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Ci auguriamo invece di non più ricevere domande con questa premessa: “Ho deciso (io, mammeta e tu) di fare un’associazione …”

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Difficilmente una persona si rivolge ad un operatore shiatsu per richiedere un trattamento di riequilibrio energetico. Ci si va perché consigliati da un conoscente, o perché si è letto in proposito.

Si può altresì essere stati consigliati dal medico curante, che ha suggerito il trattamento shiatsu quale coadiuvante di una determinata terapia.

L’operatore ha il dovere deontologico e morale di informare il ricevente su cos’è il trattamento shiatsu, o, meglio, su cosa non è, e cioè che non è un trattamento terapeutico e non ha finalità curative. Deve altresì renderlo edotto sul fatto che lo shiatsu è un’attività professionale, non regolamentata da leggi o normative, che può essere praticata da chiunque, ma che può essere definito

“operatore professionista” unicamente colui che ha seguito un corso di almeno tre anni, ha sostenuto un esame, è iscritto in un Registro (ancorché legalmente non riconosciuto) e prosegue l’esercizio con un aggiornamento costante, sia teorico, sia pratico.

Oltre che il dovere deontologico e morale, l’informativa, ancorché riferita al solo trattamento dei dati, è un obbligo stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), il quale all’art. 13 stabilisce che il ricevente deve essere informato, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi.

La legge 4/2013, “disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, stabilisce che in qualsiasi documento e rapporto scritto il professionista deve fare espresso riferimento alle legge stessa.

L’articolo 348 del Codice Penale stabilisce che chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,29 a euro 516,46. Sono in atto proposte di legge per inasprire sia la pena detentiva, sia la sanzione e prevedere la confisca dell’immobile adibito all’esercizio abusivo della professione e dei beni ad esso pertinenti.

A proposito di dati “sensibili” il D.Lgs. 196/2003 (ancorché superato dal Regolamento UE 2016/679) all’art. 37 stabilisce che deve comunicare al Garante per la Privacy l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali chi esegue il trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute, la prestazione di servizi sanitari, la rilevazione di malattie diverse.

Agli articoli 23 e 24 sancisce che il trattamento dei dati sensibili avvenga esclusivamente con il consenso dell’interessato documentato per iscritto.

Ai sensi dell’art. 26 del Codice della Privacy i soggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione del Garante.

In sintesi, poiché l’operatore shiatsu non può e non deve trattare dati relativi allo stato di salute, si limiterà a raccogliere i dati personali del ricevente.

Non trattandosi di dati “sensibili” sia l’informativa, sia il consenso possono essere comunicati verbalmente, non essendo in tal caso richiesta la forma scritta. E’ però opportuno che dell’avvenuta informativa e del consenso venga fornita prova scritta, al fine di evitare qualsiasi contestazione.

A tal fine si propone la predisposizione del documento riportato nel successivo capitolo

“privacy”, che ogni operatore adatterà in funzione della propria realtà professionale, da far sottoscrivere al ricevente.

Potrebbe a questo punto sorgere il dubbio che l’attività shiatsu sia impraticabile, stante l’impossibilità a “trattare” i dati relativi allo stato di salute del ricevente.

E’ ovvio che lo shiatsuka debba essere informato dei malesseri e delle disfunzioni psico-fisiche del ricevente, al fine di poter effettuare il giusto trattamento. Ma è la modalità della “seduta”

che integra o meno gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione.

Se l’operatore shiatsu:

- non avrà pubblicizzato, in qualsiasi modo, cure e guarigioni delle patologie;

- non avrà esaminato cartelle cliniche, referti, radiografie, e si sarà dichiarato in ogni caso incompetente in merito;

- non avrà formulato diagnosi, prescritto farmaci, proposto cure o adozione di protesi;

- di fronte alla richiesta di un “intervento terapeutico” avrà invitato l’utente a rivolgersi ad un medico

sicuramente non avrà esercitato abusivamente la professione di medico o di fisioterapista.

Patologie o disfunzioni psico-fisiche del ricevente non potranno, dunque, essere oggetto di

“trattamento” dei dati, e cioè memorizzazione degli stessi in cartelle e fogli manuali o meccanografici.

Analogamente non avrà infranto il Codice della Privacy lo shiatsuka che, in assenza di autorizzazione al trattamento di dati sensibili, si sarà limitato a memorizzare:

- cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono del ricevente;

- data ed ora dei trattamenti effettuati e programmati;

- corrispettivo della prestazione;

- il trattamento di riequilibrio energetico richiesto o effettuato, espresso nella forma più sintetica e meno esplicita possibile.

Si dovrà altresì astenere dal memorizzare, in quanto dati “sensibili”, - idee politiche e religiose,

- dati genetici e biometrici, - dati relativi alla vita sessuale, - abitudini o scelte di consumo,

- dati per sondaggi di opinione e ricerche di mercato,

- solvibilità economica e situazione patrimoniale dell’utente.

Non vorremmo che quanto sopra espresso venisse male interpretato, nel senso che il Codice sulla Privacy non consenta il trattamento dei dati sensibili.

In effetti il D.Lgs. 196/2003 non vieta il trattamento (e per trattamento si intende la memorizzazione manuale o meccanografica) dei dati sensibili (tra i quali sono compresi quelli relativi allo stato di salute); stabilisce semplicemente che, per trattare dati sensibili,

- occorre l’autorizzazione del Garante.

- le varie informative siano redatte per iscritto, così come i vari consensi, che dovranno essere sottoscritti dall’utente;

- il tutto sia custodito in un ambiente a prova di scasso.

Non si deve altresì interpretare che il Codice Penale influisca in qualche modo sul trattamento dei dati sensibili. L’art. 38 stabilisce semplicemente che, se uno shiatsuka si mette a fare il medico od il fisioterapista, può essere condannato ad una pena detentiva o sottoposto ad una sanzione amministrativa.

Per una miglior applicazione pratica riportiamo una serie di funzioni abituali, con indicata per ciascuna la fattibilità al fine di non incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica e/o fisioterapica e nel trattamento di dati sensibili. (SI = si può ; NO = non si deve)

registrare cognome, nome, data e luogo di nascita dell’utente SI

registrare telefono, cellulare e-mail dell’utente SI

registrare codice fiscale e partita IVA dell’utente SI

registrare patologie, idee politiche e religiose, situazione patrimoniale dell’utente NO

registrare l’importo dei servizi prestati all’utente SI

registrare data ed ora delle sedute programmate ed effettuate SI registrare dati energetici dell’utente, con formulazione ermetica,

(esempio: meridiano MZ jitsu, meridiano VU kyo) SI

registrare i debiti dell’utente per prestazioni non pagate SI

formulare diagnosi NO

prescrivere farmaci e parafarmaci NO

proporre cure ed uso di protesi NO

consigliare uno stile di vita sano (relax, esercizio fisico, alimentazione corretta) SI

consigliare diete od esercizi fisici specifici NO

Il nuovo Regolamento sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679) entra in vigore dal