• Non ci sono risultati.

CAPITOLO II: IL RIPARTO DI COMPETENZE FRA STATO,

2.6 Le Regioni e il ritardo dello Stato nell’emanazione delle Linee guida

3.1.1 L’Autorizzazione Unica

Il procedimento di Autorizzazione Unica rappresenta il regime autorizzativo di natura generale applicabile agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tuttavia, la normativa prevede che, in presenza di casi particolari, trovino applicazione due procedimenti semplificati ovvero:

1) la Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA);

2) la Comunicazione al Comune sul cui territorio verrà installato.

64 In tal senso Arecco F., Armiento M., Bitto L., Insabato G., Locati U., Traverso A., Autorizzazione di

impianti da fonti rinnovabili. Linee guida per l’autorizzazione unica e i procedimenti semplificati,

Milano, IPSOA, 2011, pag. 2.

65 Tali soglie si trovano specificate nella tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003. 66 Sulle modifiche operate dal Decreto Romani si veda il paragrafo 3.3.

49

Cominciamo dall’Autorizzazione unica.

L’art. 12, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure

autorizzative”, contiene la previsione, al comma 3, del procedimento di AU.

Infatti la citata disposizione sancisce che “La costruzione e l'esercizio degli

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.”

Quindi l’Autorizzazione unica riguarda distintamente:

a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

b) i relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione;

c) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’uso degli stessi.

Competente al rilascio del documento autorizzativo è dunque la Regione, oppure la Provincia da essa delegata; rappresenta condizione necessaria di principio per l’ottenimento dell’autorizzazione il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico-artistico, sebbene l’ AU costituisca, ove sia necessario, variante allo strumento urbanistico.

50

Legge 7 agosto 1990 n. 241, ossia dalla normativa in materia di procedimento amministrativo. Infatti la norma prosegue affermando che: “(…) a tal fine la

Conferenza di servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”. Come si desume dal dettato

della norma, nel procedimento di AU trova applicazione l’istituto della Conferenza dei servizi previsto appunto dall’art. 14 della suddetta legge, la quale rappresenta la sede opportuna in cui le Pubbliche Amministrazioni interessate possono effettuare un esame simultaneo dei vari interessi pubblici che entrano in gioco nella procedura di autorizzazione.

Conclusosi il procedimento di AU, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, la quale costituisce titolo per costruire l’impianto e per l’esercizio dello stesso, conformemente al progetto che è stato approvato. Il suddetto titolo deve contenere l’obbligo, previsto in capo al soggetto esercente, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi successivamente alla cessione d’attività dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il comma 4 dell’art. 12 fissava in 180 giorni il termine massimo entro cui il procedimento di autorizzazione doveva concludersi. Tuttavia tale articolo è stato sostituito dall’art 5 del D.Lgs. 28/11, il quale ha modificato il termine riducendolo a 90 giorni67. Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto

delle eventuali sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o di chiarimenti, come pure per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità o VIA. La norma che stabilisce la perentorietà del termine, riducendolo, trova la sua ragion d’essere nel diverso atteggiamento di alcuni legislatori regionali che avevano considerato il precedente termine di 180

67 Art. 5 D.lgs. n. 28/11: “Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di

assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”.

51

giorni quale termine ordinatorio, sospendendolo fino all’approvazione del proprio piano energetico ambientale. In merito era stata sollevata un’eccezione di incostituzionalità che ha portato ad una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 364 del 2006) con la quale essa ha sancito la illegittimità della moratoria per le procedure di valutazione di impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica68.

Infine va riportato anche il disposto del comma 4-bis dell’art. 12, aggiunto dal comma 42 dell’art. 27 della L.99/2009, il quale prevede che, limitatamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per gli impianti fotovoltaici, il proponente debba dimostrare, nel corso del procedimento, e comunque antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui insisterà l’impianto. Come ormai più volte ribadito, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003, sarebbero dovute essere emanate le Linee guida nazionali per il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da FER. Tali Linee sono state emanate, dopo un iter lungo ben più di sette anni, il 10 settembre 2010 con il D.M. Sviluppo Economico. Questo decreto, come si avrà modo di analizzare nel paragrafo 3.3, regolamenta aspetti di particolare rilevanza relativi allo svolgimento del procedimento ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.387/2003 come, ad esempio, la distinzione degli ambiti applicativi della procedura di AU e dei procedimenti in DIA/SCIA e Comunicazione al Comune. Nel paragrafo che segue, si tratterà proprio dei procedimenti semplificati da ultimo citati, sempre dalla prospettiva del quadro normativo risultante dal D.lgs. 387/2003.

68 Sentenza Corte Costituzionale del 25 ottobre 2006, n. 364 : “L’indicazione del termine, contenuto

nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)”.

52

3.1.2 Le procedure semplificate: DIA/SCIA e Comunicazione al