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All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero

del-l’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30.

(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

Articolo 30.

(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola) 1. La condizione sanitaria che consente

la didattica in presenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didat-tiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), nu-mero 2), e c), nunu-mero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o mo-lecolare con esito negativo può essere con-trollata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi CO-VID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi al-l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L’applicazione mobile di cui al primo pe-riodo è tecnicamente adeguata per il con-seguimento delle finalità del presente comma.

Identico.

2. La misura relativa all’esecuzione gra-tuita di test antigenici rapidi per la rileva-zione di antigene SARS-CoV-2 di cui all’ar-ticolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione sco-lastica delle scuole primarie. Conseguente-mente l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 mi-lioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Articolo 31.

(Commissario straordinario per le celebra-zioni del Giubileo della Chiesa cattolica per

il 2025 nella città di Roma)

Articolo 31.

(Commissario straordinario per le celebra-zioni del Giubileo della Chiesa cattolica per

il 2025 nella città di Roma) 1. All’articolo 1, comma 421, primo

pe-riodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole « ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, » e le parole

« del Governo » sono soppresse.

Identico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 32.

(Disposizioni finanziarie)

Articolo 32.

(Disposizioni finanziarie)

01. Dall’attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica. Le amministrazioni interessate prov-vedono all’attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, mi-lioni di euro per l’anno 2026, 122,26 mimi-lioni di euro per l’anno 2027, 108,46 milioni di euro per l’anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 1-bis e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022, dall’anno 2029 si provvede:

a) quanto a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente uti-lizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente

a) identica;

versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente uti-lizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agen-zia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento al-l’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 329 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente uti-lizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibi-lità della contabidisponibi-lità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente ri-duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) identica;

d) quanto a 27,22 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente ri-duzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 2026, 95,96 milioni di euro per l’anno 2027, 82,16 milioni di euro per l’anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 38,76 milioni di euro per l’anno 2023, 127,52 milioni di euro per l’anno 2024, 118,16 milioni di euro per l’anno 2025, 55 milioni di euro per l’anno 2026, 95,96 milioni di euro per l’anno 2027, 82,16 milioni di euro per l’anno 2028, 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

f) quanto a 54,86 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) identica;

g) quanto a 5,19 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall’articolo 7;

g) identica;

h) quanto a 81,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli arti-coli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

h) quanto a 89,1 milioni di euro per l’anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli arti-coli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolariz-zazione è effettuata con l’emissione di or-dini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Identico.

Articolo 32-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto