Cfr Osservazioni Conclusive 73-75
(a) applicazione delle Osservazioni Conclusive adottate dal Comitato nella precedente discussione quanto al Protocollo
Armonizzazione della legislazione al Protocollo Opzionale ed introduzione della nozione di pornografia minorile
cfr.Concluding Observation 75 a)
La Legge 1° ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, ha introdotto rilevanti modifiche alle norme penali , s. ha ampliato la nozione di pornografia minorile “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali” (art. 600 ter comma 6 Codice penale) includendo anche le “immagini virtuali” ovvero quelle “realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali” (art. 600-quater.1 Codice penale). L’ordinamento italiano punisce ogni comportamento connesso alla produzione ed alla fruizione di materiale pedopornografico (art. 600 ter), anche se riconducibili
93 alla c.d. pornografia virtuale (per l’elencazione delle condotte punibili cfr. Cluster 10, lett. c) nota 11, 12 e 13) relativamente agli artt. 600 ter, 600 quater e 600 quater.1 Codice penale).
Elaborazione ed implementazione di una strategia nazionale per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali
cfr. Concluding Observation 75 b)
L’Italia ha sostenuto negli ultimi anni una strategia il cui principale strumento è il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017 (d’ora in poi anche PNPASS) , predisposto dall’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia ed alla pornografia minorile (d’ora in poi OCPPM) in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità (d’ora in poi DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il PNPASS individua quattro aree strategiche sulle quali le Amministrazioni coinvolte dovranno sviluppare azioni e interventi coordinati: 1. Prevenzione; 2. Protezione delle vittime; 3. Contrasto dei crimini; 4. Monitoraggio del fenomeno.336
Il DPO ha elaborato una prima ipotesi di Piano, che è stata poi condivisa e definita con le Amministrazioni coinvolte e le associazioni del Terzo settore rappresentate all’interno dell’ OCPPM. Il PNPASS approvato in sede di plenaria anche dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 28 luglio 2015, prevede anche il monitoraggio delle azioni previste da parte dell’Osservatorio stesso. Obiettivi del monitoraggio sono:
- individuare buone prassi tra le azioni realizzate per la prevenzione, il contrasto dei crimini e l’assistenza di bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale;
- rilevare informazioni e dati che consentano di identificare le principali criticità e aree di bisogno;
- ricostruire un quadro approfondito di conoscenze utili alla riprogrammazione del successivo Piano di azione.
Il monitoraggio verrà realizzato attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali che partecipano ai lavori dell'Osservatorio, ma anche delle Regioni e gli Enti Locali, dell’associazionismo.
Si ricorda inoltre - quale strumento di monitoraggio periodico - la Relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento ai sensi del comma 3 dell’ art. 17 della Legge 3 agosto 1998 n. 269337 sull’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, relativamente alla prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, turismo sessuale.
Per il monitoraggio delle attività contro il fenomeno e del fenomeno stesso, assumono particolare importanza anche le risultanze delle due indagini conoscitive promosse dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulla prostituzione minorile in Italia, i cui documenti conclusivi sono stati approvati rispettivamente il 31.07.2012 ed il 21.06.2016.
Identificazione e protezione delle vittime Cfr. Concluding Observation 75c)
Il PNPASS, in attuazione della Convenzione di Lanzarote e della legge di ratifica n. 172/2012, prevede, tra l’altro, specifiche azioni inerenti l’identificazione e la protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica degli operatori. Inoltre viene prevista sia la creazione di una Banca dati nazionale ad hoc finalizzata all'analisi del materiale pedopornografico prodotto in Italia ed all’identificazione delle vittime di reati sessuali commessi in territorio italiano che dialoghi con la Banca Dati del Segretariato Interpool di Lione, sia la creazione di una Banca dati dei condannati per reati sessuali. Si ricorda inoltre la partecipazione italiana al progetto “Sviluppo di una metodologia per identificare e supportare i bambini che sono stati sfruttati sessualmente per la produzione di immagini pedopornografiche” (acronimo: DICAM), avviato nel 2010 dal Ministero dell’Interno e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Prevention and Fight Against Crime 2007 – 2013”, attraverso il quale sono stati realizzati numerosi seminari formativi in diverse città distribuite sul territorio nazionale, ed è stato pubblicato un
336Per ciascuna area sono stati individuati specifici obiettivi e azioni connesse, quali ad esempio, la realizzazione di specifiche attività di formazione rivolte ai minori e agli operatori e attività di sensibilizzazione destinate al grande pubblico, azioni di contrasto al turismo sessuale e alla pedopornografia diffusa sulla Rete Internet, l’implementazione delle tecniche di ascolto del minore e, contestualmente, un’attività di monitoraggio tesa anche alla realizzazione di specifiche “Linee guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale”.
