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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(coordinato con le modifiche del D.C.C.)

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I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Organizzazione dei servizi cimiteriali e competenze Articolo 3 – Responsabilità

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali Articolo 6 - Servizi cimiteriali

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO 1° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo 7 – Feretri

Articolo 8 - Trasporti funebri

CAPO 2°- Disposizioni riti religiosi e civili Articolo 9 – Riti religiosi e civili

CAPO 3°- OPERAZIONI CIMITERIALI Articolo 10 – Inumazioni

Articolo 11 – Tumulazioni

Articolo 12 - Tumulazioni provvisorie Articolo 13 – Esumazioni

Articolo 14 – Estumulazioni

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TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 15 - Sepolture private

Articolo 16 - Tipologie e durata d’uso delle sepolture private CAPO 2° - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 17 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

Articolo 18 - Modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali Articolo 19 - Disciplina del diritto d’uso delle concessioni cimiteriali

CAPO 3° - RINNOVO, RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA E ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 20 - Rinnovo della concessione

Articolo 21 - Rinuncia a concessione cimiteriale

Articolo 22 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate a cura di privati Articolo 23 - Decadenza di concessione cimiteriale

Articolo 24 - Sepolture private a tumulazioni pregresse –Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 25 - Revoca di concessione cimiteriale Articolo 26 - Estinzione di concessione cimiteriale

CAPO 4° - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 27 - Progettazione e costruzione di sepolture private Articolo 28- Manutenzione di sepolture private

TITOLO V - DISCIPLINA DELL’ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

Articolo 29 - Autorizzazione accesso

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TITOLO VI - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 30 - Cremazione

Articolo 31 - Affidamento delle ceneri Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento Articolo 34 – Tariffe

Articolo 35 - Modalità di pagamento dei canoni concessori e delle tariffe per servizi cimiteriali

Articolo 36 – Sanzioni

Articolo 37 - Soppressione norme incompatibili Articolo 38 - Norme finali

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Norme di riferimento

 Legge 30 Marzo 2001, n. 130

 D.P.R. 285/1990

 Legge 24 Novembre 1981, n. 689

 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

 R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 art. 338 – 339 – 340 e 358

 D. Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152

 Legge 76/2016

 D.P.R. 254/2003 art. 1 commi 40 e 41

 R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880

 Codice della Strada art. 188

 C.C. articolo 953

 Legge 24 giugno 1929, n. 1159

 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445

 D.L. 27 Dicembre 2000 n. 392 art. 1 comma 7 bis convertito in Legge 28 Febbraio 2001, n. 26

 D.P.R. 380/2001

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i Servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Organizzazione dei servizi cimiteriali e competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente/Responsabile di servizio.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, custodia e vigilanza, ecc.) e l’Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

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Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l’uso difforme di mezzi e strutture a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l’Ufficio del Servizio Cimiteri è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7.8.1990 n.

241. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso ogni cimitero cittadino:

 l’orario di aperta e chiusura nonché la disciplina di ingresso, gli avvisi e i divieti speciali;

 copia del presente regolamento;

 l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5

Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, nel rispetto delle convinzioni di ogni persona e dei diversi usi funerari propri di ciascuna comunità, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di Religione, oltre ai cadaveri, i resti mortali, i nati morti, le parti anatomiche riconoscibili, i prodotti del concepimento, le ossa e le ceneri di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, i nati morti, le parti anatomiche riconoscibili, i prodotti del concepimento, le ossa e le ceneri delle persone aventi diritto al seppellimento nel Cimitero in sepoltura privata, individuale o collettiva.

2. Si considerano ai fini del presente articolo aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepoltura privata i titolari di concessione, il coniuge / parte dell’unione civile del concessionario, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016 ed il convivente come individuato all’art. 19 del presente regolamento, i parenti ed affini entro il IV° grado sia in linea retta che in linea collaterale del concessionario.

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3. Su espressa richiesta del concessionario o dei suoi aventi titolo potrà essere consentita la tumulazione di cadaveri, di resti mortali, di nati morti, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di ossa e di ceneri di persone, anche non residenti o defunte nel territorio comunale, che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario e dei suoi aventi titolo, come prevista dal comma 2 dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro, quando ciò sia comprovato con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 dal concessionario, o in mancanza, dai suoi aventi titolo previo consenso anche di contitolari della concessione o aventi titolo.

4. Per benemerenza si intende:

 -persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario;

 -persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento al concessionario;

 -persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario.

