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Poena boni aur

Nel documento Il piccolo manuale di un grande Maestro (pagine 68-72)

§ 5 Nascita dell’atto notarile

1. Pene e sanzion

1.2 Poena boni aur

La multa in moneta sonante, o poena boni auri, è la pena più antica. Con- siste nel costringere la parte inadempiente a pagare, alla parte avversaria, una multa in moneta sonante, che non è fissa, ma viene stabilita di volta in volta.

Nei documenti notarili la poena boni auri si trova meno spesso che la poena dupli; essa compare soprattutto nei documenti medievali più antichi, nel periodo fra il secolo IX e il secolo XI incluso.

Esemplificazione – Si quis vero, quod futurum esse non credimus, si nos ipsi Iermanis et Beatrice quod apsimus, aut ullus de eredibus ac proeredibus no- stris, seu quislibet opoxita persona, contra ac cartam aufersionis ire quandoque tentaverimus, aut eam per covis inienium infraniere quexierimus, tunc infera- mus ad illam partem contra quem exinde litem intullerimus multa quod est pe- na auri optimi uncias viginti, arienti ponderas quadraginta […] Anno ab incar- nationis Domini […] MLXV 18.

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18 ASGe, Archivio Segreto, b. 1525, doc. 30: cfr. San Siro, doc. 50 (29 agosto 1065), pp. 85-87: 86.

2. Obbligazioni

Per garantire l’esecuzione di un negozio giuridico, entrambi i con- traenti si obbligano a fare qualche cosa nel caso di inadempienza ai propri doveri.

Le obbligazioni differiscono dalle pene o sanzioni perché le pene si ri- feriscono ad un valore astratto, espresso in moneta, mentre le obbligazioni si riferiscono a cose concrete, oggetti di negozio giuridico.

In altri termini: le pene non si riferiscono a determinate cose specifi- camente ma soltanto al denaro, invece le obbligazioni non si riferiscono al denaro ma a determinate cose, beni mobili ed immobili.

Le obbligazioni traggono la propria origine da istituti del diritto roma- no e sono di due tipi:

2.1 Hypotheca

L’ipoteca o hypotheca, in uso nel Medioevo, è diversa dall’ipoteca in uso nell’età odierna.

Oggi l’ipoteca viene determinata, costituita pubblicamente ed inscritta in un pubblico registro. È un’obbligazione accesa sopra un bene immobile (terreno, casa, etc.) ben determinato.

Nel Medioevo, invece, l’ipoteca è indeterminata e non è costituita pubblicamente, non viene inscritta in alcun pubblico registro. Ha quindi un carattere privato. È un’obbligazione accesa genericamente sopra dei beni immobili (terreni, fabbricati, etc.), ma non determinati.

La hypotheca nel Medioevo viene garantita indeterminatamente: de bonis meis, intendendo non solo quei beni immobili che già sono in posses- so del presente, ma anche quelli di cui egli potrebbe entrare in possesso in avvenire.

Le formule dell’ipoteca s’incontrano sovente nei documenti notarili medievali.

Esemplificazione – Sub hypotheca et obligatione bonorum meorum, habito- rum et habendorum, successorum et habentium causam a me […]

In altri termini, il garante accende un’obbligazione sopra i propri beni presenti e futuri, impegnandosi per sé e per i propri successori e perfino per i propri soci e per gli aventi causa.

2.2 Pignus

Il pegno, o pignus, è una forma di obbligazione in uso nel Medioevo ed esistente anche attualmente [cfr. 3.3.4.11].

Oggi, però, il pegno consiste nella consegna di un bene mobile (per esempio: un gioiello, un pezzo d’argenteria, un oggetto di valore), a garan- zia dell’esecuzione di un negozio giuridico (per esempio: a garanzia della re- stituzione di una somma di denaro ricevuta in prestito, o a garanzia di un promesso ma non effettuato pagamento).

