I Responsabili di struttura apicale:
Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; sono responsabili dei dati forniti e dell’individuazione dei contenuti; sono responsabili, per le parti di competenza, dell’attuazione delle previsioni contenute nel Programma; monitorano gli aggiornamenti normativi relativi alle parti di loro competenza da riferire al Responsabile della Trasparenza.
- I dipendenti:
Collaborano con il proprio Responsabile di struttura apicale per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; sono corresponsabili dei dati forniti e dell’individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza;
sono corresponsabili, per le parti di competenza, dell’attuazione delle previsioni contenute nel Programma.
4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si applicano, per l’aggiornamento delle pubblicazioni, le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Aggiornamento “tempestivo”
Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”
Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
Aggiornamento “annuale”
In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
In relazione ai suddetti termini, i Responsabili di Struttura apicale garantiscono la trasmissione dei dati al Servizio competente per la pubblicazione entro un congruo termine che viene individuato in (almeno) dieci giorni antecedenti la data prevista per la pubblicazione.
4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità è affidato al Responsabile per la Trasparenza.
Il monitoraggio prevede:
- la compilazione, con cadenza semestrale, di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei responsabili di struttura apicale, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto;
- la verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza, tramite navigazione sul sito web istituzionale, dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Compete infine all’Organismo Indipendente di valutazione l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili di struttura apicale.
4.4 Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale [email protected] o all’indirizzo PEC [email protected]
4.5. Modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico Il D. Lgs. 33/2013, comma 1, del rinnovato art.5 prevede:
“ L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D. Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione Trasparente”.
L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” ai sensi e per gli effetti del nuovo articolo 5 bis.
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a alla legittimazione soggettiva del richiedente, infatti spetta a chiunque.
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione
“per la riproduzione su supporti materiali” il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico è gratuito.
Del diritto all’accesso civico è data ampia informazione sul sito dell’ente.
A norma del D.Lgs. 33/2013 in “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati:
• il nominativo del Responsabile della Trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
• le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.
Alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.gs. 25/05/2016 n.97 sarà opportuno integrare la formazione dei dipendenti deputati con le novità introdotte e valutare l’impatto con gli strumenti regolamentari vigenti.
• agevola in questo percorso di rivisitazione organizzativa e normativa di secondo grado la recentissima delibera ANAC del 28/12/2016 n.1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.
5 c. 2 del D.lgs. n. 33/2013”.
La Trasparenza e le Gare D’appalto
Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.
L’art.22 del suddetto Decreto rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interesse e dibattito pubblico” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
I contributi ed i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l’art.29, recante “Principi in materia di trasparenza” dispone:
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e d opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art.5, ove non considerati riservati ai sensi dell’art.112 ovvero secretati ai sensi dell’art.162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013,n.33.
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso a i sensi dell’art.120del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.
E’ invariato il comma 32 dell’art.1 della L.190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
a) la struttura proponente;
b) l’oggetto del bando;
c) l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l’aggiudicatario;
e) l’importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
g) l’importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
Dati Ulteriori
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo Ente.
Pertanto è prevista soltanto la ulteriore pubblicazione nel sito informatico istituzionale di informazioni al pubblico nella homepage.
In ogni caso i Responsabili dei servizi possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari nell’ottica della piena apertura dell’Amministrazione verso l’esterno.