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AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI INDICE

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Academic year: 2022

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AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI

Dalla data di sottoscrizione dell’Avviso al 15 settembre, sono state fornite 271 risposte scritte, di cui 157 alle Banche e 114 a soggetti diversi (clienti, Associazioni, etc). Di seguito sono riportate le più significative.

INDICE Parte I - Quesiti posti dalle banche

Sezione A - Operazioni ammesse pag. 2 A1 – Operazioni a medio/lungo termine pag. 2 A2 – Operazioni di leasing pag. 17 A3 – Operazioni a breve termine pag. 17

Sezione B - Imprese ammissibili pag. 28

Sezione C - Condizioni pag. 32

Sezione D - Operazioni per i processi di ricapitalizzazione pag. 38

Sezione E - Ulteriori questioni pag. 39

Parte II - Quesiti posti da soggetti diversi

Sezione A - Operazioni ammesse pag. 42 A1 – Operazioni a medio/lungo termine pag. 42

A2 – Operazioni di leasing pag. 46 A3 – Operazioni a breve termine pag. 47

Sezione B - Imprese ammissibili pag. 49

Sezione C - Condizioni pag. 53

Sezione D - Operazioni per i processi di ricapitalizzazione pag. 57

Sezione E - Ulteriori questioni pag. 58

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Parte I - QUESITI POSTI DALLE BANCHE

A) – Operazioni ammesse

A1 – Operazioni a medio/lungo termine

1. Siamo a chiedere un'informazione circa l'applicazione della previsione dell'Accordo circa la sospensione del pagamento della quota capitale per un periodo massimo di 1 anno.

Sulla base dell'esempio del piano di ammortamento che pubblicate nel materiale informativo, potete confermarci che:

- il pagamento della quota capitale non calcolata nel periodo di sospensione viene spostato alla fine del normale piano di ammortamento;

- che su tale quota capitale spostata vengono calcolati gli interessi al tasso contrattuale;

- durante il periodo di sospensione e negli anni successivi sino alla scadenza originaria, il piano di ammortamento iniziale viene mantenuto inalterato, considerando la quota capitale pagata ai fini della decurtazione del capitale residuo.

Esempio: Sospensione alla rata 6

La quota capitale di € 10.147 viene posizionata alla rata 11 (nuova), su cui il cliente pagherà interessi pari al 5% per un anno

Il cliente paga gli interessi per € 2.803

Il debito residuo, prima della rata 7, come da piano originale, resta di € 45.922

Proviamo a fare un riepilogo:

1) Interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione: verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione senza l’abbattimento, durante il periodo di sospensione, del debito residuo stesso. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata. Per i finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di “sospensione/preammortamento”, gli interessi mensili verranno determinati in funzione della variazione del tasso (mensile/bimestrale/trimestrale ecc…), secondo le regole previste dai contratti originari.

2) “Traslazione” delle quote capitali sospese: le quote capitali previste dai piani originari interessate dalla sospensione, non verranno “accodate” dopo l’ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente.

Pertanto, se la sospensione avviene dopo il pagamento della quinta rata e, per semplicità, immaginiamo sospesa solo la quota capitale della sesta e della settima rata, la quota capitale di € 10.147 viene posizionata alla rata 8. Per comodità, si confronti l’esempio sottostante:

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Piano di ammortamento originario

Rata (numero)

Rata (euro)

debito residuo Euro 100.000

quota interessi (euro) quota capitale (euro)

1 12.950 92.050 5.000 7.950

2 12.950 83.702 4.602 8.348

3 12.950 74.936 4.185 8.765

4 12.950 65.733 3.747 9.204

5 12.950 56.069 3.287 9.664

6 12.950 45.992 2.803 10.147

7 12.950 35.267 2.296 10.654

8 12.950 24.080 1.763 11.187

9 12.950 12.334 1.204 11.746

10 12.950 __ 617 12.334

Piano di ammortamento con sospensione

Rata (numero)

Rata (euro)

debito residuo Euro 100.000

quota interessi (euro) quota capitale (euro)

1 12.950 92.050 5.000 7.950

2 12.950 83.702 4.602 8.348

3 12.950 74.936 4.185 8.765

4 12.950 65.733 3.747 9.204

5 12.950 56.069 3.287 9.664

6 2.803 56.069 2.803 sospesa

7 2.803 56.069 2.803 sospesa

8 12.950 45.922 2.803 10.147

9 12.950 35.267 2.296 10.654

10 12.950 24.080 1.763 11.187 11 12.950 12.334 1.204 11.746

12 12.950 __ 617 12.334

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2. Interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione: verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione senza l’abbattimento, durante il periodo di sospensione, del debito residuo stesso. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata. Per i finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di

“sospensione/preammortamento”, gli interessi mensili verranno determinati in funzione della variazione del tasso (mensile/bimestrale/trimestrale ecc…), secondo le regole previste dai contratti originari.

Il procedimento descritto è corretto.

3. “Traslazione” delle quote capitali sospese: le quote capitali previste dai piani originari interessate dalla sospensione, non verranno “accodate” dopo l’ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitali che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente.

Il procedimento descritto è corretto.

4. Durata del periodo di sospensione in presenza di rate “non pagate”: le rate insolute verranno computate nel calcolo del periodo di sospensione che non può quindi essere superiore a 12 mesi (esempio: nel caso di un finanziamento, con rateizzazione mensile, con n. 3 rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi).

Sì è corretto, infatti, l'Avviso comune prevede - al punto 4, secondo paragrafo - che la sospensione possa essere applicata anche in presenza di rate scadute, non pagate o pagate parzialmente, da non più di 180 gg alla data di presentazione della domanda.

Va, peraltro, segnalato che, previo accordo con il cliente che lo ritenga effettivamente più conveniente, è possibile anche far decorrere la sospensione dalla prima scadenza utile e concordare con il cliente la gestione delle rate arretrate. In tal caso, la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'Avviso comune.

5. Sospensione dei finanziamenti con rate “non pagate”. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3), e quindi nella situazione di imprese già in arretrato che si troverebbero a far fronte ad un impegno finanziario "importante" alla scadenza della "sospensione", potrebbe rientrare nell'Accordo una eventuale rinegoziazione del finanziamento accordando comunque un periodo di preammortamento di dodici mesi, incluso il periodo delle rate non pagate, e la ripianificazione del capitale comprensivo dell'arretrato? Detta operazione ovviamente avverrà previo accordo con le imprese medesime e per quanto attiene agli interessi già maturati e l'eventuale mora, occorrerebbe concordare con le imprese la corresponsione degli stessi nel periodo di sospensione. La Banca potrà valutare, di volta in volta, l'eventuale ricorso al perfezionamento con atto pubblico.

Si ritiene che la proposta sia condivisibile e inquadrabile tra quelle migliorative di quanto previsto nell’Avviso stesso. Per quanto riguarda le modalità di perfezionamento della rinegoziazione la Banca valuterà quali formalità adottare. Peraltro, quanto previsto dal punto 5.2 potrà applicarsi, ai fini del rimborso di spese vive, solo nel caso in cui il ricorso ad atto

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pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non a una scelta di policy aziendale.

6. Mutui cartolarizzati: quali sono gli orientamenti delle agenzie di rating in materia?

Anche le società veicolo devono aderire all’Accordo?

Considerato che all'avviso comune possono aderire solo le banche, nel caso di crediti cartolarizzati la società veicolo non potrà aderire all’Accordo e la banca cedente potrà farsi carico della sospensione facendo sì che la società veicolo riceva l'intero importo della rata dovuta.

Si osserva che il nuovo credito concesso dalla banca a seguito della sospensione non è assistito dalle medesime garanzie che assistevano eventualmente il credito della spv in quanto credito vantato da soggetto diverso da quello titolare del credito originario. Ovviamente la banca può riacquistare il credito dall'spv divenendo creditore del mutuo e provvedere poi alla sospensione.

7. Mutui con fondi BEI: trattandosi di mutui a quali viene applicato un tasso di favore rispetto al mercato, devono essere considerati come mutui “agevolati” e quindi non rientrare nell’ambito dell’Accordo?

L’esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l’agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.

8. Procedura per la sospensione temporanea del pagamento delle rate (Mutui a ML/T)

E’ corretto dire che la sospensione equivale alla concessione di un preammortamento?

La procedura non è applicabile per i crediti cartolarizzati.

Di fatto la sospensione determina una fase di preammortamento. I crediti cartolarizzati non sono di principio esclusi dall’ambito applicativo. La banca dovrà attivarsi e porre in essere tutte le attività che possano consentirle di dare esito positivo alla richiesta dell’impresa. Comunque le singole banche potranno valutare specifici casi od eventualmente attivarsi nei confronti della società veicolo.

9. L'Avviso comune prevede - al punto 4, secondo paragrafo - che la sospensione possa essere applicata anche in presenza di rate scadute, non pagate o pagate parzialmente, da non più di 180 gg alla data di presentazione della domanda.

Da un punto di vista applicativo è praticabile la seguente opzione:

1) includere nel provvedimento sospensivo anche le rate scadute impagate al momento della presentazione della domanda;

2) non includerle, facendo decorrere la sospensione a partire dalla prima rata utile in scadenza.

Entrambe le soluzioni presentano, da un punto di vista applicativo, problematiche di vario tipo.

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Nel primo caso le condizioni di sospensione prevederebbero un recupero immediato, a carico del debitore, della quota interessi arretrata (comprensiva delle more), una traslazione operativa del piano di ammortamento con efficacia retroattiva, rettifiche retroattive sulle segnalazioni contabili interne di mora e rate impagate, particolarmente delicate se coincidenti con le scadenze trimestrali e annuali).

La seconda soluzione ammetterebbe, dalla data di avvio della sospensione, la presenza di rate arretrate il cui permanere nel tempo non dovrebbe portare agli automatismi di default normalmente insiti nei sistemi di controllo del rischio di credito. E' pur vero che la gestione dei pagamenti pregressi può essere inserita come elemento negoziale con il cliente beneficiario della sospensione dei debiti futuri.

In tale contesto le valutazioni ci portano a preferire la seconda soluzione.

Si ritiene che la soluzione 2 possa essere adottata soltanto previo accordo con il cliente che la ritenga effettivamente più conveniente. In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'Avviso comune.

10. Le operazioni di mutuo, ipotecari e non ipotecari di qualunque specie essi siano, ammissibili al beneficio sospensivo, devono intendersi esclusivamente quelle con durata originaria da cinque anni in su, restando quindi escluse quelle con durata originaria inferiore?

Il Punto 2 dell’Avviso comune, nello specificare le operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’Avviso stesso, fa riferimento in generale alle operazioni di mutuo. Il successivo Punto 4, nell’indicare la procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate, precisa espressamente trattarsi di “finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)”. Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie, rientrano tutte nell’ambito applicativo dell’Avviso comune purché non si riferiscano a finanziamenti a breve termine. Poiché è principio indiscusso nella legislazione e nella prassi bancaria che “per operazioni a breve termine” s’intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi, ne consegue che i mutui aventi durata da 18 mesi e un giorno in sù rientrano tutti nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.

11. Nell'ambito delle operazioni a M/L che prevedono una agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale, è corretto ritenere che rientrano anche le operazioni ARTIGIANCASSA?

Sì, è corretto, i finanziamenti assistiti da contributi in conto interessi erogati da ARTIGIANCASSA sono esclusi dall’ambito applicativo dell’Avviso comune.

12. Dall'analisi del testo integrale dell'Accordo non risulta specificato a ns avviso in modo chiaro, che la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano comporteranno lo spostamento della data di scadenza finale del finanziamento di 12 mesi: riteniamo che il beneficio economico-finanziario per le PMI per poter essere percepito come tale debba consistere nella concessione di in una sorta di periodo di pre-ammortamento alle aziende che ne facciano richiesta, con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi.

Confermiamo che la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano di ammortamento comportano lo spostamento della scadenza finale di 12 mesi e che ciò viene realizzato attraverso la concessione di una sorta di preammortamento con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi.

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13. Dall'accordo sono esclusi i mutui richiesti per finalità non aziendali (ad esempio mutui per prima abitazione)?

Il Punto 2 dell’Avviso Comune, nell’elencare le operazioni ammesse, individua i mutui, ipotecari e non, senza specificare la finalità per la quale il contratto di mutuo è stato stipulato. Dal punto di vista teorico, quindi, si dovrebbe ritenere che tutti i mutui sono ammessi alla sospensione, senza verificare la finalità per la quale sono stati contratti. Tuttavia, se si dà rilievo alle premesse e agli obiettivi dell’Avviso comune, si comprende come tutto riguardi, invece, le piccole e medie imprese e l’esercizio della loro attività. Pertanto, si ritiene che quando negli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell’esercizio dell’attività d’impresa e per la gestione aziendale, si è in presenza di fattispecie non comprese nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.

14. Rif. Punto 4 sub 2 “per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute ...”

Si chiede conferma che in presenza di rate impagate, la sospensione in linea capitale, con traslazione di dodici mesi del piano di rimborso, decorra dalla prima rata impagata e quindi la sospensione ha, di fatto, decorrenza retroattiva?

Oppure la sospensione ha valore dalla data di richiesta per i dodici mesi successivi, congelando di fatto il debito impagato pregresso?

Si conferma che in presenza di rate non pagate, la sospensione in linea capitale, con traslazione di dodici mesi del piano di rimborso, decorre dalla prima rata non pagata e, quindi, la sospensione di fatto è retroattiva e ha sempre una durata fino a 12 mesi complessivamente.

15. Rif. Punto 4 sub 1 “sono esclusi i finanziamenti ... con agevolazione pubblica”

Si chiede conferma che l’esclusione non è riferita ai soli finanziamenti con contributo in conto interessi e/o in conto capitale ma anche a tipologie agevolate o comunque assimilabili per le quali la banca ha precisi vincoli convenzionali con enti terzi che ne condizionano la discrezionalità e gli eventuali impatti di natura fiscale in caso di originaria esenzione da imposta sostitutiva (es. finanziamenti con provviste di terzi, BEI, Finanziarie Regionali, Finanziamenti assistiti da garanzie di Enti Terzi es. Fondo garanzia legge 662, SACE, SGFA)?

L’esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l’agevolazione è costituita da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.

16. Rif. Punto 4 sub 1 “sono esclusi i finanziamenti...”

Si chiede conferma che i finanziamenti cartolarizzati siano esclusi dalla possibilità di sospensione?

E’ stato valutato l’impatto di questa casistica?

La casistica è stata considerata e non è stato ritenuto di escluderla dalla sospensione.

Pertanto, la banca dovrà valutare caso per caso ed eventualmente attivarsi nei modi più opportuni per poter dare esito positivo alla richiesta dell’impresa.

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17. Quesito su interessi di mora

1) Per quanto forse scontato (come parrebbe anche in coerenza al principio di cui al punto 4.4 per cui “Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie” e alla luce di alcune FAQ che hanno più volte ribadito la completa continuità delle condizioni contrattuali previgenti per gli elementi non interessati dall’Avviso), si chiede conferma, con riferimento al punto 5.1 dell’Avviso, che per i finanziamenti a MLT l’esenzione dagli interessi di mora per il periodo di sospensione è riferita alle sole quote capitale delle rate sospese e differite per 1 anno. Di conseguenza, nell’eventualità di mancato pagamento alle scadenze contrattuali delle rate di soli interessi a seguito della sospensione delle quote capitale è applicabile come di consueto la mora contrattuale.

Si condivide quanto prospettato a proposito degli interessi di mora e cioè che l’esenzione riguarda soltanto le quote di capitale sospese. Ovviamente, l’applicazione di trattamenti più favorevoli al cliente rientrerebbero nel Punto 10, secondo bullet, dell’Avviso comune.

18. In presenza di rate impagate e decorrenza retroattiva della sospensione dalla scadenza della prima rata insoluta, la Banca rideterminerebbe la mora contrattuale dovuta sulle rate già scadute, ricalcolandola naturalmente al netto delle quote capitale.

Resterebbe impregiudicata, ovviamente, la possibilità per le Imprese richiedenti, qualora ritenuto dalle stesse preferibile, di scegliere di pagare integralmente una o più rate insolute per fruire di un periodo di sospensione più lungo (fermi i 12 mesi dalla decorrenza della sospensione) dalla data di effettivo perfezionamento dell’operazione.

Si conferma che l’impresa richiedente, che lo ritenga effettivamente più conveniente, può scegliere di pagare integralmente una o più rate precedenti insolute e far decorrere la sospensione dalla data della richiesta, fruendo comunque di un periodo di dodici mesi di sospensione . In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'Avviso comune.

19. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: per “traslazione” del piano di ammortamento è corretto intendere che la quota capitale non pagata nel periodo di sospensione va sommata, già a partire dalla scadenza dello stesso periodo di sospensione e per tutte le rate seguenti, al restante debito residuo in linea capitale con ciò determinando un ricalcolo complessivo del piano di ammortamento (con effetto anche sull’importo delle rate successive)?

La quota capitale non pagata nel periodo di sospensione va sommata al restante debito in linea capitale e ciò comporta una “traslazione” del piano di ammortamento.

20. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto affermare che, nel caso in cui il mutuo, avente ad es. periodicità di rimborso mensile, presenti 5 rate pregresse scadute ed impagate (parzialmente o totalmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere deve intendersi riferita solo alle successive 7, con ciò rispettando il limite dei 12 mesi di sospensiva ? Oppure il termine di 12 mesi decorre invariabilmente a partire dal momento della domanda (di fatto estendendo l’effetto di moratoria ad un periodo di tempo maggiore, alla luce dell’inclusione anche delle pregresse rate scadute e non pagate)?

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E’ corretto affermare che, nel caso di mutuo avente periodicità mensile, presenti 5 rate pregresse scadute e non pagate (totalmente o parzialmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere deve intendersi riferita solo alle successive 7 (totale 12 mesi).

21. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: nel caso in cui la corretta interpretazione al punto b) che precede fosse la prima esposta, è corretto affermare che, sempre nel caso in cui il mutuo, avente ad es. periodicità di rimborso mensile, presenti 5 rate pregresse scadute ed impagate (parzialmente o totalmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere può intendersi riferita solo ad alcune di tali rate scadute e non tutte (ad esempio, solo a 3 su 5, più le 9 successive alla domanda, sempre rispettando nel complesso il limite dei 12 mesi di sospensiva)?

E’ corretto.

22. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto ritenere che la quota interessi delle rate comprese nel periodo di sospensiva (per cui viene traslata la sola quota capitale) possa subire modifiche al variare del parametro di riferimento (ad es.

Euribor, tasso BCE)?

La sospensione riguarda soltanto la quota capitale. Per quanto riguarda gli interessi resta valido quanto contrattualmente concordato prima della richiesta di sospensione, pertanto, se varia il parametro di riferimento a suo tempo concordato gli interessi dovuti ne resteranno influenzati.

23. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto affermare che, trattandosi di slittamento della sola quota capitale, le spese contrattualmente previste sulle rate scadenti nel periodo di sospensione (ad es. spese di incasso rata) vadano comunque corrisposte dal mutuatario alle scadenze originarie ? E’ corretto ritenere che tali spese possono essere applicate anche in relazione all’incasso delle rate aggiunte a seguito della traslazione (di fatto, l’attività amministrativa si ripete ad ogni scadenza di pagamento, sia esso limitato alla sola quota capitale o interessi) ?

Nell’Avviso comune è precisato che per le operazioni di sospensione delle rate per quanto riguarda il capitale e quelle di allungamento dei termini di scadenza non possono comportare l’addebitamento di nuovi o maggiori oneri, salvo le spese pagate a terzi e documentate.

