1. Come da “Avviso Comune” pubblicato, le imprese ammissibili all’iniziativa sono le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria. In merito ricorre la seguente fattispecie: impresa italiana con controllata estera: presa singolarmente, l’impresa italiana rispetta i parametri fissati dalla succitata normativa, mentre supera il parametro dimensionale dei 250 addetti considerando anche la controllata estera.
Per quanto sopra, rientra l’impresa tra i soggetti ammissibili dell’iniziativa?
Si ritiene che ai fini della qualificazione come piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria sia opportuno considerare soltanto l’impresa residente in Italia (o la stabile organizzazione in Italia di impresa estera residente in Italia). Pertanto, l’impresa in questione rientra tra i soggetti ammissibili all’iniziativa.
2. Le aziende che hanno diritto ad effettuare la richiesta di applicazione dell’Avviso Comune sono le PMI che al 30 settembre 2008 erano in bonis, cioè non a sofferenza, non ad incaglio, non ristrutturate; chiediamo se vadano escluse le aziende che a tale data avevano ritardi di pagamento superiori ai 180 giorni (past due). Inoltre, all’atto della formalizzazione della richiesta, l’azienda deve essere ancora in bonis e non avere procedure concorsuali in corso: possiamo definirle tali sulla base degli stessi criteri previsti al 30.09.08, con esclusione dei soli incagli ?
Come anche da voi premesso, il Punto 3 dell’Avviso comune ammette alle operazioni di cui al Punto 2 le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”, cioè, non avevano posizioni classificate a sofferenza, a incaglio o ristrutturate. Per quanto riguarda le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni, le stesse vanno escluse se, in base alla circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – “Matrice dei conti” della Banca d’Italia, le posizioni sono state classificate “a incaglio” (cosiddetti “incagli oggettivi”).
Con riferimento alla situazione dell’impresa alla data di presentazione della domanda, sulla base dello stesso Punto 3 dell’Avviso comune sono escluse quelle che a tale data hanno posizioni “in sofferenza” o “ristrutturate” o con procedure esecutive in corso. Tuttavia, il successivo Punto 4 precisa che le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
Da ciò discende che, in linea di massima, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione anche quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di “incaglio”, con esclusione, però, delle posizioni scadute/sconfinanti oltre 180 giorni. Premesso quanto precede, si ritiene corretto quanto da voi proposto.
3. Con riguardo al requisito di non ammissibilità alle operazioni di cui al punto 2 dell’”Avviso rappresentato” dalla presenza in capo alla PMI di “procedure esecutive in corso”, è corretto ricomprendervi sia le procedure immobiliari che quelle mobiliari (fra cui pignoramenti di crediti, pignoramenti di macchinari/impianti, pignoramento di quote sociali come le partecipazioni in società, ecc.)?
Tenuto conto che il Punto 3, bullet 2 dell’Avviso indica genericamente le “procedure esecutive”
in corso si ritiene che vadano in esse ricompresse sia le procedure esecutive immobiliari sia quelle mobiliari.
4. Il presupposto dell’assenza di “procedure esecutive in corso” va inteso come riferito ai soli casi in cui la Banca sia parte (originaria o successivamente intervenuta), oppure va esteso a qualsiasi procedura esecutiva in corso contro la PMI, anche per effetto di iniziative di terzi ed anche quando la Banca (se ne abbia notizia, trattandosi di informazioni non sempre conosciute/conoscibili) abbia valutato di non intervenire, limitandosi, ad es., a classificare il rapporto tra le posizioni incagliate?
Il bullet 2 del Punto 3 si riferisce genericamente a procedure esecutive “in corso” a carico dell’impresa, a differenza di quanto ivi previsto per le posizioni classificate “in bonis”, per le quali è precisato che rileva la classificazioni della banca. Si ritiene, pertanto, che,
relativamente alle procedure esecutive in corso, vada considerata qualsiasi procedura in corso nei confronti dell’impresa.