5. Possono altresì essere accolti nei cimiteri comunali defunti in qualunque stato conservativo che avevano maturato, in vita, particolari benemerenze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., che, viventi, avevano manifestato tale desiderio;

l’accoglimento è in ogni caso subordinato all’adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.

6. Per i seppellimenti di cui al presente articolo gli interessati dovranno fare richiesta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, il quale verificherà la sussistenza del titolo d’ingresso nel cimitero ai sensi dei successivi artt. 17 e 18.

7. L’ammissione di salme o cadaveri nelle camere Mortuarie è consentita per disposizione dell’Autorità Giudiziaria, del medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto.

È inoltre consentito il deposito dei feretri in attesa di sepoltura, cremazione o trasferimento in altro comune o all’estero su richiesta motivata degli aventi titolo.

8. Nelle Camere Mortuarie è vietata la permanenza di persone estranee e anche dei familiari, salvo i casi previsti dalle norme di accesso.

9. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato per stagioni con decreto del Sindaco.

10. Nei cimiteri, salvo quanto previsto dall’art. 29, non si può che entrare a piedi.

11. Nei cimiteri è vietato:

 tenere contegno chiassoso e comportamenti maleducati;

 pronunciare frasi o discorsi che offendano il culto dei defunti;

 introdurre oggetti contrari alla pietà dei defunti;

 asportare fiori, parti di lapidi e di cappelle, piantine, vasi ed ornamenti dalle tombe altrui;

 gettare fiori secchi e ogni altro scarto fuori dagli appositi contenitori e non rispettare la corretta differenziazione dei rifiuti cimiteriali;

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 arrecare disturbo ai visitatori anche proponendo servizi, oggetti o distribuendo volantini pubblicitari ed esercitare qualsiasi attività commerciale;

 accedere con veicoli e motocicli non autorizzati e con biciclette;

 turbare lo svolgimento dei funerali, cortei, ricorrenze o commemorazioni sia civili che religiose;

 effettuare riprese o filmati di operazioni cimiteriali e di funerali senza l’assenso degli interessati. E’ inoltre vietato filmare tombe, cortei ed opere funerarie;

 danneggiare lapidi, muri, monumenti, cappelle con scritte o atti vandalici, estirpare o rovinare aiuole ed alberi;

 11)realizzare lavori, iscrizioni o abbellimenti su tombe altrui senza il preventivo assenso o richiesta dei concessionari;

 assistere, da parte di estranei, alle operazioni cimiteriali;

 Introdurre cani lasciati liberi. In esecuzione delle previsioni contenute nell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, sarà consentito l’ingresso nei cimiteri ai cani accompagnati da persone purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposita museruola da applicare in caso di necessità nonché di ripulire se l’animale dovesse sporcare. Particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture cimiteriali. Il divieto di introdurre animali non si applica agli animali domestici di piccola taglia considerati animali da compagnia o affezione esclusivamente sistemati all’interno di appositi

“trasportini” a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori;

 Svolgere all’interno del cimitero attività di questua. Tale divieto si estende alla zona esterna del cimitero per un’ampiezza di 300 metri;

 Collocare vasi, statuette ed atri oggetti non fissati davanti le lapidi. Le lapidi devono contenere le generalità del defunto, obbligatoriamente: cognome, nome, data di nascita e data di morte. Possono inoltre contenere brevi espressioni di rito, la lampada votiva, il vaso porta fiori e la cornice per la fotografia. Le iscrizioni comunemente denominate epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o se in altra lingua ne deve essere riportata la traduzione in italiano. Gli oggetti, i vasi, le piante, le corone apposti al di fuori dell’area concessa saranno asportati a cura del personale addetto ai cimiteri previa diffida diretta ai concessionari, se conosciuti o pubblicata all’ingresso del cimitero per un mese. In caso di inerzia da parte degli interessati il materiale asportato sarà custodito presso il cimitero per due mesi e successivamente distrutto.

12. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, con riti civili, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

13. Gli incaricati del trasporto funebre consegnano il feretro agli addetti cimiteriali all’ingresso del cimitero. E’ loro consentita la possibilità di accompagnare il feretro fino al luogo della sepoltura.

Articolo 6 Servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali resi dal Comune di Grottaferrata sono individuati con atto della Giunta Comunale che ne stabilirà anche le tariffe senza che ciò comporti variazione del presente regolamento.

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2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, sono da considerarsi gratuiti il servizio di cremazione dei cadaveri umani e il servizio di inumazione in campo comune limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo parere conforme dei Servizi Sociali.

3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

 la visita necroscopica;

 il servizio di osservazione delle salme;

 il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

 la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;

4. In caso di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, previo parere conforme dei Servizi Sociali, disinteresse da parte dei familiari, salma di persona sola o ignoto deceduto nel territorio comunale, sono a carico del Comune le spese relative a:

 il servizio obbligatorio di recupero e di trasporto di salma o di cadavere;

 l'inumazione in campo comune;

 l’esumazione ordinaria;

 la cremazione;

 il feretro, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite ed aggiornate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n.

392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26.

5. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché‚ venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

6. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di provvedere all’eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati.

7. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca e permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengono entro cinque giorni dal decesso, salvo che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

8. L’effettuazione in modo gratuito dei citati servizi, non comporta la gratuità del trasporto funebre cui si applica il Titolo IV del D.P.R. n. 285 del 1990.

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TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO 1° - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo7

Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola.

I cadaveri destinati all’inumazione devono essere rivestiti con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

2. I feretri destinati all’inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici.

Articolo 8 Trasporti funebri

1. Per trasporto funebre si intende ogni trasferimento di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane dal luogo del decesso o di accertamento dello stesso o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione in applicazione delle norme di cui al regolamento nazionale di polizia mortuaria vigente.

2. I criteri generali di fissazione degli orari effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, le modalità ed i percorsi consentiti dei trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, e allo stesso tempo il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento con particolare riguardo a:

 orari di svolgimento dei servizi;

 orari di arrivo ai cimiteri;

 giorni di sospensione dell’attività funebre;

 viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

 termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

 luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco,

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ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

7. L’attività di trasporto funebre è svolta esclusivamente da imprese autorizzate dal Comune.

8. I cortei funebri non debbono far soste durante il percorso, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, salvo casi di forza maggiore.

9. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

10. Ogni trasporto funebre sarà eseguito da imprese funebri autorizzate ed effettuato con auto funebre destinata al trasporto su strada e deve essere autorizzato dal Comune a seguito di richiesta inoltrata, anche tramite l’impresa incaricata, dai familiari o aventi titolo del defunto.

11. I trasporti funebri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90.

Tutti i trasporti di cadavere, nati morti, resti mortali e urne cinerarie, anche quelli all’interno del Comune, sono soggetti al rilascio della relativa autorizzazione da parte degli organi competenti.

12. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d’ufficio l’ora dei funerali, di norma, secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini [ed informazioni] al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell’azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

13. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell’atto di morte ai sensi dell’articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

14. L’autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o, in alternativa, dall’ autorizzazione alla cremazione, rilasciate dall’ufficiale dello stato civile dopo 24 ore dal decesso e comunque al primo orario utile di apertura degli uffici comunali. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

15. All’autorizzazione è successivamente allegata l’attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

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16. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta. E’ tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l’eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l’effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

17. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l’autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

18. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

19. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E’ ammesso l’impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

20. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

21. Il servizio di trasporto funebre è di norma a pagamento secondo la tariffa stabilita dall’Amministrazione comunale. Il prezzo (tariffa) costituisce corrispettivo di tutte le operazioni relative al trasporto funebre a pagamento, escluse tutte le eventuali altre prestazioni o servizi forniti dall'impresa non in relazione con il mero trasporto funebre, e deve essere indicata separatamente da altre voci dei corrispettivi per l'esecuzione del funerale.

22. Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività Comunale, che ne assume l'onere, con le modalità e le procedure della legge 8 novembre 2000, n. 328, unicamente i trasporti di cadavere con la relativa fornitura di cassa funebre, nelle categorie più economiche, che si effettuino nel territorio del comune, di:

a) salme di persone indigenti;

b) salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa;

c) salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

d) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità;

e) salme di persone, il cui trasporto è stato disposto dalla A.G. entro il territorio comunale fino al cimitero di destinazione.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie o vengano accertate condizioni che escludano la gratuità concessa o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), gli Uffici Comunali provvedono al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

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23. Il comune, su disposizione del sindaco, potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità che si sono distinti per meriti culturali, civili, religiosi e/o militari.

Articolo 9 Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all’articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l’effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti (sala del commiato – Delibera di Giunta n. 114 del 13 luglio 2015), per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.

CAPO 2° - OPERAZIONI CIMITERIALI Articolo 10

Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento per i cadaveri e i nati morti e cinque anni per i resti mortali inconsunti provenienti da pregresse esumazioni ed estumulazioni, i feti, i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990, che consente il prolungamento del periodo di inumazione per le salme inumate nel cimitero che insistono sul territorio comunale.

Tale termine si applica alle inumazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale e alle successive. Qualora il terreno del campo di inumazione sia dichiarato idoneo per composizione oppure sia additivato con sostanze che aumentino la capacità di mineralizzazione dello stesso, il periodo di inumazione sarà ridotto fino ad un minimo di 2 anni per i cadaveri e 2 anni per i resti mortali inconsunti.

2. L’area di seppellimento viene assegnata qualora non sia stata richiesta una sepoltura privata, nonché nei casi in cui vi siano resti, non completamente mineralizzati, provenienti da esumazioni o estumulazioni. L’assegnazione dell’area è gratuita nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come specificato nell’art. 6 del presente regolamento.

3. Potranno richiedere l’inumazione i familiari del defunto quali il coniuge/parte dell’unione civile, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016, il convivente anagrafico come individuato all’art.

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19, comma 4, del presente regolamento, i parenti e gli affini individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile, anche in forma disgiunta, o loro delegati.

4. Le modalità tecniche inerenti le inumazioni sono disciplinate dal D.P.R. 285/90.

5. Le aree destinate ad inumazione sono ubicate in suolo idoneo, o capace di essere reso tale, a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, il fondo della fossa per inumazione si trova alla distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica. Le fosse per l’inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per l’inumazione di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

Articolo 11 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri, di resti mortali, di nati morti, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di ossa e di ceneri che avvengono in cappelline funerarie, edicole funerarie, loculi, ossarine o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel successivo Titolo 4 del presente regolamento.

2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve essere singola ed avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta dei resti mortali o dell’urna cineraria, ed alla sua chiusura come previsto dall’art. 76, commi 8° e 9° del D.P.R. 285/90.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all’art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, nonché quanto previsto al successivo art. 27.

4. Sono consentite tumulazioni di feretri insieme a cassette di resti mortali, resti ossei e urne cinerarie fino a capienza della sepoltura. La Giunta comunale potrà stabilire specifiche tariffe per l’utilizzo multiplo delle sepolture che si aggiungano agli oneri per le concessioni cimiteriali originarie.

5. Potranno richiedere la tumulazione i familiari del defunto quali il coniuge/parte dell’unione civile, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016, il convivente anagrafico come individuato all’art.

19, comma 4, del presente regolamento, i parenti e gli affini individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile, anche in forma disgiunta, o loro delegati.

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Articolo 12

Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta degli aventi titolo il feretro può essere deposto provvisoriamente in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone pro tempore stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

 per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

 per coloro che risultano essere concessionari di una sepoltura privata i cui lavori siano in fase di ultimazione.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 24 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di tumulazione ed il giorno in cui avvenga l’estumulazione del feretro, senza necessità della stipula di apposito contratto di concessione e le frazioni di mese sono computate come un mese intero.

5. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune nei successivi 30 giorni.

La salma potrà rimanere nel loculo e il contratto verrà trasformato da provvisorio a definitivo se l’avente titolo provvede al pagamento del canone restante.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali, ossei e diurne cinerarie.

Articolo 13 Esumazioni 1. Le esumazioni si dividono in:

 ESUMAZIONI ORDINARIE: se operate d’ufficio alla scadenza del periodo ordinario di seppellimento per i cadaveri e per i resti mortali inconsunti provenienti da pregresse esumazioni ed estumulazioni, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990;

 ESUMAZIONI STRAORDINARIE: se operate prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a) per ordine dell’autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasportarle in altre sepolture o per cremazione su richiesta degli aventi titolo.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Responsabile del Servizio con decreto ed è compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria predisporre annualmente gli elenchi, distinti per cimitero, con indicazione di defunti per le quali tale procedura è attivabile nell’anno successivo.

3. Non si può procedere all’esumazione straordinaria:

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 Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

 Quando trattasi di persone morte per malattia contagiosa a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e l’autorità sanitaria dichiari che non vi è alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Potranno richiedere l’esumazione i familiari del defunto rispetto al seguente ordine:

il coniuge/parte dell’unione civile, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell’art. 1 della legge 76/2016 e in difetto il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. In mancanza di parenti potranno intervenire gli affini del defunto entro il IV grado.