Restano, invece, dovute, unitamente agli interessi, le spese e gli oneri già concordati prima della richiesta di sospensione del pagamento del capitale. Ugualmente, sulle rate aggiunte a seguito della traslazione si renderanno dovute le spese contrattualmente concordate prima della richiesta di sospensione.

24. Punto 4 dell’ “Avviso” – Procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate – Finanziamenti a M/L termine

a) Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: rientrano nel perimetro dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quelli le cui rate siano rappresentate da effetti cambiari?

b) Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: rientrano nel perimetro dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quelli che sono stati concessi a controparti classificate nello stato di “Incaglio” in attuazione di piani di rientro con le stesse concordati?

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a) Il Punto 2 dell’Avviso comune identifica per la sospensione di dodici mesi non tutti i finanziamenti, ma soltanto i mutui, ipotecari e non ipotecari.

b) Il Punto 3 dell’Avviso comune ammette alle operazioni di cui al Punto 2 le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” ed esclude quelle che alla data di presentazione della domanda hanno posizioni “in sofferenza” o “ristrutturate” o con procedure esecutive in corso. Il successivo Punto 4 precisa che le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Da ciò discende che, in linea di massima, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione anche quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di “incaglio”. La Banca, poi, verificherà caso per caso se è possibile accordare la sospensione di cui all’Avviso comune.

25. E’ corretto ritenere inclusi nel perimetro dell’Avviso Comune anche i finanziamenti con provviste di soggetti terzi aventi natura pubblica (ad es. BEI, Finanziarie Regionali)?

Si, è corretto, infatti, l’esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l’agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.

26. In merito alla sospensione del pagamento delle quote capitale riportata nell’art.

4 vorremmo avere chiarimenti su cosa si intende quando si parla di traslazione del piano di ammortamento per il periodo analogo. In pratica:

a) nel periodo di sospensione si pagano le quote interessi come determinate nel piano originario oppure ricalcolate sul nuovo montante (es. in caso di tasso fisso nr.

max 12 rate di quote interessi costanti);

b) terminata la sospensione le quote capitale accodate si pagano a tasso zero oppure maturano interessi come si potrebbe interpretare dall’art. 4 cap. 5 laddove si dice che le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità

E’ possibile avere qualche esemplificazione pratica con piani di ammortamento ante e post sospensione?

La sospensione, nel caso di presenza di rate arretrate, deve intendersi efficace a partire dalla data arretrata più lontana e per 12 mesi complessivi oppure 12 mesi più il periodo in arretrato?

Per tutto il periodo di sospensione si pagano gli interessi relativi alla prima rata sospesa, infatti, la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano di ammortamento comportano lo spostamento della scadenza finale di 12 mesi e ciò viene realizzato attraverso la concessione di una sorta di preammortamento con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi. Conseguentemente, la rate di capitale sospese maturano interessi. Nell’apposita sezione del sito dell’ABI, intitolata “Avviso comune – Sospensione debiti PMI” è contenuto un esempio.

In presenza di rate arretrate la sospensione s’intende efficace retroattivamente e, quindi, la sospensione è sempre di 12 mesi.

27. Come ci si deve comportare in presenza di finanziamenti cartolarizzati? Le operazioni di cartolarizzazione che ci riguardano da vicino, non prevedono la

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possibilità di sospendere la quota capitale e posticiparne la scadenza; le banche del gruppo non sono più titolari del credito e non avrebbero quindi titolo per aderire all'Avviso comune, limitatamente ai finanziamenti cartolarizzati.

La casistica è stata considerata e non è stato possibile escluderla dalla sospensione. Pertanto, la banca dovrà valutare caso per caso ed eventualmente attivarsi nei modi più opportuni per poter dare esito positivo alla richiesta dell’impresa.

28. Si dovrà quindi ipotizzare, per i finanziamenti cartolarizzati la possibilità che la società veicolo riceva l'intero importo della rata, e che la parte sospesa (quota capitale) gravi sulla banca?

Considerato che all'avviso comune possono aderire solo le banche, nel caso di crediti cartolarizzati la società veicolo non potrà aderire formalmente e la banca cedente potrà farsi carico della sospensione facendo sì che la società veicolo riceva l'intero importo della rata dovuta.

29. Ci confermate che l'eventuale importo sospeso sarà anch'esso coperto dalle garanzie che assistono l'operazione, in considerazione del fatto che il titolo è sempre il mutuo originario e che l'importo sospeso rappresenta, di fatto, un dato contabile?

Si osserva che il nuovo credito concesso dalla banca a seguito della sospensione non è assistito dalle medesime garanzie che assistevano eventualmente il credito della spv in quanto credito vantato da soggetto diverso da quello titolare del credito originario. Ovviamente la banca può riacquistare il credito dall'spv divenendo creditore del mutuo e provvedere poi alla sospensione

30. Parliamo di finanziamenti cartolarizzati.

Abbiamo preso nota che per soddisfare il credito della società veicolo il pagamento della quota capitale dovrà essere effettuato della banca e che il credito così sorto non sarà assistito da garanzia ipotecaria. Tale forma di intervento assumerà quindi le caratteristiche di un finanziamento nuovo di tipo chirografario. Per rispettare lo spirito dell’accordo penso non sussistano problemi nell’applicare le stesse condizioni economiche praticate sul finanziamento originario.

Il nostro dubbio risiede nelle modalità di rimborso. Non essendo una forma prevista specificatamente nell’accordo, ritiene sia possibile applicare una delle seguenti modalità?

- Rientro totale bullet allo scadere del periodo di sospensione pagamento rate.

- Piano di ammortamento con decorrenza fine periodo sospensione con durata concordata con il cliente (es. 24 / 36 / 60 mesi)

Oppure ritiene debbano esistere delle forme comunque vincolanti?

Si ritiene che la circostanza che il mutuo sia stato cartolarizzato non dovrebbe comportare effetti penalizzanti per l’impresa. Pertanto, il rimborso del capitale sospeso dovrebbe avvenire secondo modalità che assicurino l'equivalenza finanziaria rispetto al caso normale, nel quale la sospensione sia realizzata con lo slittamento del piano di ammortamento di 12 mesi in avanti (con corresponsione in tale periodo dei soli interessi sul capitale residuo). E' inoltre necessario che l'impresa non si trovi a dover ammortizzare contemporaneamente il mutuo originario e il nuovo finanziamento. Da questo punto di vista appare preferibile la soluzione 2 proposta, ammortizzando di regola il nuovo finanziamento al termine del rimborso del mutuo originario con la stessa cadenza rateale.

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31. Essendo stato chiarito che il "mero finanziamento in forma diversa dal mutuo non entra nell’ambito applicativo dell’Avviso comune, vi chiediamo se è corretto ritenere esclusi dall'accesso ai benefici sospensivi i finanziamenti concessi ai sensi di specifiche convenzioni del tipo "CONFIDI", che sono assistiti da effetti a maggior garanzia (unico effetto ovvero tanti effetti per quante sono le rate di rimborso), la cui durata tra l'altro può essere anche inferiore a 5 anni.

Come già precisato, nell’ambito applicativo dell’Avviso comune rientrano tutti i finanziamenti a medio e lungo termine ipotecari e non, ed anche quelli per i quali la banca ha limiti convenzionali con terzi che ne condizionano la discrezionalità. In pratica, ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento (cfr. articolo 1813 del codice civile) e che il finanziamento non sia a breve termine. Sono esclusi i finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l’agevolazione è costituita da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione.

32. Si pongono i seguenti quesiti:

a) l’Accordo si applica anche alle posizioni “in incaglio” (come potrebbe far pensare l’esempio n. 4 lett. b), ultima parte del documento ABI); in particolare, se la risposta dovesse essere positiva, le posizioni prima segnalate a Banca d’Italia “in incaglio” andrebbero rimesse in bonis?

b) In caso di rate di mutuo impagate, nella sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, debbono essere conteggiate anche le stesse rate impagate? Per esempio sussistono 5 rate impagate: la moratoria sarà 5+7 o 5+12?

Quanto al quesito b), la risposta è contenuta nel documento FAQ, disponibile sul sito dell’ABI (www.abi.it); si rinvia alla Parte I, sezione A1, punti nn. 4, 9, 14 e 20 per la domanda c).

Quanto alla domanda a), è da tenere presente che sono indicate nell’Avviso come ammissibili alle operazioni ivi previste le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o in “sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso ( Punto 3, bullet 2 dell’Avviso comune). Da ciò discende che in linea di massima rientrano nel perimetro di applicazione delle operazioni di cui all’Avviso comune le posizioni che, successivamente al 30 settembre 2008, sono state classificate ad

“incaglio” (si veda sul punto quanto indicato nel predetto documento FAQ, parte I, sezione B, punto 2). Ciò, peraltro, non comporta che tale posizione – a seguito dell’applicazione delle operazioni previste dall’Avviso comune - vada rimessa in “bonis”.

33. Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento delle rate già scadute. In particolare rispetto all’ipotesi di un’impresa che ha 5 rate insolute (ad esempio mensili dentro i 180 gg) e ha presentato la domanda, la sospensione è retroattiva? Il considerare le rate scadute all’interno delle “rate sospese” è una facoltà oppure un dovere?

Per il primo quesito, si rinvia documento FAQ, disponibile sul sito dell’ABI (www.abi.it): in particolare alla Parte I, Sezione A1, punti nn. 14, 20 nonché 4. Relativamente alla seconda, domanda va tenuto presente che è necessario considerare all’interno delle rate “sospese” le rate già scadute da non più di 180 giorni prima della data di presentazione della domanda di sospensione. Una diversa soluzione potrà essere adottata solo previo accordo con il cliente che ritenga la soluzione stessa effettivamente più conveniente. In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell’Avviso comune.

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34. Si chiede un’interpretazione circa l’applicabilità dell’Accordo nei seguenti casi specifici:

1) Operazioni di mutuo senza un piano di ammortamento predefinito, con riferimento a due macro casistiche:

-- finanziamenti con rimborso capitale interamente a scadenza (bullet), nel caso in cui, ovviamente, la scadenza finale del finanziamento è ricompresa nell’anno di sospensione ai sensi dell’Accordo;

-- finanziamenti che, ancorché stipulati per il tramite di contratto di finanziamento a medio-lungo termine, prevedono tiraggi e riversaggi periodici parziali o integrali dell’importo accordato, la cui fattispecie tecnica è assimilabile a linee di credito stand by e/o hot-money.

In merito alla domanda n. 1, per la prima parte, relativamente ai finanziamenti cd “bullet”, occorre richiamare il punto 4 primo bullet dell'Avviso comune che assoggetta a sospensione il rimborso della quota capitale delle rate dei mutui, nonché il punto 10 del medesimo Avviso per cui la domanda di sospensione può essere presentata fino al 30 giugno 2010. Ne segue che se entro quest'ultima data deve avvenire il rimborso della quota capitale del mutuo, anche se prevista in un'unica soluzione a scadenza del mutuo, il finanziamento in parola rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso comune. Si segnala per completezza che i finanziamenti in parola a breve termine, quindi con durata non superiore a 18 mesi, sono esclusi dall'ambito applicativo dell'Avviso.

Quanto alla seconda parte della domanda n. 1 si segnala che il Punto 1 dell’Avviso comune, nello specificare le operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’Avviso, fa riferimento in generale alle operazioni di mutuo, da intendersi quali finanziamenti bancari a medio e lungo termine (così il Punto 4 dell’Avviso comune). Pertanto le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie, rientrano tutte nell’ambito applicativo dell’Avviso comune purchè non si riferiscano a finanziamenti a breve termine (cfr. il documento FAQ, disponibile sul sito dell’ABI (www.abi.it) parte I, sezione A1, punto 10.

35. La nostra Banca ha già posto in essere una facilitazione che prevede la sospensione della quota capitale per un massimo di 12 mesi con facolta’ di revoca da parte del beneficiario. Nel caso la PMI intenda avvalersi della sospensione di cui all’avviso comune, revocando quanto precedentemente concesso dalla Banca, è corretto:

- tenere conto delle rate precedentemente sospese con la facilitazione concessa dalla Banca e quindi decurtare il periodo per cui si sovrappongono (es. 5 mesi facilitazione della banca + 7 mesi Avviso Comune?

E inoltre - i due periodi di agevolazione possono coesistere come sommatoria di periodo (quindi 12 + 12 mesi)?

In via preliminare va precisato che le due forme di sospensione del pagamento delle rate di mutuo sopra indicate, quella cioè già in atto su offerta della vostra banca, da un lato, e quella prevista dall’Avviso comune, dall’altro, possono trovare entrambe applicazione nel periodo di ammortamento del mutuo, nel senso che, qualora il mutuatario non eserciti la facoltà di revoca della prima forma di sospensione, potrà avvantaggiarsi di quest’ultima per l’intero periodo per il quale è stata concessa (pari nel massimo a 12 mesi) ed alla scadenza potrà essere ammesso alla sospensione ivi prevista.

Quest’ultima sospensione inoltre potrà essere richiesta con immediata applicazione, una volta giunta a scadenza la facilitazione attualmente in atto ovvero potrà essere richiesta successivamente, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda relativa alla sospensione prevista dall’Avviso comune è il 30 giugno 2009.

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Nel caso in cui la PMI intenda revocare la facilitazione in atto con la vostra banca con contestuale richiesta di ammissione ora per allora alla sospensione di cui all’Avviso comune, il periodo di sospensione usufruito in relazione alla prima facilitazione verrà decurtato dal periodo in cui opera la sospensione ai sensi dell’Avviso comune. Si rammenta al riguardo che la sospensione del pagamento delle rate prevista da detto Avviso si applica anche alle rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non piu’ di 180 giorni (Punto 4, secondo bullet).

Quindi, seguendo il caso da voi proposto, per cui il mutuatario ha già usufruito di 5 mesi di sospensione, la sospensione ai sensi dell’Avviso comune durerà 7 mesi. Resta fermo che la banca potrà prolungare detto ultimo periodo dichiarando di aver applicato condizioni migliorative al cliente ex Punto 10, secondo bullet dell’Avviso.

36. Se un mutuo in essere prevede già come opzione la sospensione della quota capitale, può usufruire dell’accordo?

L’aver previsto nel contratto di mutuo un’opzione, esercitatile dal mutuatario, di sospensione della quota capitale delle rate non costituisce elemento preclusivo per l’applicazione dell’Avviso comune. La PMI valuterà, pertanto, se avvalersi della sospensione contrattualmente prevista o effettuare la richiesta di sospensione della quota di capitale delle rate di mutuo di cui all’Avviso comune.

37. E’ corretto ritenere che gli interessi di mora non debbano essere conteggianti nel periodo di sospensione e pertanto esclusi dal calcolo del nuovo piano di ammortamento?

L’Avviso prevede, tra le operazioni a favore delle PMI, la sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate di mutuo sicchè in tale periodo, relativamente a questa parte del debito non possono essere conteggiati interessi di mora: cfr. sul punto il documento FAQ disponibile sul sito dell’ABI (www.abi.it) alla Parte I, sezione A1, n. 17. Ovviamente, l’applicazione di trattamenti piu’ favorevoli al cliente rientra nel Punto 10, secondo bullet, dell’Avviso comune.

38. E’ corretto includere i finanziamenti con fondi di terzi?Per tali si intendono alcune tipologie di finanziamento poste in essere prevalentemente da Enti Pubblici che forniscono alla Banca parte del capitale mutuato che viene rimborsato con piano di ammortamento autonomo per la quota Ente. L’Ente Pubblico può rifiutarsi di aderire alla sospensione e pertanto precludere la sospensione per la PMI? La sospensione può riguardare la sola quota banca?

In via generale non ricorrono presupposti impeditivi per applicare la sospensione in oggetto ai mutui con fondi di terzi (cfr. documento FAQ disponibile sul sito ABI, Parte I – Quesiti posti dalle banche – risposte a domande 15 e 25). Inoltre, qualora il finanziamento preveda piani di ammortamento autonomi, la banca può autonomamente consentire la sospensione per la quota parte di sua competenza. Se, invece, il piano di ammortamento è unico la banca dovrà valutare caso per caso, richiedendo eventualmente la partecipazione dell’ente pubblico alla sospensione.

39. Nel caso di finanziamenti, sia a breve termine che a medio termine, assistiti da garanzie dei Confidi, possono questi ultimi rifiutarsi di aderire e pertanto precludere la sospensione?

Si precisa anzitutto che la sospensione in oggetto riguarda i finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e non i finanziamenti a breve termine: cfr. il punto 31, della sezione A2, Parte I del citato documento FAQ. Nel caso il finanziamento sia assistito da garanzie dei

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Confidi, che non intendano concedere l’estensione della garanzia, la banca valuterà caso per caso verificando la possibilità di dar corso comunque alla richiesta della PMI. Merita comunque precisare che si è svolto un incontro di tutte le associazioni firmatarie dell’Avviso presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante il quale si è discusso anche di questo tema ed è stato stabilito che le associazioni imprenditoriali a cui fanno capo i Confidi devono adoperarsi affinché i Confidi stessi, sensibilizzati circa la rilevanza dell’operazione posta in essere con l’Avviso comune, si rendano disponibili ad allungare la garanzia per tutto il periodo coperto dalla sospensione.

40. E’ corretto includere i finanziamenti in pool? Solo quelli che prevedono un rimborso a m/l termine? E’ necessario che tutte le banche aderenti al pool abbiano aderito all’avviso comune oppure devono essere rispettate le decisioni previste all’uopo dalla Convenzione Interbancaria sottoscritta?

Fermo restando che la sospensione in oggetto riguarda le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di cui all’art. 1813 codice civile, per tali finanziamenti in quanto erogati in pool occorre verificare se la Convenzione di pool stipulata tra le banche abbia già affidato alla banca capofila la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate eventualmente richiesta dall’impresa. In tal caso detta banca, in attuazione di quanto previsto nella citata Convenzione, adotterà la relativa decisione, non condizionata all’eventuale mancata adesione all’Avviso comune di una delle banche facenti parte del pool. Nel caso in cui le banche non abbiano sin dall’origine delegato la banca capofila a tale decisione, quest’ultima verrà assunta dalle banche, in quanto aderenti all’Avviso comune, al momento della richiesta presentata dall’impresa.

41. E’ corretto interpretare che la sospensione della quota capitale può avvenire se il finanziamento alla data del 03.08.09 è già in ammortamento e quindi escludere tutti i mutui solo stipulati, ma non erogati, e quelli che alla citata data sono in preammortamento o erogati parzialmente questi ultimi riferentesi a sal in corso?

La data del 3 agosto 2009 è la data di entrata in vigore dell’Avviso comune (cfr. il Punto 10, bullet 1 dell’Avviso), da cui decorre la possibilità per la banca di aderirvi. Si rammenta inoltre che le banche che comunicano all’ABI l’adesione all’Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione stessa (cfr. il successivo bullet 3).

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento delle rate, per la parte di quota capitale, i finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) in essere alla data del 3 agosto 2009, data appunto della firma dell’Avviso comune (Punto 4, primo bullet dell’Avviso).

Come detto in precedenza, le domande di ammissione alle operazioni di sospensione possono essere presentate fino a 30 giugno 2010. Inoltre per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (Punto 4, secondo bullet).

In relazione a ciò non rientrano nell’ambito applicativo dell’Avviso i mutui non ancora erogati alla data del 3 agosto 2009, mentre vi rientrano quelli anche parzialmente erogati. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010 – con conseguente avvio dell’ammortamento del mutuo – ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell’impresa, il predetto mutuo rientra nell’ambito di applicazione dell’Avviso in parola. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010 il mutuo non rientra nell’ambito di applicazione dell’Avviso stesso, mancando a tale data l’avvio dell’ammortamento del mutuo e quindi l’obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento.

42. Se la PMI ha in essere 3 finanziamenti, può usufruire della sospensione della quota capitale su tutti e 3 i finanziamenti oppure operare una scelta? Altresì, è facoltà della Banca aderire solo per alcuni dei citati finanziamenti?

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La sospensione in parola si applica a tutti i finanziamenti per cui la stessa è richiesta dall’impresa, potendo ben verificarsi che quest’ultima ritenga effettivamente piu’ conveniente circoscrivere l’applicazione della sospensione solo ad alcuni dei finanziamenti in essere con la banca. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate

“in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto scritto da parte della stessa (Punto 6, bullet 3 dell’Avviso).

43. La sospensione deve essere di 12 mesi o anche di durata inferiore? Nel caso in cui la banca e il cliente si accordassero per una sospensione di durata inferiore ai 12 mesi (ad esempio 7 mesi) la banca è obbligata ad accettare un'ulteriore successiva richiesta di sospensione fino a complessivi 12 mesi (nel caso dell'esempio per altri 5 mesi)?

L’Avviso comune prevede al Punto 2, primo bullet, tra le operazioni oggetto dell’Avviso stesso, le operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo.

Si tratta di un termine convenzionalmente stabilito dai sottoscrittori dell’Avviso in favore delle imprese, che può essere ulteriormente ampliato nell’ambito delle iniziative migliorative poste in essere autonomamente dalla banca aderente, ai sensi del Punto 10, secondo bullet del medesimo Avviso.

La possibilità di concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi può ritenersi ammissibile nel caso in cui risponda ad una specifica esigenza della PMI e dunque quando sia esclusivamente a suo vantaggio. La sospensione inoltre può essere concessa in un’unica o più soluzioni, fermo restando in quest’ultimo caso che la banca è comunque tenuta al rispetto del principio della sana e prudente gestione di cui al Punto 6 dell’Avviso comune.

44. Un mutuo stipulato prima del 3 agosto 2009 ma in preammortamento, può rientrare nell'avviso comune?

Il punto 4 dell'Avviso comune prevede al primo bullet che "sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) in essere alla data della firma del presente avviso" e cioè al 3 agosto 2009. Inoltre il punto 10 del medesimo Avviso comune stabilisce che le domande per la sospensione del pagamento delle predette rate possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.

Ne discende che se il periodo di preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010 - con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo - ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte del mutuatario, il predetto mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso in parola.

Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010 il mutuo non rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso stesso, mancando a tale data l'avvio dell'ammortamento del mutuo e quindi dell'obbligo di rimborso della quota capitale del finanziamento.

45. Applicabilità dell'avviso ad un finanziamento con rimborso capitale interamente a scadenza (bullet).

Occorre richiamare il punto 4 primo bullet dell'Avviso comune che assoggetta a sospensione il rimborso della quota capitale delle rate dei mutui nonchè il punto 10 del medesimo Avviso per cui la domanda di sospensione può essere presentata fino al 30 giugno 2010. Ne segue che se entro quest'ultima data deve avvenire il rimborso della quota capitale del mutuo, anche se prevista in un'unica soluzione a scadenza del mutuo, il finanziamento in parola rientra nell'ambito di applicazione dell'Avviso comune.

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Si segnala per completezza che i finanziamenti in parola a breve termine, quindi con durata non superiore a 18 mesi, sono esclusi dall'ambito applicativo dell'Avviso.

46. Nel caso di mutui con provvista che permette di usufruire dell'esenzione dell'imposta sostitutiva, la traslazione di un anno farebbe perdere tale esenzione.

L'eventuale imposta sostitutiva è considerabile una spesa viva? oppure come non può essere fatta pagare tale imposta?

Il regime fiscale applicabile ad un rapporto va individuato al momento della stipula del contratto. E' pertanto in tale momento che occorre verificare se sussistono i presupposti per il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva. Eventuali sospensioni del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo successive al momento della stipula del contratto (quali ad esempio il ricorso alle previsioni contenute nell'Avviso comune) non inficiano il regime fiscale a suo tempo individuato.

Ai fini dell’individuazione del trattamento tributario da riservare ai finanziamenti della specie erogati dalle banche, assume infatti rilevanza la circostanza che per i predetti finanziamenti sia stata utilizzata, ad esempio, la provvista resa a tal fine disponibile dalla “CDP”. In sostanza, trattandosi di due rapporti negoziali (CDP – Banche da un lato, e Banche – PMI dall’altro), la durata del finanziamento erogato è svincolata dalla provvista messa a disposizione.

A2 – Operazioni di leasing

1. Rif. Punto 4 sub 1 “...operazioni di leasing finanziario....”

Si parla espressamente di leasing finanziario, il leasing operativo si intende escluso?

Sì, il leasing operativo non è compreso nell’ambito applicativo dell’Avviso comune.

2. In tema di sospensione canoni operazioni leasing mobiliare è corretto ritenere inclusi i contratti di targato nelle operazioni di leasing mobiliare ai fini della sospensione della quota capitale per 6 mesi ?

Si, è corretto.

A3 – Operazioni a breve termine

1. Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine con riferimento alle anticipazioni su crediti certi ed esigibili:

a) al fine di una corretta identificazione dei crediti “certi ed esigibili”, sarebbe necessario conoscere le forme tecniche da considerarsi rientranti nell’Accordo (es.

anticipazioni sbf del portafoglio commerciale – ri.ba, fatture, anticipazioni export);

b) si richiede inoltre di conoscere i presupposti e l’eventuale documentazione a fronte delle quali può essere concessa la proroga. Al fine del rispetto dell’Accordo è possibile richiedere detti documenti sia al creditore sia al debitore?

Per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'Avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per

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consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.

Peraltro, nel perimetro vanno compresi tutti i crediti certi - il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di esigibilità previsto dall’Avviso Comune non assume il vviso in parola deve essere intesa nel senso di “credito certo ed esclusivamente esigibile dalla banca che ha effettuato l’anticipazione”.

Per quanto riguarda i presupposti a fronte dei quali la banca può concedere l’allungamento della scadenza, sono i medesimi che consentono di concedere la sospensione (cfr. Avviso comune Punto 3). La documentazione da richiedere varierà a seconda della tipologia, ma in ogni caso si dovrà acquisire, ad esempio, prova dell’esistenza del credito e che, per effetto della concessione dell’anticipazione, possa essere richiesto solo dalla banca che ha effettuato l’anticipazione.

2. Il punto 4 dell’Avviso prevede che siano ammissibili alla sospensiva le quote capitale di rate di finanziamenti in essere alla data della firma dell’Avviso. La stessa previsione sembra non esserci per i crediti a breve. Ciò vuol dire che sono ammissibili all’allungamento i crediti in essere alla data di richiesta da parte del cliente e non ancora scaduti, e non quelli alla data del 3 agosto?