5. La clientela classificata “in incaglio” al momento della domanda, ha diritto alla moratoria o deve essere assimilata a “sofferenza” e quindi non ammessa?
No, la banca dovrà valutare caso per caso
6. Desideravo sapere se le SOCIETÀ IMMOBILIARI, cioè quelle che svolgono esclusivamente attività di valorizzazione e locazione di immobili residenziali e non, conferendo eventualmente in appalto a terzi l’eventuale costruzione e/o ristrutturazione degli stessi, possono rientrare tra le imprese ammissibili nel progetto AVVISO COMUNE.
Nessun settore e/o attività è escluso dall’applicazione dell’Avviso comune. Pertanto, vi rientrano anche le società immobiliari che svolgono esclusivamente attività di valorizzazione e locazione di immobili residenziali e non, conferendo eventualmente in appalto a terzi l’eventuale costruzione e/o ristrutturazione degli stessi.
7. L'accordo riguarda solo le PMI, tuttavia, l'ABI in una sua risposta afferma che può accedere alla sospensione l'azienda italiana che singolarmente considerata rispetta i requisiti di PMI, ma non li rispetta se si considerano i dati di una sua controllata estera. Cosa avviene nel caso di un gruppo di aziende (tutte italiane) che singolarmente considerate sono PMI, ma applicando la normativa comunitaria sono da considerarsi grandi imprese (per via delle partecipazioni incrociate)?
E’ stato già chiarito, rispondendo ad altro quesito (cfr. documento FAQ, Parte II – Quesiti pervenuti da soggetti diversi – Paragrafo B, risposta a domanda 4), che i presupposti e le finalità dell’Avviso comune suggeriscono, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, di verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa e, quindi, sempre ed esclusivamente, sul bilancio civilistico e non su quello consolidato.
8. Avremmo necessità di un chiarimento circa l’applicabilità dell’accordo per soggetti non direttamente classificabili come “imprese”.
In particolare mi riferisco ad una serie di soggetti che gestiscono impianti sportivi sotto forma di associazioni (con o senza personalità giuridica) o di enti morali (es.parrocchie), svolgendo di fatto un’attività economica benché senza scopo di lucro.
Va inoltre considerato che, data la nostra particolare operatività, queste categorie costituiscono una parte importante della nostra clientela, tale da non poter ignorare eventuali domande di richiesta di applicazione dell’Avviso Comune.
L'Avviso comune ha l'obiettivo di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo (cfr. il secondo bullet del Punto 1). A tal fine esso prevede operazioni a favore delle imprese, che possono richiedere l'applicazione delle previsioni ivi contenute qualora possiedano alcuni requisiti. In primo luogo si deve trattare di PMI ed a tal fine rilevano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, per cui si rinvia alla lettera circolare dell'ABI, prot. DG n. 2836 del 6 agosto 2009, nonchè le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) disponiobili sul sito intenet dell'ABI (www.abi.it).
E' da tenere presente che per impresa si intende l'attività economica svolta dall'imprenditore (di cui all'art. 2082 cod. civ.). L'impresa può essere esercitata in forma individuale o collettiva.
Possono esercitare attività di impresa, secondo la prevalente giurisprudenza, anche le associazioni. In particolare si è considerata impresa l'associazione senza fini di lucro che esercita professionalmente, con l'organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica
anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall'associazione stessa (cfr. Cass. 20 ottobre 1998, n. 10826 in Deaprofessionale. Si veda anche Cass. Sez. Unite 11 aprile 1994, n. 3353 nonchè Cass. 14 giugno 1994, n. 5766 sempre in Deaprofessionale). Quanto agli enti morali la giurisprudenza ha ammesso l'attitudine degli stessi all'esercizio di attività d'impresa (Cass. 19 giugno 2008, n. 16612 nonchè TAR Lazio, 5 aprile 2004 n. 3176 in DEAProfessionale)
Pertanto, con riguardo alle associazioni ed agli enti morali la banca dovrà valutare caso per caso il ricorrere dei requisiti richiesti dall'Avviso comune e che l'operazione che si intende realizzare sia compatibile con gli obiettivi perseguiti dall'Avviso stesso.