Articolo 14 Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in:

 ESTUMULAZIONI ORDINARIE: quando sono eseguite d’Ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta degli aventi titolo, dopo una permanenza del feretro nel tumulo non inferiore ai 20 anni;

 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE: laddove, su richiesta di parte, anche di uno solo dei familiari, il quale agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, l’operazione venga effettuata prima dei 20 anni.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi. Potranno richiedere l’estumulazione i familiari del defunto rispetto al seguente ordine: il coniuge/parte dell’unione civile, il convivente di fatto e in difetto il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. In mancanza di parenti potranno intervenire gli affini del defunto entro il IV grado.

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco sarà esposto all’albo pretorio online ed all’albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall’intero mese antecedente e per tutto l’anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali rinvenuti possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell’articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

6. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione], salvo che diversamente venga richiesta la cremazione dai parenti, è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d’obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi

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di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l’addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

8. A richiesta degli interessati, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro per ulteriori 30 anni qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato e ci sia carenza di posti a terra per l’inumazione nel campo comune, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

9. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal Responsabile del servizio, con proprio provvedimento.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 15 - Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l’uso di aree cimiteriali e manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d’uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall’art. 953 del C.C.

Articolo 16 - Tipologie e durata d’uso delle sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in:

a) Sepolture individuali (loculi): hanno una durata di 30 anni a decorrere dal giorno di concessione della domanda; detta concessione potrà essere rinnovata per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all’estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune. In questo caso si dovrà ricorrere all’impiego di particolari sostanze biodegradabili da addizionare obbligatoriamente al resto mortale (a carico del concessionario) affinchè favorisca la scheletrizzazione. Il richiedente si farà carico del pagamento corrispondente al prezzo vigente stabilito per le concessioni di loculi cimiteriali al momento dell’estumulazione;

b) Sepolture individuali (ossarine): hanno una durata di 30 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 30 anni;

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c) Sepolture per famiglia o collettività (cappelline, edicole, sarcofaghi, ecc.): hanno una durata di 80 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 80 anni.

CAPO 2° - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 17 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

1. Ogni concessione del diritto d’uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

2. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:

 La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti in sepoltura realizzati o realizzabili;

 La durata della concessione;

 La persona e/o, nel caso di Enti o Collettività, il Legale rappresentante pro- tempore, concessionaria/o/i;

 I defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro individuazione;

 Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita dai competenti organi comunali e, comunque, la durata della concessione avrà decorrenza dal giorno della richiesta, anche a seguito di pagamento tardivo del canone di concessione.

4. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la destinazione dei posti e l’individuazione di separate quote della concessione stessa.

5. La sepoltura individuale privata di cui all’art. 16, lett. a) può concedersi solo in presenza di cadavere o di resti mortali inconsunti sistemati in camicia di zinco. La sepoltura individuale privata di cui all’art. 16, lett. b) può concedersi per i resti ossei sistemati in cassettina di zinco, per ceneri, per feti, per prodotti del concepimento, per parti anatomiche.

6. L’autorizzazione all’uso della sepoltura viene rilasciata dall’Ufficio Competente previa verifica del diritto d’uso.

7. Il mancato pagamento della concessione di loculi o ossarine legittima l’adozione di azioni volte a liberare la sepoltura inumando il feretro in campo comune e deponendo le ossa o le ceneri rispettivamente nell’ossario e nel cinerario comune dopo 90 giorni dalla diffida a adempiere da parte del richiedente la concessione imputando allo stesso i costi delle operazioni cimiteriali conseguenti.

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Articolo 18 - Modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali.

1. Le sepolture private individuali, le aree e le cappelline presso il Cimitero Comunale vengono concesse con le seguenti modalità e nei seguenti casi:

a) I loculi vengono concessi quando si è in presenza di un feretro da tumulare di cittadino residente, nato o deceduto nel territorio del Comune di Grottaferrata.

In tali casi la richiesta di concessione può essere avanzata dal coniuge/parte dell’unione civile del defunto, dal convivente di fatto del defunto e dal convivente del defunto come individuato dal presente regolamento all’art. 19, comma 4, dai parenti ed affini entro il IV° grado sia in linea retta che in linea collaterale del defunto, anche disgiuntamente;

b) Ricorrendo i presupposti di cui sopra la concessione può avere per oggetto solo n. 1 (uno) loculo destinato alla tumulazione del feretro;

c) In occasione di estumulazioni riguardanti cadaveri o resti mortali di cittadini illustri che si siano distinti in vita per meriti personali, o che siano deceduti in guerra o per fatti di guerra, o a causa di particolari atti di altruismo ai quali sia stata intitolata una strada, piazza, via ecc., previa apposita delibera di Consiglio Comunale, sarà possibile concedere a totale carico del comune un loculo o un’ossarina;

