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In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura

non regolamentare del Ministro dell’uni-versità e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Mi-nistero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l’articolazione degli uffici e i compiti.

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità

delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

1. All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria ita-liana. Al relativo onere, valutato in 50 mi-lioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria compe-tenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli inden-nizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Con-ferenza delle regioni e delle province au-tonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di mo-nitoraggio annuale delle richieste di ac-cesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comu-nicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le mo-dalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni. »

1. All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria ita-liana ».

1-bis. All’onere derivante dall’attua-zione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria compe-tenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli inden-nizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Con-ferenza delle regioni e delle province au-tonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di ac-cesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comu-nicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le mo-dalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.

2. Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla eroga-zione delle prestazioni connesse alla dia-gnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell’ambito delle facoltà assunzio-nali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad

assu-2. Identico.

mere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione eco-nomica F1, profilo professionale di funzio-nario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le pro-cedure concorsuali semplificate di cui al-l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall’anno 2023, si prov-vede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e di-sponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

4. Per il potenziamento dei servizi sa-nitari militari e del Dipartimento scienti-fico del Policlinico militare del Celio ne-cessario ad affrontare le eccezionali esi-genze connesse all’andamento dell’epide-mia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l’incremento delle attuali capacità di prevenzione, dia-gnostiche, diagnostiche molecolari, di se-quenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l’anno 2022 per l’adegua-mento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonché per l’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari.

4. Identico.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l’anno 2022, si prov-vede ai sensi dell’articolo 32.

5. Identico.

Articolo 20-bis.

(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2

e delle relative varianti genetiche) 1. Nell’ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circo-lazione del virus SARS-CoV-2 e delle re-lative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’Istituto superiore di sanità si avvale al-tresì dei laboratori con comprovata

espe-rienza pluriennale nell’ambito della sorve-glianza epidemiologica, virologica e biomo-lecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento