TITOLO V - DISCIPLINA DELL’ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI
Articolo 29 - Autorizzazione accesso
necessari al fine dell’uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l’Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto con obbligo a carico del concessionario di rimuovere le eventuali opere parziali realizzate e non riutilizzabili dall’A.C.
In caso di inottemperanza provvederà l’Amministrazione ponendo gli oneri a carico del concessionario. (D.P.R. 380 comma 2 art. 15)
3. La disciplina dei rivestimenti e coperture delle sepolture private è demandata all’adozione del piano cimiteriale e, nelle more dell’approvazione, è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
Articolo 28 - Manutenzione di sepolture private
1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o ai loro aventi titolo;
per manutenzioni si intende ogni intervento ordinario e straordinario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza igienico-sanitaria del sepolcro.
2. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di defunti dal Responsabile del competente servizio, il concessionario ha l’obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
4. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.
TITOLO V - DISCIPLINA DELL’ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI
Articolo 29 - Autorizzazione accesso
1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. In deroga a tale previsione è possibile autorizzare l’ingresso di autoveicoli privati per visitare le tombe dei familiari, qualora il richiedente attesti con opportuna documentazione, gravi e comprovati deficit che comportino un grave impedimento della deambulazione di natura temporanea o permanente. Il Comune può inoltre concedere apposita autorizzazione all’ingresso di veicoli delle imprese che eseguano per conto dei privati, lavori all’interno del cimitero.
3. L’autorizzazione è il provvedimento che permette ai cittadini di accedere con automezzi privati all’interno dei cimiteri e dovrà essere esibita al custode all’ingresso del cimitero.
4. Per quanto attiene alle richieste connesse all’esecuzione di lavori da parte di privati all’interno dei cimiteri si precisa quanto segue:
In caso di effettuazione di lavori edili, il richiedente dovrà essere autorizzato all’accesso di veicoli o mezzi necessari al trasporto di materiali funzionali ai suddetti lavori da parte dell’impresa esecutrice. Nella richiesta, da presentare in carta semplice, il richiedente dovrà specificare la tipologia di lavori e la durata presunta degli stessi, specificando la ditta incaricata (i cui mezzi e/o operai saranno quindi autorizzati a transitare all’interno dei cimiteri comunali) o se i lavori stessi verranno effettuati in economia.
Il richiedente nella domanda dovrà espressamente dichiarare che gli autoveicoli di cui si avvarrà la ditta o che comunque verranno utilizzati, sono in regola con le vigenti norme che ne disciplinano la circolazione.
Ogni responsabilità in caso di incidente, con danni a cose o persone, ricadrà unicamente sulla Ditta incaricata.
Il richiedente dovrà versare una cauzione pari ad € 100,00 al termine dei lavori la ricevuta della cauzione sarà timbrata e controfirmata dal custode del cimitero e restituita al competente ufficio, che provvederà allo svincolo della suddetta cauzione. Nel caso di danni il custode provvederà a segnalarlo allegando alla ricevuta le osservazioni in merito.
5. Per quanto attiene alle richieste dei privati che abbiano gravi deficit di deambulazione, temporanei o permanenti si precisa quanto segue:
Qualora il richiedente sia titolare di contrassegno disabili” rilasciato ai sensi dell’art. 188 C.d.S. l’autorizzazione è rilasciata a seguito di idonea richiesta alla quale sarà allegata copia del contrassegno posseduto.
La durata di tale autorizzazione sarà pari al titolo che l’ha originata.
Nel caso in cui il richiedente, pur non in possesso del contrassegno, abbia età superiore a 85 anni, potrà essere autorizzato a seguito di presentazione di idonea certificazione medica che attesti i gravi e comprovati deficit di deambulazione che comportano una difficoltà motoria autonoma.
In tale ipotesi l’autorizzazione avrà durata permanente.
Nell’ipotesi di grave deficit di deambulazione connesso ad uno stato di salute temporaneo che comporti una impossibilità di muoversi autonomamente (stato di temporanea necessità per diverse patologie), ed in assenza del contrassegno di cui ai punti precedenti, potrà essere formulata apposita richiesta accompagnata da idonea certificazione medica attestante la grave difficoltà motoria temporanea che comporta un grave impedimento della deambulazione;
in questo caso la durata dell’autorizzazione sarà pari ai giorni certificati ed espressamente indicati dal medico, che si assume ogni responsabilità in merito a false attestazioni, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
L’autorizzazione, laddove sia previsto un termine di scadenza, potrà essere rinnovata periodicamente attraverso la produzione delle certificazioni sopra indicate.
Il richiedente, per poter accedere al cimitero con veicolo privato, deve presentare una domanda sottoscritta in carta semplice indicando le generalità complete, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e debitamente sottoscritto, copia del contrassegno disabili (qualora posseduto), certificazione medica della sussistenza di ridotte capacità motorie (gravi e
comprovati deficit di deambulazione) nel caso di cittadini ultra ottantacinquenni o certificazione medica in caso di temporaneità.
Il permesso rilasciato è strettamente personale e potrà essere utilizzato solo con la presenza del richiedente all’interno dell’autovettura, le verifiche circa il suo uso corretto saranno effettuate dal custode del cimitero e dagli agenti di Polizia Municipale.
