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L’azione di riduzione.

Nel documento La divisione ereditaria (pagine 31-34)

2. Comunione ereditaria e ordinaria: differenze e peculiarità.

2.4. L’azione di riduzione.

Altro istituto tipico delle successioni, strettamente connesso con la comunione e la divisione ereditaria, è l’azione di riduzione, la cui

ratio è volta a tutelare la posizione dei legittimari ed il loro diritto a

ricevere, sia in caso di successione testamentaria o legittima, o nel concorso di entrambe, una quota dell’eredità come determinata per legge.

Può capitare, infatti, che il de cuius esaurisca tutto il suo patrimonio in vita con donazioni, oppure ne disponga mortis causa eccedendo la quota disponibile, con conseguente violazione dei diritti dei legittimari.

Poiché le suddette attribuzioni patrimoniali sono destinate a produrre i loro effetti fino a che non vengano aggredite con l’esperimento dell’azione di riduzione, è evidente che in questi casi la comunione ereditaria potrà sorgere tra i legittimari ed i beneficiari delle disposizioni lesive solo dopo il vittorioso esercizio dell’azione di riduzione.

59 DE RUBERTIS, La prelazione di cui all’art. 230-bis del c.c., in Vita not., 1983, p.

1239; FURGIUELE, Contributo alla studio della struttura delle prelazioni legali, Milano, 1984, p. 23.

60 PROSPERI, Impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.), in Codice civ. comm.,

La sentenza che accoglie la domanda di riduzione determina, nei confronti del legittimario vittorioso, l’inefficacia ex tunc, con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione, dell’istituzione di erede, della disposizione di legato o della donazione lesiva, nella misura necessaria e sufficiente a tutelare il diritto alla quota di riserva.

Si tratta di un’azione di accertamento costitutivo: accertata l’esistenza della lesione della legittima e verificata la sussistenza delle altre condizioni cui l’esperimento dell’azione è vincolata, consegue in via automatica la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario61.

La pronuncia di riduzione determina il più delle volte62 l’instaurarsi della comunione sulla massa ereditaria con effetti diversi a seconda del tipo di disposizione colpita da inefficacia (istituzione di erede, disposizione di legato o donazione).

Se la lesione dei diritti di riserva si sia prodotta per il tramite di una o più disposizioni a titolo universale, per effetto del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, si crea un nuovo stato di comunione ereditaria (se a subire gli effetti della pronuncia sia un unico erede) oppure si realizza un allargamento dell’originaria comunione al legittimario che ha agito in riduzione (laddove già prima dell’esperimento dell’azione sussistesse uno stato di comunione ereditaria).

Considerato che il legislatore prevede all’art. 735 comma 1 c.c. la nullità della divisione nella quale il testatore non includa tra i partecipanti uno o più dei legittimari, in caso di preterizione e successiva impugnazione delle disposizioni lesive della legittima da parte del beneficiario preterito, il sorgere di una nuova comunione ereditaria determina la nullità dell’eventuale divisione perfezionata dagli originari condividenti.

Qualora invece il legittimario non sia stato totalmente escluso ma semplicemente leso nei suoi diritti di legittima, l’eventuale

61 Cass., 25 aprile 1960, n. 918, in De Jure.

62 Non si avrà comunione per effetto del vittorioso esperimento dell’azione di

riduzione qualora ad essere interamente ridotta sia una disposizione lesiva nei confronti dell’unico legittimario, dopo che il testatore abbia esaurito la disponibile. In questo senso, TORRONI, Divisione ordinaria e divisione ereditaria: rilevanza

della distinzione e casistica, in Contratti ed autonomia privata, in I quaderni della fondazione italiana per il notariato, Sole 24 ore, 2009, nota 53.

accoglimento dell’azione di riduzione determinerà in suo favore l’acquisto di una quota di eredità all’interno della comunione che, sommata a quella già ottenuta, sia in grado di soddisfare integralmente i suoi diritti di riserva.

Si pone a questo punto un problema: è possibile procedere alla divisione dei beni ereditari in pendenza del giudizio con il quale uno o più legittimari hanno esperito l’azione di riduzione?

La dottrina ritiene che la tempestiva proposizione dell’azione di riduzione non integri una causa di sospensione della divisione63.

Almeno in via prudenziale, però, sembra ragionevole estendere in via analogica al legittimario che agisce in riduzione e si premuri di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2652 n. 8 c.c., la disciplina riservata dall’art. 1113 comma 3 c.c. ai creditori iscritti, i quali devono essere chiamati ad intervenire affinché la divisione possa produrre effetto nei loro confronti.

Qualora, invece, ad essere aggredito con l’azione di riduzione sia un legato di specie, la dichiarazione di parziale inefficacia del lascito darà luogo al costituirsi di una nuova situazione di contitolarità tra il legatario originario ed il legittimario vittorioso in riduzione.

Trattandosi però di una comunione che ha ad oggetto beni individuati (e non l’universalità dei beni del defunto) tale situazione di contitolarità non avrà i connotati della comunione ereditaria64.

Sul rapporto intercorrente tra l’azione di riduzione e quella di divisione la giurisprudenza di recente si è pronunciata confermando l’autonomia delle due azioni, con la conseguenza che la prima non può ritenersi implicitamente proposta con la seconda, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei

63 A tale conclusione si giunge in primo luogo sul rilievo che le cause di sospensione

della divisione devono considerarsi ―eccezionali‖ rispetto al principio generale sancito dall’art. 713 c.c., ed in secondo che l’azione di riduzione deve esercitarsi nei soli confronti del beneficiario delle disposizioni lesive della quota del legittimario, il quale, in caso di esito positivo dell’azione giudiziale, succede non nella quota dell’eredità, bensì nella porzione attribuita, in sede di divisione, al soggetto passivo dell’azione di riduzione. In tal senso, TORDO CAPRIOLI, Attività negoziale e

funzione notarile, Milano, 1996, p. 512.

64MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione

necessaria, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu e Messineo, continuato da

beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari65.

Nel documento La divisione ereditaria (pagine 31-34)