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Per il lavoro autonomo in genere non è prevista l’obbligatorietà del contratto scritto

A nostro giudizio (e di molti altri, anche più qualificati di noi) i redditi di qualsiasi entità prodotti con l’attività di shiatsuka, sia insegnante o sia operatore professionista, rientrano nel lavoro autonomo e non nei redditi diversi.

La definizione di lavoro autonomo è data dall’art. 2222 del Codice Civile:

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (redditi di impresa), compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 (arti e professioni). (TUIR art.53 co.1).

Rafforza il concetto l’art. 5 del DPR 633/72 (T.U.IVA): Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. (TUIR art. 67 co.1 lett.l)

Per cui, in base a quanto disposto dal Testo Unico Imposte sui Redditi e dal Testo Unico IVA la differenza tra il lavoro autonomo professionale ed il lavoro occasionale consiste nell’esercizio abituale o meno dello stesso.

Ora, non è mai stato definito quale sia il limite numerico di confine tra l’abitualità e l’occasionalità.

Conveniamo tutti che se un soggetto occasionalmente ripara il computer al vicino di casa, sia pur contro compenso, si tratti di un’attività occasionale. Così pure se ripara il computer all’amico del vicino. E all’amico dell’amico del vicino. Quanti “amici” occorrono perché l’attività diventi abituale?

Analogamente per l’operatore shiatsu: qual è il numero dei trattamenti che segna il confine tra l’occasionalità e l’abitualità? 1, 2, 5, 10, 12, 37, 84, 327, ,…?

Allora se non può essere stabilito un limite numerico di interventi, si potrebbe stabilire un limite di compensi. 100 euro? 1.000? 2.840? 4.800? 7.000? 9.330? Si tenga presente che non si tratta di numeri a caso; ciascuno di questi importi rappresenta un limite preciso stabilito per altre normative fiscali.

Esisteva, sino ad un anno fa, l’art. 61 del D.lgs. 276/2003 “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro” conosciuto come “legge Biagi”, il quale al suo 2° comma stabiliva che “sono escluse (dalle collaborazioni a progetto) le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno sia superiore a 5 mila euro”.

Da rilevare che il Decreto fa riferimento al lavoro “ordinario” dove da una parte vi è il datore di lavoro (azienda o studio professionale) e dall’altra il prestatore d’opera. Voler ricondurre all’art. 61 del D.lgs. 276/2003 una prestazione di lavoro a privati è una forzatura.

In ogni caso l’articolo 61 della legge Biagi è stato soppresso dal 25 giugno 2015.

Riportiamo alcune definizioni:

Camera di Commercio: Esercizio di arti o professioni: si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva).

Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica).

“JOB” il sito sul rapporto di lavoro: Si considera artista o professionista chi svolge un’arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità. Per le professioni protette è richiesta l’iscrizione in albi, ordini, elenchi (avvocati, architetti, dottori commercialisti), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato, mentre per le professioni libere non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti). Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire la partita IVA, iscriversi all’INPS o ad altre casse specifiche per le professioni protette. Tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.

Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale. In questo caso non si richiede l’apertura della partita IVA, …, non si richiedono iscrizioni o versamenti previdenziali, ma esiste comunque l’obbligo della dichiarazione dei redditi.

Fisco oggi del 17/03/06 a firma Baldassare Li Bassi: E’ noto che, con l’articolo 44 del decreto legge 269/03, l’iscrizione alla gestione separata Inps è stata estesa anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro. Tale parametro previdenziale non ha, tuttavia, valenza anche ai fini fiscali, dal momento che il discrimine per aprire la partita Iva continua ad essere rappresentato dai concetti dell’abitualità e della occasionalità. Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (oggi = regime forfetario) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d’affari.

L’art. 13 comma 5 del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito di un determinato periodo di imposta concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo occasionale, spetta una detrazione dall’imposta lorda IRPEF di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro.

Tale norma comporta che, con l’attuale tassazione del 23%, sino a 4.800 euro non siano dovute imposte:

4.800 x 23% = 1.104 ; - 1.104 = zero.

Ma non fornisce alcun parametro in merito alla distinzione tra lavoro autonomo professionale e lavoro autonomo occasionale.

Anche l’art. 44 comma 2 del D.L. 269/03 stabilisce che gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale non sono soggetti alla Gestione Separata dell’INPS sino a 5.000 euro annui di reddito, ma non stabilisce affatto che un reddito sino a 5.000 euro costituisca lavoro occasionale

Pertanto, lo spartiacque tra il lavoro professionale e la prestazione occasionale deve essere definita secondo l’etimologia dei due termini.

OCCASIONALE: che avviene per caso, fortuito.

ABITUALE: conforme ad un’abitudine, solito, consueto.

Se uno shiatsuka, che non ha mai esercitato se non per passione e comunque sempre gratuitamente, viene invitato da un’associazione a tenere un corso o da una SPA ad effettuare trattamenti per un mese, anche a fronte di un compenso rilevante, in tal caso la prestazione è occasionale.

Se uno shiatsuka rivolge al pubblico la propria attività utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, targa, annunci su internet ed eventualmente sito), questa non può certo essere considerata occasionale. Anche se alla fine della fiera avesse effettuato solamente tre trattamenti.

E’ pur vero che non risulta (ma il fatto che non risulti non sta a significare che non sia successo) l’AdE abbia mai ripreso un contribuente in tal senso. Comunque la Legge è questa.

D’altro canto anche con partita IVA il trattamento a privato viene sovente regolato in nero.

Figuriamoci nel regime di occasionalità. E, nel caso qualcuno non lo sapesse, il lavoro nero è vietato per legge e perseguito dall’AdE.

Ancora una considerazione. Se un operatore esercita per conto proprio in un locale appositamente attrezzato, di proprietà o di terzi, può affermare di svolgere un’attività occasionale?

Eccetto che intenda che occasionale significhi se si hanno clienti o meno.

L’attività dell’operatore shiatsu o in altre discipline bio-naturali rivolta al pubblico, utilizzando anche forme pubblicitarie (biglietti da visita, dépliant, annunci su internet ed eventualmente sito) non può certo essere considerata occasionale.

Per concludere, vogliamo passare sotto silenzio l’aspetto squisitamente professionale dell’attività dell’operatore e dell’insegnante shiatsu?

Perché l’attività professionale non può mai essere occasionale.

Avete studiato per tre anni, avete sostenuto un esame, vi siete iscritti negli elenchi professionali della Federazione che a sua volta ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco delle libere professioni del Ministero dello Sviluppo Economico, vi sottoponete a continui aggiornamenti, e poi vi qualificate lavoratori occasionali non professionisti?