I veicoli in transito, per rispetto della sicurezza dei presenti e del decoro del luogo sono tenuti a marciare a passo d’uomo.
Il richiedente rimane consapevole che tale comportamento potrà essere verificato dagli agenti di Polizia Municipale e che in caso di incidente con danni a cose o persone, ogni responsabilità e conseguente risarcimento ricadranno unicamente sul richiedente o sul conducente e/o proprietario dell’autovettura (in caso di accompagnatore).
Per esigenze di tutela della incolumità pubblica, ulteriori limitazioni all’accesso dei veicoli potranno essere decise dall’Amministrazione in caso di neve o altre avverse condizioni metereologiche, per motivi contingenti od eccezionali tali da rendere sconsigliabile la percorrenza dei sedimi interni. E’ vietata la circolazione dei veicoli la domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, nonché durante lo svolgimento di onoranze funebri.
L’accesso con l’automezzo potrà, inoltre, essere temporaneamente vietato dal custode cimiteriale nei giorni feriali a causa della presenza concomitante di oltre 5 autovetture all’interno del cimitero. Le persone che utilizzano per deambulare le apposite macchine per uso disabili rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche quando queste siano asservite da motore, possono accedere ai cimiteri cittadini senza limiti di orari o temporali che quelli di apertura e chiusura al pubblico delle strutture.
6. L’inosservanza delle disposizioni sull’accesso ai cimiteri comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.
7. La domanda di accesso ai cimiteri comunali, disponibile presso gli uffici comunali competenti ovvero scaricabile dal sito web dell’Ente, potrà essere inoltrata direttamente presso l’Ufficio amministrativo dei Lavori Pubblici, oppure presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Il permesso, in duplice copia, sarà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Mantengono validità fino alla scadenza i permessi di ingresso già rilasciati.
8. L’Amministrazione Comunale potrà all’occorrenza revocare qualsiasi autorizzazione, qualora i cimiteri venissero forniti di particolari veicoli per il trasporto delle persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età.
9. Tutta la documentazione medica attestante infermità personali, prodotta a corredo delle dichiarazioni finalizzate all’ingresso delle autovetture nei cimiteri è sottoposta alle procedure di tutela della riservatezza dei dati personali.
TITOLO VI - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Articolo 30 – Cremazione
1. Per cremazione si intende il procedimento di riduzione in cenere di un cadavere o dei suoi resti eseguita mediante appositi forni crematori.
L’autorizzazione alla cremazione, nel rispetto della legge 30 marzo 2001, n. 130
“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” è rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, su istanza degli aventi titolo, corredata dal certificato del medico necroscopo ovvero dal nulla osta dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dagli aventi titolo secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1,lettere a) e b) della stessa l. 130/2001.
2. Può essere autorizzata la cremazione postuma di cadavere preventivamente inumato o tumulato, nonché, ai sensi degli articoli 3 del d.p.r. 254/2003 di resti mortali e ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 285/1990, la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti, di prodotti abortivi e prodotti del concepimento con autorizzazione della ASL.
Inoltre, i comuni possono disporre la cremazione delle ossa raccolte nell’ossario comune o ad esso destinate.
3. Per la cremazione dei resti mortali, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6 del d.p.r. 254/2003, non sono necessari il certificato e il nulla osta di cui al comma 1.
4. L’Ufficiale dello stato civile, in caso di comprovata necessità, previo assenso degli aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e di quelli tumulati da almeno venti anni.
L’irreperibilità è attestata dall’ufficiale di anagrafe previe opportune ricerche di archivio.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria sigillata, su richiesta degli aventi titolo possono essere, alternativamente, tumulate, inumate o conservate in cimitero o sversate in maniera indistinta nel cinerario comune del cimitero medesimo. È altresì ammessa la collocazione dell’urna all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
6. Il cimitero comunale deve essere dotato del cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressala volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Articolo 31 - Affidamento delle ceneri
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 130/2001, le urne cinerarie possono essere affidate agli aventi titolo per la loro conservazione in ambito privato o per la dispersione. È compito degli uffici del Comune dove l’affidatario risiede predisporre il decreto di affidamento.
2. L’ affidamento e la conservazione delle urne cinerarie avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione, l’inumazione o l'affidamento agli aventi titolo. Gli aventi titolo possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già conservate nei cimiteri comunali.
4. Sono aventi titolo all’affidamento concesso al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016, o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale gli aventi titolo dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione all’affido e il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato (Allegato C DGR28/07/2017 n. 890).
6. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata è stabilito nella residenza o domicilio dell’affidatario indicato nel documento Allegato C DGR 28/07/2017 n. 890.
7. L’affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:
l’urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
l’urna è conservata all’interno dell’abitazione indicata; è, altresì, consentita la conservazione in luoghi quali le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all’abitazione o di pertinenza della stessa tali da garantire che l’urna non venga in alcun modo manomessa né profanata e possa essere facilmente ispezionata;
l’affidatario assicura la custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
l’urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone;
il luogo di conservazione dell’urna può essere variato comunicando tale variazione al comune di precedente conservazione e quello di nuova conservazione entro 20 giorni dalla variazione.