d) Ai familiari che ne facciano richiesta potranno essere concessi due loculi attigui dietro la retrocessione di quello/quelli in uso, per riavvicinare le sepolture dei coniugi/parti dell’unione civile, conviventi di fatto o conviventi come individuati al punto 4 dell’art. 19 del presente Regolamento e dei genitori con i figli non/mai coniugati/uniti civilmente deceduti in date diverse e tumulati in loculi distanti tra loro, previa retrocessione del/dei loculo/i precedentemente concesso/i;

e) Tutti i loculi retrocessi, tornati nella piena disponibilità del comune, indipendentemente dalla loro dislocazione ed unicamente in base all’ordine di arrivo delle richieste, potranno essere nuovamente concessi, dietro il pagamento del canone di concessione vigente, in presenza di un cadavere o resti mortali inconsunti sistemati per permetterne la sepoltura;

f) La concessione delle ossarine per la tumulazione di resti ossei, feti, prodotti del concepimento, parti anatomiche riconoscibili o ceneri viene disposta nelle zone a ciò destinate, per persone residenti, decedute o nate nel territorio comunale;

g) La concessione per le sepolture private individuali viene disposta con le modalità disciplinate dal presente regolamento previa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione stessa ed il pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dagli organi comunali competenti ed in vigore alla data della richiesta;

h) La concessione della sepoltura privata è disposta con determinazione dirigenziale previa istanza del richiedente avente titolo. L’Ufficio, riscontrato in via preliminare il sussistere dei requisiti per la concessione, può disporre l’uso provvisorio per la sepoltura nei casi in cui la stessa deve avvenire prima della formale concessione. La concessione deve risultare da apposito atto contenente le regole di individuazione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso;

i) L’uso delle aree cimiteriali o cappelline individuate dal competente ufficio comunale nel cimitero verrà concesso a coloro che si troveranno utilmente collocati in graduatoria da formarsi sulla base della pubblicazione di apposito avviso recante i seguenti criteri valutativi:

 a cittadino maggiorenne residente o nato nel comune di Grottaferrata che non sia già titolare di concessione di aree cimiteriali o di cappella di famiglia;

 a richiedente che abbia tumulate/inumate in uno dei cimiteri del comune defunti propri familiari con l’obbligo di retrocedere il/i loculo/i occupato/i;

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 a richiedente in base al numero di familiari tumulati/inumati in uno dei cimiteri del comune, con l’obbligo di retrocedere il/i loculo/i occupato/i; d) - in base all’età del richiedente.

 In caso di parità avrà priorità nell’assegnazione il richiedente che avrà presentato la domanda per primo e faranno fede la data ed il numero di protocollo apposti sulla richiesta. Il bando in via gestionale specificherà di volta in volta l’entità e le modalità di attribuzione dei punteggi ed i tempi di partecipazione all’avviso pubblico.

l) Le concessioni delle aree cimiteriali e cappelline saranno disposte con determinazione dirigenziale e dovranno risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.

m) La Giunta comunale può concedere lotti di terreno o cappelline funerarie per edificare un manufatto cimiteriale, in deroga alla graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande nel caso di personaggi illustri, valutati i meriti civili o religiosi del defunto.

2. Per le modifiche da apportare alle modalità di assegnazione, per i casi e le situazioni non contemplati nel presente articolo ritenuti meritevoli di tutela e per dare risposta adeguata a comprovate situazioni che per la loro peculiare natura non sono state previste nei casi precedenti, la Giunta interverrà dettando le linee di indirizzo per consentire al dirigente di concedere sepolture con apposita determinazione dirigenziale prescindendo dai criteri sopra esposti.

Articolo 19 - Disciplina del diritto d’uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente alla disciplina del diritto d’uso, le sepolture private sono concesse per la durata stabilita dall’art. 16 del presente Regolamento (30 anni per i loculi e ossarine e 80 per le cappelline, edicole funerarie, sepolcri etc.)

2. Le concessioni stipulate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, se compatibili con la normativa vigente, il regime indicato nell’atto di concessione, di cui deve comunque essere fornita prova. In difetto si procederà come stabilito dal comma successivo. Le concessioni di durata superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente alla durata di entrata in vigore D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, saranno revocate dall’Amministrazione, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultimo defunto, quando esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali e quando gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

3. Resta salva la facoltà dell’Ente di dichiarare, previa apposita procedura e verifica del pubblico interesse, la valenza storica o monumentale di una sepoltura privata

“perpetua” abbandonata, accollandosene gli oneri di manutenzione.

