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2. I dati biometrici

2.1 La biometria

La voce è uno degli elementi biometrici propri dell’essere umano e in quanto tale, prima di essere definita dal punto di vista giuridico, deve essere inquadrata all’interno della scienza che prende il nome di biometria. Quest’ultima si basa su tecniche di analisi quanti- tativa di caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali finalizzate al riconoscimento di un individuo646. Da tale definizione emerge innanzitutto la possibilità di suddividere gli

elementi biometrici in due diverse categorie: elementi fisici (o fisiologici) o comportamenta-

645 Cfr. Capitolo 3, paragrafo 1.2.1.

646 Q. XIAO, voce Biometria, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, 2007, consultabile al sito:

http://www.treccani.it/enciclopedia/biometria_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/. Il ter- mine biometria è un concetto ampio utilizzato in molteplici ambiti, ai fini della trattazione si farà riferimento alle applicazioni di tale scienza nel campo della sicurezza (riconoscimento biometrico), di conseguenza, si uti- lizzerà quale riferimento tecnico prevalente lo standard internazionale ISO/IEC 2382-37:2017(E) “Informa- tion Technology – Vocabulary – Part 37: Biometrics”, disponibile al sito:

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li (o psicologici). I primi riguardano caratteri tendenzialmente stabili, o fissi, fortemente connessi alla fisiologia umana - come, ad esempio, il DNA, l’iride, il volto, la geometria del- la mano o l’impronta digitale. I secondi, invece, sono basati sul rilevamento delle caratteri- stiche di azioni o funzioni compiute da una persona in un determinato momento o per una specifica ragione - si pensi ad esempio allo stile di battitura sulla tastiera, il movimento del mouse nella navigazione online, l’andatura, le caratteristiche dinamiche della firma, la vo- ce647. Indipendentemente dall’appartenenza all’uno o all’altro gruppo, le caratteristiche bio- metriche648 ora elencate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono accomunate da quat-

tro proprietà:

universalità: sono possedute da tutti gli individui649;

unicità: consentono di distinguere, nella maggior misura possibile, ogni singolo indi- viduo dagli altri650;

permanenza: garantiscono nel tempo un determinato livello di riconoscibilità651;

collezionabilità: sono misurabili quantitativamente e inseribili in un sistema stabile di misurazione652.

Questi quattro fattori, però, non si pongono tutti sullo stesso piano. Mentre la colle- zionabilità e l’universalità sono sempre necessarie in quanto costituiscono premessa indefetti- bile per potersi avere un attributo biometrico653; l’unicità e la permanenza si presentano in

maniera diversa a seconda della tipologia di elemento biometrico presa in considerazione. Sulla base di queste ultime due proprietà, si distinguono soft biometrics e strong biometrics. I primi sono così definiti in quanto possono riscontrarsi in più individui o variare nel tempo (e.g. andatura, voce, etc.), a tal punto da non consentire l’identificazione del soggetto (e.g. età, sesso, colore degli occhi, etc.). I secondi, invece, si contraddistinguono proprio per la

647 V.ANDRONIKOU,A.YANNOPOULOS,T.VARVARIGOU,Biometric Profiling: Opportunities and Risks, in HILDE-

BRANDT,GUTWIRTH (a cura di), Profiling the European Citizen, cit., 131.

648 Ai sensi della normativa ISO/IEC 2382-37:2017(E) si intende per caratteristica biometrica, ogni “caratteri-

stica biologica o comportamentale di un individuo da cui possono essere estratti in modo ripetibile dei tratti biometrici distintivi e idonei al riconoscimento biometrico”.

649 Art. 29 WP, Documento di lavoro sulla biometria, adottato l’1 agosto 2003, WP 80, 3; S.AMATO,F.CRI-

STOFARI,S.RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, Torino, 2013, 134.

650 Ibidem.

651 Ibidem. Il requisito della permanenza può subire eccezioni poiché gli elementi biometrici possono cambiare

nel tempo per cause naturali o accidentali. Cfr. Garante per la Protezione dei Dati Personali, Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica, Allegato A al Provvedimento 12 novembre 2014, n. 513, Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, in G.U. 2 dicembre 2014, n. 280 (Linee Guida sul riconoscimento biometrico); AMATO,CRISTOFARI,RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 126; DUCATO,I dati biometrici, cit., 1289.

652 AMATO,CRISTOFARI,RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 134. 653 DUCATO,I dati biometrici, cit., 1289.

loro unicità e permanenza (e.g. impronte digitali, retina, etc.)654.