9. Il tema è quello relativo alla definizione di “P.M.I.” tenuto conto che:
a) nel testo dell’avviso si fa semplicemente riferimento alla normativa comunitaria (articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico GU 12 ottobre 2005, n. 238);
b) nelle “domande ricorrenti” si suggerisce, come risposta ad un primo quesito, di calcolare i parametri per la definizione di PMI avendo presente solo la/le imprese residenti in Italia e, con risposta a successivo quesito, viene suggerito di verificare il possesso dei requisiti di cui al citato D.M. sulle singole società del gruppo e, quindi, sul bilancio civilistico e non su quello consolidato.
Siamo a richiedere conferma che la valutazione di ammissibilità – limitatamente ad Avviso Comune – vada calcolata avendo presente esclusivamente i dati della singola azienda richiedente, indipendentemente dal fatto che appartenga a gruppo, che si tratti di impresa “autonoma”, “associata” o “collegata”, che si tratti di controllata o controllante, che abbia casa madre italiana o estera, del fatto che sia tenuta a presentare bilancio consolidato.
Ovviamente tale interpretazione risulterebbe più favorevole alle imprese (maggiore numerosità di aziende potenzialmente interessate) oltre che di più semplice individuazione (nessuna necessità di sommare i dati in interamente o in proporzione alla percentuale di partecipazione).
Infine un’ultima domanda sempre con riferimento all’ammissibilità: come trattiamo le imprese non residenti nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino ?
Come già precisato, rispondendo ad altri quesiti (cfr. documento FAQ, Parte I – Quesiti posti da soggetti diversi – Paragrafo B, risposta a domande 2 e 4), confermiamo quanto riportato nella vostra domanda e, cioè, che ai fini della definizione della PMI, tenendo conto delle finalità dell’Avviso comune, è opportuno fare riferimento al bilancio individuale della singola azienda richiedente, indipendentemente dal fatto che appartenga ad un gruppo o che sia una impresa
“autonoma”, “associata” o “collegata”, che si tratta di controllata o controllante, che abbia casa madre italiana o estera, che sia tenuta o meno a presentare bilancio consolidato.
Per quanto riguarda le imprese non residenti nel territorio nazionale, si osserva che l’Avviso comune dovrebbe riguardare le imprese residenti in Italia e non le non residenti, pertanto, l’eventuale ammissione dipende esclusivamente da una scelta di policy aziendale della banca.
10. Con lettera del 6/08/2009 Abi ha richiamato l'art.2 del DM 18 aprile 2005 al fine dell'individuazione delle imprese ammissibili in riferimento ai parametri dimensionali.
La lettera non cita il successivo art.3 dello stesso decreto che definisce i requisiti di autonomia o collegamento tra imprese appartenenti a gruppi societari ai fini del rispetto dei suddetti parametri.
Pertanto una piccola impresa controllata o che abbia partecipazioni in società che non soddisfino i requisiti dimensionali previsti dall'accordo in termini di fatturato e/o dipendenti è ammissibile?
E’ stato già chiarito, rispondendo ad altro quesito (cfr. documento FAQ, Parte II – Quesiti pervenuti da soggetti diversi – Paragrafo B, risposta a domanda 4), che i presupposti e le finalità dell’Avviso comune suggeriscono, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, di verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa e, quindi, sempre ed esclusivamente, sul bilancio civilistico e non su quello consolidato.
11. Una immobiliare pura (nel senso di una società "utilizzata come cassaforte di famiglia") rientra tra i beneficiari del provvedimento?
Nel sito dell’ABI (www.abi.it) è pubblicato un elenco di risposte ai quesiti più ricorrenti (FAQ).
