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L'avvio dei negoziati ed il passaggio alla cooperazione rafforzata

I negoziati presso il Consiglio dell'Unione per l'approvazione della Proposta di regolamento della Commissione istitutiva della Procura europea, iniziarono nel settembre del 2013, sotto la Presidenza lituana.

Fu, però, con la Presidenza greca che i negoziati iniziarono a soffermarsi soprattutto sulla parte riguardante la struttura della Procura europea. In particolare, si decise di sostituire la struttura verticistica, prevista dalla Proposta, con una struttura "collegiale" costituita a livello centrale da un "ufficio centrale" formato: dal Collegio, dalle Camere permanenti, dal Procuratore capo europeo, dai Procuratori europei ( uno per ogni Stato membro) e dal Direttore amministrativo.

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Sul punto: L.SALAZAR, Habemus EPPO! La lunga marcia della Procura

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Alla Presidenza greca seguì quella italiana, sotto la quale si posero le basi per attribuire anche alla Corte di Giustizia dell'Unione europea un ruolo nel controllo giurisdizionale degli atti della Procura europea, superando così quanto previsto dall'art.36 della Proposta della Commissione che affidava il controllo alle sole giurisdizioni nazionali.

Anche la Presidenza Italiana concentrò i suoi lavori sulla struttura della Procura europea, in particolare modificando il metodo di elezione dei membri del collegio, per adattarlo alla nuova struttura collegiale.

Dopo quella Italiana si susseguirono altre Presidenza fino ad arrivare a quella Slovacca del 2016 durante la quale si arrivò ad una prima stabilizzazione del testo del Regolamento. Nel dicembre dello stesso anno iniziarono a manifestarsi i primi problemi, in quanto la Svezia comunicò formalmente la sua volontà di non voler prendere parte all'adozione del regolamento, ribadendo la sua posizione anche a seguito dei tentativi di compromesso che si susseguirono nei mesi successivi.

Fu così che, constatata l'assenza di unanimità in seno al Consiglio - prevista dall'art.86 TFUE - il 7 febbraio 2017 un gruppo di rappresentanti di 17 Stati membri45, ai sensi dell'art.86, paragrafo 1, secondo comma del TFUE, investì il Consiglio europeo del Progetto di regolamento, provocando la sospensione della Procedura in sede di Consiglio.

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(Austria; Belgio; Bulgaria; Croazia; Repubblica Ceca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna).

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Il Consiglio europeo, previa discussione,rilevò che sussisteva la condizione stabilita all'inizio dell'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, aprendo la strada all'eventuale instaurazione di una cooperazione rafforzata46.

Il 3 aprile del 2017 i rappresentanti di 16 Stati membri47 notificarono al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione la volontà di instaurare una cooperazione rafforzata per la creazione di una Procura europea.

Dopo questa notifica, a norma del terzo comma, ultima parte, del paragrafo 1 dell'art.86 TFUE, l'autorizzazione a procedere tramite cooperazione rafforzata venne considerata rilasciata.

L'Italia in un primo momento decise di non partecipare alla cooperazione rafforzata, in quanto - come riportato in una nota dal Ministro della Giustizia Orlando - riteneva che la Procura europea avesse poteri troppo limitati, che nel passaggio ad una cooperazione rafforzata andavano ampliati.

Successivamente, a seguito di un incontro svoltosi a Roma con Francia e Germania, l'Italia, con una lettera del 22 giugno 2017, indicò la propria intenzione di voler partecipare alla cooperazione rafforzata. Anche Lettonia, Estonia ed Austria48, come l'Italia, decisero di aderirvi, con la conseguenza che alla fine gli Stati

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v. Le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo del 9 marzo 2017.

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Costituiti da: Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Lituania; Lussemburgo; Portogallo; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia e Spagna.

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Con lettera rispettivamente del: 19 aprile 2017, 1° giugno 2017 e 9 giugno 2017.

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membri partecipanti alla cooperazione rafforzata da 16 passarono a 2049.

Il 12 ottobre 2017, dopo vent'anni di attesa, venne definitivamente approvato il regolamento istitutivo della Procura europea50, che mantenne, anche nella versione italiana, l'acronimo EPPO (European public Prosecutor's office).

La procedura di cooperazione rafforzata utilizzata per adottare il regolamento in questione fa sorgere alcuni problemi, in quanto lascia lo spazio giudiziario europeo frammentato, non garantendo da un lato l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea e dall'altro l'efficace ed equivalente protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Con riferimento ai rapporti con gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata il regolamento detta sia una norma comune (art.99), che una specifica (art.105).

L'art.99 afferma che l'EPPO, se necessario allo svolgimento di suoi compiti, può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione oltreché con le Istituzioni, gli organi, gli uffici, le agenzie dell'Unione, le autorità dei Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, anche con i Paesi terzi non partecipanti alla cooperazione rafforzata; inoltre, può da un lato scambiare direttamente tutte le informazioni con tali soggetti, a norma dell'art.111 ("norme in materia di protezione delle informazioni

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A norma dell'art. 328, paragrafo 1 del TFUE "Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tali ambiti"

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sensibili non classificate e classificate") e dall'altro concludere con essi "accordi di lavoro", i quali sono caratterizzati dall'avere un carattere tecnico e/o operativo ed hanno lo scopo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Questi accordi non possono essere utilizzati come base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

Mentre per quanto riguarda l'art.105, esso stabilisce che gli "accordi di lavoro" conclusi con le autorità degli Stati membri dell'Unione che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'EPPO. La Procura europea può, inoltre, designare, di concerto con le autorità competenti, punti di contatto con gli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze dell'EPPO. Infine, in mancanza di uno strumento giuridico relativo alla cooperazione in materia penale tra l'EPPO e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione che non partecipano alla cooperazione rafforzata, gli Stati membri notificano l'EPPO quale autorità competente ai fini dell'attuazione degli atti dell'Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento ai casi che rientrano nella competenza dell'EPPO nelle loro relazioni con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

La Proposta della Commissione non conteneva alcuna previsione relativa ai rapporti tra Procura europea e Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, in quanto auspicava

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fortemente l'istituzione di una Procura europea non prendendo affatto in considerazione la possibilità di una cooperazione rafforzata.

4. La direttiva in materia di tutela penale degli interessi

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