4. Il diritto d’uso spetta al concessionario, al suo coniuge/parte dell’unione civile, al suo convivente di fatto, ai suoi ascendenti e discendenti, ovvero parenti ed affini entro il 4° grado e alle persone conviventi anagraficamente con il concessionario o fondatore del sepolcro (convivenza risultante esclusivamente da certificato di stato di famiglia) oltre che ai benemeriti come individuati in base al punto 5 dell’art. 5.

5. La concessione non dà diritto a proprietà. E’ vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura per qualsiasi titolo o causa.

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6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i familiari e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione scritta al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 (sei) mesi dalla data di decesso indicando gli eredi.

CAPO 3° - RINNOVO, RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA E ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 20 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un periodo di 30 anni per i loculi per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all’estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune, 30 anni per le ossarine e 80 anni per le cappelline (come dall’ articolo 16 del presente regolamento) dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo particolari situazioni che non ne consentano il rinnovo per carenza di posti sepoltura.

Articolo 21 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni cimiteriali nel caso in cui il concessionario o l’avente titolo abbia prima provveduto, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o avente/i diritto.

2. La rinuncia dà diritto ad un rimborso di una somma “S” pari al costo di concessione

“C” rapportato alla durata (“n” della stessa moltiplicando gli anni “N” restanti dalla data di rinuncia alla data di scadenza della concessione secondo la seguente formula:

S=C/n x N. Gli anni trascorsi dal momento della concessione verranno arrotondati per difetto all’unità inferiore per la frazione che non supera i 6 mesi ed all’unità superiore nel caso superi i 6 mesi.

3. Il rimborso non sarà dovuto:

 qualora inferiore alla somma di € 100,00.

 qualora si tratti di concessioni a tempo determinato, godute o avute in disponibilità da oltre 60 (sessanta) anni.

4. Il concessionario che non riesce a provare il corrispettivo versato all’Amministrazione all’atto di concessione del manufatto non avrà diritto ad alcun rimborso.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante. Nell’ipotesi in cui i manufatti e/o le aree al quale il concessionario o l’avente diritto rinuncia, risultino non idonee all’utilizzo, gli stessi avranno diritto solo al rimborso del 10% del valore dei manufatti o aree valutato al momento della retrocessione.

6. Uno o più concessionari possono dichiarare, presso gli Uffici competenti, la loro irrevocabile rinuncia pro quota del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia

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comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

7. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

Articolo 22 - Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate a cura di privati

1. Il comune ha facoltà di accettare con apposito provvedimento gestionale la rinuncia di concessione dell’area sulla quale siano stati realizzati in tutto o in parte manufatti, a cura del privato, purché le salme, resti mortali e/o ceneri presenti abbiano avuto altra sistemazione a carico del rinunciatario.

2. La domanda di rinuncia dovrà essere avanzata da tutti gli aventi titolo. Per aventi titolo deve intendersi il concessionario o i concessionari originari e loro aventi titolo come individuati all’art. 19.

3. La rinuncia determina atto di retrocessione dell’area e del manufatto.

Al rinunciatario verrà riconosciuto un indennizzo per l’opera costruita sulla base di perizia estimativa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e, per l’area retrocessa, il rimborso di una somma determinata in base all’art. 21 del Regolamento.

Nessun rimborso è dovuto dopo 60 anni dalla data della concessione.

4. L’area e/o il manufatto tornato nella piena disponibilità del comune potrà essere oggetto di nuova concessione per un valore comunque comprensivo del valore dell’area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto.

5. Il comune ha facoltà di accettare con apposito provvedimento gestionale la rinuncia a titolo gratuito di aree e/o manufatti anche in presenza di salme e resti mortali. La domanda di rinuncia dovrà essere proposta e sottoscritta da tutti gli aventi titolo.

Per aventi titolo deve intendersi il concessionario o i concessionari e loro aventi titolo come individuati all’art. 19.

6. L’area e/o il manufatto, previo accertamento dello stato di manutenzione previsto dall’art. 28 del Regolamento, tornato nella piena disponibilità del comune potrà essere oggetto di nuova concessione e, qualora vi siano aventi titolo dei defunti sepolti nell’area e/o manufatto come sopra retrocesso, potranno, per evitare lo spostamento dei loro cari, chiedere congiuntamente o separatamente (anche uno solo di essi) la concessione dell’intera area e/o manufatto. In questo caso la concessione sarà subordinata al pagamento della tariffa vigente per la concessione dell’area.