Nella Parte II – Quesiti posti da soggetti diversi -, paragrafo B, domanda 4, è stato chiarito che ai fini della definizione delle PMI ammissibili né l’Avviso comune, né la normativa di riferimento contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico distinguono tra società
“a monte” e imprese detenute da una holding, conseguentemente, “atteso che tra i contenuti tipici dell’attività vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell’attività delle società operative”, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’Avviso comune, anche le holding possono essere comprese tra le imprese ammissibili.
Sulla base delle medesime argomentazioni si ritiene che, in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall’Avviso comune, sia possibile considerare tra le PMI ammissibili anche una
“immobiliare pura (nel senso di una società “utilizzata come cassaforte di famiglia”).
C) – Condizioni
1. In relazione all'argomento in oggetto, l'ABI predisporrà dei fac-simile per la domanda che l'impresa dovrà presentare alla Banca ai fini dell'ammissione a tali benefici? Inoltre, il perfezionamento di tali operazioni richiede una modulistica particolare oppure ogni Banca definisce la propria?
Nel sito dell’Associazione Bancaria Italiana – www.abi.it – è stata costituita un’apposita sezione
“Avviso comune – Sospensione debiti PMI” in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento. E’ stato inserito anche un primo elenco di banche aderenti, elenco che poi sarà periodicamente aggiornato. La richiesta va presentata direttamente alla banca. Per quanto riguarda la modulistica, non è stata preparata a livello di associazione alcuna modulistica particolare, il che non impedisce che, invece, la singola banca possa predisporne una propria
Ricordiamo che le banche aderenti, entro 45 giorni dall’adesione, devono rendere effettivamente operativo l’avviso.
2. Le aziende che hanno diritto ad effettuare la richiesta di applicazione dell’Avviso Comune sono le PMI che al 30 settembre 2008 erano in bonis, cioè non a sofferenza, non ad incaglio, non ristrutturate e che alla data della domanda non avevano ritardi di pagamento superiori ai 180 giorni, né sofferenze, né procedure esecutive in corso.
Come devono essere classificate le operazioni durante la sospensione o l’allungamento dei termini di scadenza?
E’ stato già chiarito, rispondendo ad altro quesito, che la sospensione (o l’allungamento del termine della scadenza) è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione, durante il periodo di sospensione (o dell’allungamento del termine di scadenza), le esposizioni classificate come sofferenze, partite
incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e “in bonis” devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Pertanto, nell’intero periodo di efficacia della sospensione e/o dell’allungamento del termine della scadenza le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento.
3. Spese vive sostenute dalla Banca nei confronti di terzi: tale indicazione, citata all’art. 5.2 dell’Accordo, come deve essere interpretata? Quale tipologia di spesa può essere richiesta al cliente (es. eventuali spese notarili)?
La disposizione 5.2. dell’Avviso è ampia ed ha portata generale. La banca dunque valuterà caso per caso, avendo cura di acquisire la prova dell’effettivo pagamento a terzi attraverso idonea documentazione. Peraltro, quanto previsto dal punto 5.2 potrà applicarsi, ai fini del rimborso di spese vive, solo nel caso in cui il ricorso ad atto pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non a una scelta di policy aziendale.
4. In ordine agli aspetti contrattuali per le operazioni di medio/lungo termine nell'Avviso comune non viene precisato se a fronte di contratti con garanzia ipotecaria e pertanto con atto notarile si debba seguire la medesima impostazione per effettuare la traslazione o basti una scrittura privata (alcuni Notai interpellati propendono per l'atto, altri per la scrittura privata).
Sarebbe gradito un parere al riguardo.
Per quanto riguarda le modalità di perfezionamento della rinegoziazione la Banca valuterà quali formalità adottare. Peraltro, quanto previsto dal punto 5.2 potrà applicarsi, ai fini del rimborso di spese vive, solo nel caso in cui il ricorso ad atto pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non a una scelta di policy aziendale.