337 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
94 manuale operativo dal titolo “Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori”.
Funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e Data base di monitoraggio dei reati
Cfr. Concluding Observation 75 lett. d) ed e)
Come già anticipato, l’organismo volto alla definizione di strategie nazionali a tutela dei minori rispetto ai fenomeni in oggetto è il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che cura il coordinamento delle attività del Governo italiano in particolare attraverso l’azione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organismo strategico di studio e monitoraggio del fenomeno, operante presso il Dipartimento stesso. L’Osservatorio, istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269, è stato ricostituito attraverso il Decreto ministeriale del 30 agosto 2016 che ne ha nominato i membri (integrato dal Decreto ministeriale 12 settembre 2016).338
Il nuovo Osservatorio ha già iniziato i suoi lavori per dare avvio all’attuazione del PNPASS con la plenaria del 18.11.2016 durante la quale sono stati costituiti quattro specifici Tavoli di lavoro tematici339. A fianco dei Tavoli di lavoro, è poi prevista quella del Comitato di Coordinamento per l’attuazione e il monitoraggio del Piano, con il compito di sovraintendere alle attività poste in essere dai gruppi di lavoro e preparare la rendicontazione conclusiva. Per funzioni dell’Osservatorio cfr. CRC/C/ITA/Q/ITA/Q/3-4 para 164 -169.
Per Banca dati istituita dall’Osservatorio cfr. Cluster 5b).340
(b) gli eventuali aggiornamenti di portata legislativa e politica in materia inerenti l’applicazione del Protocollo Opzionale, in particolare, se tutte le azioni definite sotto gli art. 2 e 3 sono stati inseriti nella legislazione penale dello stato (definizione materiale dei reati) e la relativa applicazione in termini territoriali ed extra-territoriali
Innovazioni legislative in materie attinenti l'applicazione del Protocollo Opzionale
L’Italia ha apportato numerose modifiche al proprio impianto normativo nella materia inerente l’applicazione del Protocollo Opzionale. In particolare, alcune norme hanno modificato le norme, ampliando le fattispecie di reato, l’ambito di punibilità, aumentando le pene, prevedendo nuove circostanze aggravanti, predisponendo nuovi strumenti processuali anche a protezione dei minori. Altre hanno riguardato fenomeni attigui come la violenza domestica, gli atti persecutori e la tratta di minori e insieme hanno contribuito all’implementazione del sistema processualpenalistico finalizzato al contrasto di tutte le forme di violenza su minorenni:
- la Legge 1° ottobre 2012, n. 172 cit.341;
338 Attraverso i citati decreti sono stati nominati i seguenti membri, appartenenti alle istituzioni ed alle organizzazioni del terzo settore impegnate nel settore della tutela minorile dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale: Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministero della Giustizia, Direzione Nazionale Antimafia del Ministero Giustizia, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Associazione Telefono Azzurro S.O.S., Associazione Save the Children Italia, Associazione Terre des Hommes, Associazione Meter Onlus).
339 Tali Tavoli sono dedicati a: 1 - Iniziative formative e di sensibilizzazione; 2 – Prevenzione e contrasto nell’universo dell’On-line; 3 – Condivisione ed aggiornamento dati; 4 – Sviluppo di progettualità e strumenti in favore di vittime ed autori.
340 Si segnala, tra l’altro che nell’anno 2015 è stato promosso un processo di implementazione della Banca Dati atto ad un coinvolgimento attivo dei componenti istituzionali dell’Osservatorio per il miglioramento del flusso di dati e delle relativa analisi: ad oggi la Banca Dati rappresenta un unicum nel panorama dei sistemi dedicati alla conoscenza su questo tema specifico, poiché riesce a dare un'offerta informativa, in un unico database, di dati derivati da più fonti (per adesso forniti dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia e dall'Istat), permettendo di descrivere dettagliatamente la situazione attuale dell'Italia in relazione al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ed effettuare una mappatura del territorio funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio del fenomeno. La raccolta dei dati viene utilizzata per sviluppare sia specifiche ricerche sul fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sui fattori di rischio e sui fattori protettivi specifici per le vittime, sia l’elaborazione di Report di monitoraggio utili anche per la valutazione dell’efficacia delle misure messe in atto per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno al fine di verificarne l'efficacia, ed utilizzabili altresì dalle Forze di Polizia a fini operativi.