Nel Medioevo, invece, il pegno o pignus non viene consegnato al cre- ditore, ma resta presso la persona che riceve il prestito.

Nei documenti notarili medievali, qualche volta, non si riesce a distin- guere l’ipoteca del pegno, perché non sempre il pegno ha, come oggetto, cose mobili, ma talvolta, assai probabilmente, beni immobili.

Anche il pegno ha le sue formule caratteristiche, di cui diamo alcuni esempi:

et inde omnia bona mea, habita et habenda, pignori obligo

omnia bona sua, habita et habenda, ei pignori obligat tali pacto quod, poena commissa, sua auctoritate et sine magistratu intret in possessionem

3. Cautele

Per garantire l’esecuzione di un negozio giuridico, spesso i contraenti medievali ricorrono a certi mezzi che si possono chiamare cautele, mezzi che servono a tutelare il buon diritto dell’interessato, da eventuali danni che gli potrebbero derivare dalla mala fede altrui.

Vi sono diversi tipi di cautele:

3.1 Fideiussio

La fideiussione, o fideiussio, è la principale delle cautele medievali, so- pravvissuta fino ai nostri giorni.

È una garanzia fatta da una persona, o fideiussor, ovvero da più perso- ne, o fideiussores, per un’altra persona che ha contratto un negozio giuridi- co, e per la quale il fideiussore o i fideiussori suddetti sono chiamati a ga- rantire l’adempimento degli obblighi dalla stessa assunti.

La fideiussione può essere di due tipi:

3.1.1 fideiussione singola

Si ha la fideiussione singola quando un solo fideiussore garantisce per un’altra persona, impegnandosi a soddisfare agli obblighi da questa assunti qualora essa non possa tener fede ai propri impegni.

Ne diamo alcuni esempi:

et pro ea intercedit et fideiubet […] eius frater presens […] et qui se principa- lem et expromissorem debitorem constituit

se in predictis omnibus […] principalem constituit debitorem, et de evictione dicte rei et de predictis omnibus et singulis eidem extitit fideiussor

3.1.2 fideiussione in gruppo

Si ha la fideiussione in gruppo quando più fideiussori garantiscono per un’altra persona, impegnandosi a soddisfare agli obblighi da questa assunti qualora essa non sia in grado di farlo con mezzi propri.

La fideiussione fatta da più persone, e detta «in gruppo» può essere di due tipi diversi:

3.1.2.1 fideiussione in proprio

Si ha la fideiussione in proprio, o fideiussio in proprium, quando cia- scun fideiussore garantisce da solo il pagamento dell’intero debito contratto da un’altra persona, o di una parte del debito stesso, senza concorso degli altri fideiussori.

Nel caso d’inadempienza da parte del contraente l’ammontare del de- bito garantito in proprium viene pagato per intero da uno solo dei fideiussori, qualora ne sia garante per intero; ovvero, l’ammontare del debito stesso viene pagato da uno dei fideiussori ma soltanto in parte, limitatamente alla quota per la quale egli si sia dichiarato garante.

3.1.2.2 fideiussione in solido

Si ha la fideiussione in solido, o fideiussio in solidum, quando tutti i fi- deiussori garantiscono insieme e contemporaneamente il pagamento del de- bito contratto da un’altra persona, in modo che ciascuno di essi risponda anche degli obblighi assunti dagli altri fideiussori.

Nel caso d’inadempienza da parte del contraente, l’ammontare del de- bito garantito in solidum, cioè per intero, viene pagato interamente da uno solo dei fideiussori, scelto a tal fine dal creditore, e senza concorso degli al- tri fideiussori, a meno che il prescelto non chieda ed ottenga l’applicazione del beneficium divisionis [3.3.3.3], che gli consenta di pagare soltanto la propria quota.

Esemplificazione – quisque nostrum in solidum de predictis omnibus se obli- gat et fideiubet

Nel documento Il piccolo manuale di un grande Maestro (pagine 68-72)