5. L’operazione di allungamento della scadenza del credito a breve, così come la sospensione della quota capitale delle rate del mutuo, stante a quanto da VV.SS.
chiarito, devono essere “neutrali” nel senso che non possono essere motivo per classificare l’operazione stessa o altre della medesima impresa tra quelle incagliate, in sofferenza o ristrutturate.
Ciò sta a significare che se nel durante del periodo sospensivo la posizione manifesti patologie che di fatto possono essere causa di classificazione della stessa, la banca non puo' avviare le azioni per il recupero del credito, se non alla scadenza del periodo di 12 mesi?
Oppure in tali circostanze si potrà ritenere che l’operazione di allungamento o di sospensione non sia effettuata?
Si ritiene che le operazioni di recupero del credito al quale sia stato concessa una delle facilitazioni previste nell’Avviso comune potrà essere iniziata anticipatamente rispetto a quanto concordato in applicazione dell’Avviso stesso soltanto se subentrano fatti nuovi e rilevanti rispetto al momento in cui la facilitazione è stata concessa e tali che, indipendentemente dalla presenza della sospensione o dell’allungamento della scadenza, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito. Così, ad esempio, non può costituire motivo per l’avvio delle azioni di recupero del credito il venire a conoscenza da parte della banca che l’impresa ha richiesto ad altro intermediario finanziario con cui abbia in corso un ulteriore contratto di mutuo la sospensione del pagamento della quota di capitale delle rate. Infatti, la sospensione (o l’allungamento del termine della scadenza) non determina
un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni.
Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione, durante il periodo di sospensione (o dell’allungamento del termine di scadenza), le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e “in bonis” devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Pertanto, nell’intero periodo di efficacia della sospensione e/o dell’allungamento del termine della scadenza le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento.
6. Analizzando l'Esempio allegato all'Accordo, al punto 3. primo capoverso si specifica tra le condizioni necessarie alla PMI per poter richiedere la sospensione quella di essere in bonis e in particolare, alla data di presentazione della domanda, di non avere esposizioni " ... scadute e/o sconfinate deteriorate", " ... scadute e/o sconfinate non deteriorate": in sostanza a ns avviso per poter beneficiare della sospensione, non devono essere presenti sconfinamenti o scaduti di qualsiasi importo ancorché siano sporadici e non ripetitivi.
Quanto riportato tra virgolette, riprendendolo dal punto 3 dell’esempio, si riferisce alla condizione che l’impresa deve possedere alla data del 30 settembre. Relativamente alla posizione al momento della presentazione della richiesta, l’esempio (e l’Avviso stesso) si limita a precisare che l’impresa non deve avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso. In sostanza, i requisiti che l’impresa deve possedere alla data del 30 settembre sono più stringenti di quelli che, invece, devono esistere alla data di presentazione della richiesta, ciò in quanto l’Avviso intende venire incontro alle imprese “con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziaria finanziarie temporanee.”. La banca, quindi, dovrà valutare caso per caso se esistono i presupposti per la continuità aziendale anche in presenza di sconfinamenti o scaduti, soprattutto se sporadici e non ripetitivi.
7. I clienti che contrattualizzano un mutuo od un anticipo dopo l'adesione formale all'accordo rientrano nella fattispecie dei clienti che possono adire ai benefici previsti dall'avviso comune?
Nella premessa e obiettivi dell’Avviso comune è precisato che la contrazione del Prodotto Interno lordo reale crea tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in taluni casi aggravata dall’allungamento dei tempi d’incasso dei crediti e che ciò può “generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un ambito economico diverso”. Quindi, vengono evidenziati gli obiettivi dell’Avviso comune. Il successivo Punto 4, primo bullet, precisa espressamente che sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento delle rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso comune, quindi, in essere alla data del 3 agosto 2009.
Per quanto riguarda, invece, l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti, l’Avviso comune non specifica che si debba trattare di finanziamenti in essere alla data
Per quanto riguarda, invece, l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti, l’Avviso comune non specifica che si debba trattare di finanziamenti in essere alla data