341 Mediante la quale sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche al sistema penale sostanziale e procedurale di contrasto a tali fenomeni e tutela dei minori, che può definirsi oggi all'avanguardia nel contesto internazionale. Tra le modifiche apportate al codice penale vanno segnalate l’introduzione dei reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis) e di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), l’introduzione della figura di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne (416 comma 6°), nonché le modifiche ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori (pornografia minorile, prostituzione minorile) e di abuso sessuale dei minori (atti sessuali con minorenne e
95 - il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.
- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”.
- la Legge 2 luglio 2010, n. 108 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di
E’ stato approvato il 26 febbraio 2016 il primo Piano nazionale contro la tratta ed il grave sfruttamento, che prevede una serie di misure che contribuiscono ad ampliare il sistema di tutela di tutte le vittime di tratta, compresi i minori (ed i MSNA) che risultano, tra l’altro, destinatari di specifiche previsioni di protezione in ragione della loro particolare vulnerabilità344. Il documento si fonda su tre pilastri: un meccanismo di coordinamento, un unico programma di assistenza e risarcimento alle vittime, la cooperazione con gli organismi internazionali e in altri paesi. Il piano comprende anche azioni di formazione per gli operatori345. L'applicazione extraterritoriale delle norme inerenti i reati contemplati dal Protocollo Opzionale
Sulla punibilità dei crimini sessuali in danno di minori commessi all'estero, la legge 172/2012 novella altresì l’art. 604 c.p., (Fatto commesso all'estero), che stabilisce che le pene previste nel codice penale per i delitti
corruzione di minorenne) attraverso la loro ridefinizione, l’introduzione della definizione di pornografia minorile, l’ampliamento delle condotte punibili, l’aumento delle pene, l’introduzione di nuove circostanze aggravante di detti reati e di specifiche pene accessorie che conseguono alla condanna (es. interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o in strutture frequentate prevalentemente da minori, perdita della responsabilità genitoriale, etc) e misure di sicurezza personali (es. restrizioni alla libertà di circolazione, divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minoro di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori).
342 Vedi più specificatamente:
- l'obbligo per coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per delitti di sfruttamento sessuale.
- nuove circostanze aggravanti ai reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, violenza sessuale e corruzione di minorenne: “a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave”; d) con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”
343In particolare l’art 2 del decreto legislativo ha emendato gli art. 600 e 601 del codice penale al fine di introdurre una definizione più precisa dei reati che consistono del porre una persona in stato di schiavitù e di tratta. A seguito di questo decreto è stata rafforzata la cooperazione tra le istituzioni competenti in materia di tratta e quelle competenti in materia di asilo come pure l’obbligo di informare i minori non accompagnati vittime di tratta della possibilità di chiedere la protezione internazionale.
344 Il documento è disponibile anche in lingua inglese all’indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/contrasto-tratta-esseri-umani/piano-d-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento/
345In particolare il piano è finalizzato a individuare strategie di intervento pluriennali attraverso l’attuazione di interventi volti a:
- adottare politiche di prevenzione attraverso il miglioramento della conoscenza del fenomeno e la diffusione di tale conoscenza, attraverso azioni mirate nei paesi origine e attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione;
-incrementare l’emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;
- sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta attraverso la redazione di linee guida specifiche sul tema;
- istituire un Meccanismo Nazionale di Referral;
- aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;
- fornire formazione multi-agenzia;
- adottare specifiche linee guida relative all’adempimento dell’obbligo di informazione delle vittime circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, a richiedere la protezione internazionale, l’assistenza affettiva e psicologica da parte di un’associazione, il gratuito patrocinio, l’udienza protetta, nonché la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile in sede di interrogatorio di minore.
Alla luce della complessità e multi-settorialità degli interventi, il Piano ha previsto l’istituzione di una Cabina di Regia di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce l’adozione di un approccio multidisciplinare e integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del privato sociale.
96 contro la personalità individuale (tra cui i reati di schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale, tratta, impiego di minori nell'accattonaggio, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed adescamento di minori, traffico di organi), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
(c) le misure di attribuzione della responsabilità per reati inerenti la materia del Protocollo opzionale Ad oggi sono vigenti le seguenti norme giuridiche che prevedono la punibilità per i reati previsti dal Protocollo Opzionale:
- Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù346 - Art. 600-bis. Prostituzione minorile347
- Art. 600-ter. Pornografia minorile348
- Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico349 - Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale350
- Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile351 - Art. 600-octies. Impiego di minori nell’accattonaggio352
- Art. 601. Tratta di persone353
- Art. 601 bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente354
346 Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
347 È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
348 È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
349 Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è a umentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
350 Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono
350 Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono