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benefici in difesa delle donne

Nel documento Il piccolo manuale di un grande Maestro (pagine 79-82)

§ 5 Nascita dell’atto notarile

1. Pene e sanzion

3.3 Beneficia et exceptiones

3.3.2 benefici in difesa delle donne

Nell’ordinamento romano più antico, prettamente patriarcale, imper- niato sulla potestas del paterfamilias, le donne si trovavano in uno stato di netta inferiorità rispetto agli uomini.

Esse erano escluse da qualsiasi partecipazione alla res publica ed alle funzioni considerate di carattere pubblico, non potevano porsi a capo di una famiglia né esercitare la tutela, la curatela o l’adozione, non potevano nemmeno trattare né concludere affari. Dovevano vivere sempre soggette al padre se nubili, al marito se coniugate, al tutore se divenute sui iuris, qual- siasi fosse la loro età.

Ma più tardi, durante i secoli dell’Impero, la situazione della donna romana subì profondi mutamenti.

La legislazione dell’età imperiale, da Augusto a Giustiniano, tendeva ad equiparare i diritti delle donne a quelli degli uomini nei rapporti patrimoniali e, nel contempo, a proteggere la donna dagli eventuali danni che le potevano de- rivare dalla propria inesperienza negli affari, nonché dall’egoismo altrui.

Talune provvidenze a favore dei minorenni furono estese anche alle donne, come, ad esempio, la in integrum restitutio.

Anche le donne, soprattutto per opera di Giustiniano (527-565), pote- rono godere di particolari benefici che ne tutelavano la dote e gli altri beni patrimoniali.

Esaminiamo, ora, alcune delle più importanti istituzioni del diritto ro- mano in difesa delle donne:

3.3.2.1 beneficium restitutionis in integrum

Questo beneficio, uno dei più antichi del Diritto Romano, di cui abbia- mo già parlato a proposito della difesa dei minorenni [3.3.1.2], fu esteso anche alle donne allo scopo di reintegrarle nei loro diritti e risarcirle pienamente dei danni eventualmente subiti in seguito a garanzie dalle stesse incautamente fatte per altri, o in seguito ad alienazione dei loro beni dotali.

Il beneficium restitutionis in integrum, risalente al II secolo a.C., nel Medioevo si trova spesso menzionato nei documenti notarili di cui sono autrici le donne.

3.3.2.2 lex Iulia de fundo dotali

In questo modo era comunemente indicato un capitolo della famosa lex Iulia de adulteriis emanata nel 18 a.C. da Ottaviano Augusto e chiamata Iulia, secondo alcuni, dal nome di Giulia di lui sorella e, secondo altri, dal nome della gens Iulia cui l’Imperatore stesso apparteneva.

In virtù della lex Iulia de fundo dotali il marito non poteva alienare, né ipotecare i beni immobili dotali della moglie, senza il consenso di lei.

Più tardi, probabilmente nel 530, Giustiniano perfezionò tale imposizio- ne proibendo l’alienazione dei beni dotali della moglie, nonché l’accensione d’ipoteca su di essi, anche nell’eventualità del consenso della moglie 23.

La lex Iulia de fundo dotali, emanata da Augusto e perfezionata da Giu- stiniano, si trova assai spesso menzionata nei documenti notarili medievali, insieme con altri beneficia in difesa delle donne.

3.3.2.3 beneficium senatusconsulti Velleiani

Il beneficio del senatoconsulto Velleiano fu così chiamato dal nome del giureconsulto romano Giunio Velleio, console durante l’impero di Claudio, il quale aveva fatto approvare tale provvedimento dal Senato, nell’anno 46, allo scopo di proteggere la donna, inesperta negli affari, dalla mala fede altrui.

In virtù di esso la donna che non avesse ancora raggiunto i venticinque anni di età non poteva fideiubere, cioè garantire per altri.

Qualora una donna, indotta a fare una fideiussione, fosse stata danneg- giata nel patrimonio, poteva chiedere, invocando l’omonimo beneficio, la in integrum restitutio 24.

Il beneficium senatusconsulti Velleiani, risalente all’età di Claudio, si trova assai spesso menzionato nei documenti notarili medievali.

3.3.2.4 authentica “Si qua mulier”

È una delle Novellae di Giustiniano, contenute nella raccolta detta Aut- henticum, ovvero Versio Vulgata, e per questo motivo chiamate authenticae. ———————

23 Dig., lib. XXIII, tit. V,4: Gaius de fundo dotali; Inst., lib. II, tit. VIII: quibus alienare

licet vel non.

24 Dig., lib. XVI, tit. I,2: Ulpianus ad senatus consultum Velleianum; Cod., lib. IV, tit. XXIX: ad senatus consultum Velleianum.

La authentica “Si qua mulier” deve la propria denominazione alle prime parole con le quali appunto ha inizio il testo di essa. In virtù di tale disposizione, se una donna interveniva in un contratto a favore del marito, garantendo con i propri beni i beni di lui, tale garanzia non era considerata valida, a meno che non si potesse dimostrare che era volta a vantaggio della donna stessa 25.

La authentica “Si qua mulier”, emanata da Giustiniano, si trova men- zionata nei documenti notarili medievali un po’ meno spesso dei due benefi- cia precedentemente esposti.

3.3.2.5 ius hypothecarum in bonis viri

Negli anni più remoti dell’età romana i beni dotali della moglie diveni- vano proprietà del marito, il quale poteva alienarli o ipotecarli, a piacer suo. Col passare dei secoli e col migliorare della posizione sociale della donna, i diritti del marito sui beni dotali della moglie divennero sempre meno consi- stenti, fino a diventare soltanto nominali.

L’uomo ebbe il dovere di restituire la dote della moglie nel caso di scio- glimento del matrimonio, ed infine di garantire tale restituzione con i propri beni.

Lo ius hypothecarum è appunto una disposizione, emanata da Giustiniano nell’anno 530 e successivamente perfezionata nel 531, che riconosceva alla donna il diritto di ottenere la restituzione dei beni dotali, diritto garantito con un’ipoteca legale accesa sui beni del marito e considerata privilegiata ri- spetto a tutte le altre ipoteche, comprese quelle anteriori al matrimonio 26.

Molte sono le disposizioni emanate da Giustiniano in difesa delle don- ne. È interessante rileggere, in proposito, il seguente brano del Codice:

Adsiduis aditionibus mulierum inquietati sumus, […]. quis enim earum non mise- retur propter obsequia, quae maritis praestant, propter partus periculum et ipsam liberorum creationem, pro qua multa nostris legibus inventa sunt privilegia? 27. ———————

25 Nov., const. CXXXIV, cap. VIII: de vicariis et mulieribus adulteris [a. 556].

26 Cod., lib. V, tit. XIII,1 § 15: Iustinianus de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem

transfusa et de natura dotibus praestita [a. 530]; lib. VIII, tit. XVII (XVIII),12: Iustinianus, qui potiores in pignore habeantur [a. 531]; Nov., const. XCVII, cap. III: de aequalitate dotis et ante nuptias donationis [a. 539].

27 Cod., lib. VIII, tit. XVII (XVIII),12: Iustinianus, qui potiores in pignore habeantur [a. 531].

Lo ius hypothecarum, concesso da Giustiniano in seguito ed a perfezio- namento della lex Iulia de fundo dotali [3.3.2.2], si trova assai spesso men- zionato nei documenti notarili medievali genovesi riguardanti le donne.

Nel documento Il piccolo manuale di un grande Maestro (pagine 79-82)