7. In ogni altro caso, il comune provvederà, se ritenuto opportuno, alla traslazione a proprie spese delle salme e dei resti in campo comune e l’area e/o il manufatto potrà essere oggetto di nuova concessione per un valore comunque comprensivo del valore dell’area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto.

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Articolo 23 - Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

 quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti mortali per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

 quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

 quando per inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 27 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;

 quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

 quando il concessionario non rispetti quanto stabilito all’art. 28 del presente regolamento

 quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione;

 quando il richiedente la concessione non corrisponda all’ente quanto dovuto per la concessione stessa e/o per la stipula del relativo atto concessorio, ovvero, quando lo stesso, opportunamente invitato, non si presenti per la stipula del medesimo entro 90 giorni dall’ottenimento dell’uso della sepoltura ai sensi dell’art. 18;

Articolo 24 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’«immemoriale», quale presunzione «juris tantum»

della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione. Il Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione dell’istituto e dei requisiti da valere per il riconoscimento del diritto sul sepolcro.

2. Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D.

21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi all’adozione del formale atto di concessione – per sanare l’omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all’atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l’art. 92 del DPR 10.09.1990, n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore. Alla durata si applica quanto previsto dall’art. 16.

3. Tale sanatoria formale è effettuata previa dimostrazione del pagamento dei relativi diritti approvati dalla Giunta Comunale che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter utilizzare l’area cimiteriale ovvero per effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

Laddove il pagamento della tariffa di concessione non risultasse provato da regolare ricevuta di versamento il richiedente la concessione dovrà altresì corrispondere la specifica tariffa stabilita dalla Giunta Comunale all’atto della richiesta del riconoscimento del diritto concessorio. Dall’atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che l’atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

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4. Qualora non sia attivato l’istituto dell’immemoriale, la sepoltura, previo accertamento dello stato di manutenzione previsto dall’art. 28 del Regolamento, tornerà nella piena disponibilità del comune e potrà essere oggetto di nuova concessione e, qualora vi siano aventi titolo dei defunti sepolti nella sepoltura stessa, per evitare lo spostamento dei loro cari, si potrà chiedere, congiuntamente o separatamente (anche uno solo di essi), una nuova concessione alle condizioni attualmente vigenti al momento della richiesta.

Articolo 25 - Revoca di concessione cimiteriale

1. È facoltà dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia reso indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico.

2. Della decisione di revoca presa, l’Amministrazione Comunale dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo Comunale per la durata di 60 giorni dall’atto di revoca.

3. Disposta la revoca della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

Articolo 26 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall’art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n. 85.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

CAPO 4° PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 27 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di sepolture private devono essere approvati dal Comune, in base alle vigenti norme edilizie e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

I progetti di costruzione devono essere presentati, per l’approvazione, entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

Il manufatto dovrà essere completato entro 4 anni dalla data dell’emissione del titolo abilitativo, comunicato a mezzo pec al concessionario (come disposto dall’art.15 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto.

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2. L’Amministrazione procederà alla verifica dell’opera ad al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell’uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l’Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto con obbligo a carico del concessionario di rimuovere le eventuali opere parziali realizzate e non riutilizzabili dall’A.C.

In caso di inottemperanza provvederà l’Amministrazione ponendo gli oneri a carico del concessionario. (D.P.R. 380 comma 2 art. 15)

3. La disciplina dei rivestimenti e coperture delle sepolture private è demandata all’adozione del piano cimiteriale e, nelle more dell’approvazione, è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 28 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o ai loro aventi titolo;

per manutenzioni si intende ogni intervento ordinario e straordinario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza igienico-sanitaria del sepolcro.

2. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di defunti dal Responsabile del competente servizio, il concessionario ha l’obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.

4. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

TITOLO V - DISCIPLINA DELL’ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

Articolo 29 - Autorizzazione accesso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. In deroga a tale previsione è possibile autorizzare l’ingresso di autoveicoli privati per visitare le tombe dei familiari, qualora il richiedente attesti con opportuna documentazione, gravi e comprovati deficit che comportino un grave impedimento della deambulazione di natura temporanea o permanente. Il Comune può inoltre concedere apposita autorizzazione all’ingresso di veicoli delle imprese che eseguano per conto dei privati, lavori all’interno del cimitero.

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