Inoltre, se il cliente richiede l’allungamento in una certa data e per determinati crediti, e le condizioni di difficoltà nella esazione si verificano in momenti successivi e per altri crediti, anche non in essere alla data di prima richiesta, la domanda può e/o deve essere reiterata?

Per quanto riguarda l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti, l’Avviso comune non specifica che si debba trattare di finanziamenti in essere alla data di sottoscrizione dell’Avviso stesso. La natura del credito a breve, che normalmente si esaurisce nell’arco di pochi mesi, è tale da far preferire, nel silenzio, appunto, dell’Avviso, una interpretazione ampia. Così si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo dell’Avviso comune non soltanto i crediti a breve già in essere alla data del 3 agosto 2009, ma tutti quelli concessi entro il 30 giugno 2010, termine ultimo per le imprese per richiedere l’applicazione dell’Avviso comune.

Inoltre, l’allungamento a 270 giorni può essere concesso in unica o più soluzioni.

La eventuale concessione di un allungamento del termine di scadenza superiore a 270 giorni costituirà una ipotesi migliorativa rispetto a quelle previste dall’Avviso comune (cfr. Punto 10 dell’Avviso, secondo bullet).

3. Sospensione dei debiti a breve termine per esigenze di cassa.

L’ambito applicativo prioritariamente individuato dal gruppo …. è circoscritto alle forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico Anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono pertanto ricompresi i crediti di natura finanziaria (esempio finanziamento all’importazione, anticipazioni su contratti)

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Per le operazioni a breve termine a pag. 2, par. 2, dell’Avviso è indicato che l’operazione di allungamento riguarda le “scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili”

In relazione a ciò, per quanto riguarda i finanziamenti all’importazione, tali finanziamenti sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Avviso in quanto, sebbene operazioni a breve termine, costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all’estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto (cfr. I fidi bancari, De Marchi-Vinci, Milano, 1985, pag. 212). Non si tratta pertanto di un’operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento a quest’ultimo per consentirgli il pagamento delle merci acquistate.

Anche le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti sono escluse dall’ambito di applicazione dell’Avviso in quanto – sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte – tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l’adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.

4. L’allungamento delle scadenze nei termini previsti s’intende applicabile sia ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda che alle nuove anticipazioni, fermo restando il termine ultimo del 30 giugno 2010 fissato dall’accordo.

Al quesito va data riposta positiva in quanto nell’Avviso non si rinvengono limitazioni temporali con riguardo alle operazioni a breve termine con scadenza determinata (a differenza di quanto stabilito per i finanziamenti a medio e lungo termine per cui la sospensione riguarda le rate in scadenza o già scadute, non pagate o solo parzialmente pagate, da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda: cfr. pag. 2 par. 4 dell’Avviso), fermo restando che la presentazione della domanda stessa può avvenire entro il 30 giugno 2010 (pag. 4, par. 10 dell’Avviso).

5. In relazione all'allungamento dei termini di pagamento sino a 270 gg., Vi chiediamo di farci sapere se i crediti certi ed esigibili oggetto di facilitazione, possono interessare anche quelli vantati nei confronti di Enti Pubblici o se questi sono esclusi?

In linea di principio non sono esclusi i crediti certi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti Pubblici. Si ricorda, tuttavia, che, come già chiarito rispondendo ad altri quesiti in materia di allungamento del termine di scadenza, per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'Avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti. In quest’ultimo caso, perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.

6. Relativamente alle operazioni di smobilizzo crediti, è stato precisato che l'allungamento sino a max 270 gg. può riguardare anche gli effetti.

A riguardo, tenuto conto che l'effetto è un titolo esecutivo, e che la scadenza riveste uno dei requisiti fondamentali per la relativa attivazione, come dovremmo comportarci e quali accorgimenti dovremmo osservare a fronte di richieste di

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allungamento, al fine di non ritrovarci nella situazione di "effetto fuori termine per il protesto"?

L’allungamento della scadenza del credito a breve termine in parola comporta una proroga della scadenza stessa. In relazione a ciò va prorogata anche la scadenza della cambiale di un periodo pari all’allungamento della scadenza concesso. Di norma la proroga della scadenza della cambiale, a seguito di apposito accordo tra le parti, si realizza non mediante l’annotazione del patto di rinvio della scadenza sulla cambiale, ma mediante l’emissione di una nuova cambiale che sostituisce la precedente e che è in tutto e per tutto uguale a quella, salvo che nella data di scadenza e nell’importo, che andrà aumentato degli interessi maturati nel periodo di allungamento (cfr. Pieri-Tridico, La cambiale, Torino, 1981, pag. 313). In tal caso, poiché il patto di rinnovo è extracartolare ed impegna pertanto solo gli stipulanti non potendo essere opposto al terzo portatore della cambiale, detto patto implica logicamente l’impegno a non mettere la cambiale, originariamente emessa, in circolazione ovvero a ritirarla in tempo utile prima della scadenza indicata nella stessa.

7. Si chiede: a) per "credito certo ed esigibile" si intende solo la CESSIONE DEL CREDITO (Anticipo Fatture, Sconto di Portafoglio) CON "NOTIFICA" E

"CONFERMA"?

b) la facoltà di allungamento può essere esercitata per più volte?

c) tale facoltà va esercitata solo entro i limiti del fido concesso?

a) Per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'Avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché –

sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa.

Nel perimetro vanno compresi tutti i crediti certi - il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di esigibilità previsto dall’Avviso Comune non assume il significato di “credito non soggetto a condizione” e dunque di “credito scaduto” ma mira solo a richiamare l’esigenza che tale credito – a seguito dell’anticipazione – potrà essere richiesto in pagamento soltanto dalla banca che abbia effettuato l’anticipazione stessa. Dunque, la frase dell’Avviso in parola deve essere intesa nel senso di “credito certo ed esclusivamente esigibile dalla banca che ha effettuato l’anticipazione”. Proprio l'accettazione della cessione da parte del debitore, oltre che la notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione come da voi sintetizzato in

“notifica” e “conferma”, consente di realizzare il requisito dell'esigibilità del credito esclusivamente dalla banca.

b) Il punto 2 dell’Avviso comune stabilisce, quanto alle scadenze del credito a breve, l’allungamento a 270 giorni per sostenere le esigenze di cassa delle PMI. Tale allungamento può essere concesso in unica o più soluzioni.

La eventuale concessione di un allungamento del termine di scadenza superiore a 270 giorni costituirà una ipotesi migliorativa rispetto a quelle previste dall’Avviso comune (cfr. Punto 10 dell’Avviso, secondo bullet).

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