È a tale quadro che si fa riferimento quando si parla di caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali finalizzate al riconoscimento di un individuo. Tuttavia, la biometria non si limita a prendere atto dell’esistenza di simili attributi, ma li analizza attraverso un processo trifasi- co655 costituito da: iscrizione, conservazione, confronto656. Durante la prima fase vengono

raccolti gli elementi biometrici attraverso un sensore in grado di estrarre i tratti biometrici e di tradurli in formato analogico o digitale (campione biometrico)657. Successivamente, viene elaborato il modello biometrico (biometric template) che rappresenta la descrizione informati- ca sintetica della caratteristica biometrica658; il modello è quindi registrato e conservato a li- vello centralizzato (i.e. in una banca dati) o decentralizzato (i.e. nel dispositivo di rilevazione o in possesso dell’utente). Infine, attraverso il confronto tra il template e la caratteristica biometrica di volta in volta registrata dal sensore si procede all’identificazione o alla verifi- cazione del soggetto.

Contrariamente all’uso indistinto che si tende a fare nel linguaggio comune dei termi- ni identificazione e verificazione (o autenticazione), in questo caso è necessario specificare quale delle due sia la finalità prescelta poiché ne dipenderà il tipo di confronto posto in essere dal sistema. Per mezzo dell’identificazione659 si tenta di attribuire un’identità al soggetto attra- verso un raffronto di tipo “uno a molti” (1:N) tra il template generato al momento del tenta- tivo di identificazione e tutti i template presenti nell’archivio e relativi a un insieme di sogget- ti. Generalmente a ciascuno di essi corrisponde un’identità, dunque la scoperta del modello che presenta la più alta similarità equivale all’identificazione. Laddove i dati del soggetto non siano contenuti nell’archivio, si potrà escludere che egli appartenga a quello specifico gruppo660.La verificazione661, invece, consiste in un confronto di tipo “uno a uno” (1:1) tra

654 Ibidem; ANDRONIKOU,YANNOPOULOS,VARVARIGOU,Biometric Profiling: Opportunities and Risks, cit., 132. 655 Per un’analisi più approfondita del processo di riconoscimento biometrico, in particolare in riferimento

alla voce, si v. Capitolo 3, paragrafo 3.2.1.

656 Linee Guida sul riconoscimento biometrico, 18 ss.; DUCATO,I dati biometrici, cit., 1291. 657 Ibidem.

658 La quantità di informazioni di cui il modello costituisce una rappresentazione, rispetto alla caratteristica

originaria, è una questione cruciale: le informazioni devono essere sufficienti a consentire con una ragionevole certezza l’identificazione, ma non eccessivamente dettagliate da riprodurre o consentire di risalire al dato ori- ginario. Cfr. Art. 29 WP, Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, adottato il 27 aprile 2012, WP 193; DUCATO,I dati biometrici, cit., 1291.

659 Nello standard ISO/IEC 2382-37:2017(E) l’identificazione è descritta come “la ricerca in un archivio, per con-

fronto biometrico, di uno o più modelli biometrici corrispondenti al dato acquisito”.

660 K.DELAC,M.GRGIC, A survey of biometric recognition methods, Proceedings of the 46th International SyrnPoSium

Electronics in Marine, Zadar, 184-185 (2004), disponibile al sito:

https://researchweb.iiit.ac.in/~vandana/PAPERS/BASIC/survey.pdf ; AMATO,CRISTOFARI, RACITI, Biome-

tria, I codici a barre del corpo, cit., 134-135.

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il modello creato sul momento e uno specifico template a lui associato al fine di accertare se il soggetto è effettivamente chi dichiara di essere662.

L’esito del confronto, tanto nel caso 1:N che 1:1, presenterà dei margini di errore, e di conseguenza dovrà essere espresso in termini di somiglianza tra i modelli. In particolare, i cambiamenti delle condizioni ambientali e di registrazione e acquisizione dei dati, così come i cambiamenti fisici, o il tempo intercorrente tra l’iscrizione e l’interazione del sogget- to con il sistema, giocano un ruolo fondamentale nel ridurre le possibilità di riconoscimen- to663. I principali parametri su cui è misurata l’accuratezza del sistema biometrico sono il

False Acceptance Rate (FAR) e il Fale Rejection Rate (FRR). Il tasso di falsa accettazione denota il numero di volte che un sistema fornisce un’indicazione inappropriata di superamento del- la soglia di “similarità” tra il dato acquisito e quello archiviato. Il tasso di falso rigetto, al contrario, segnala con che frequenza il sistema ritiene erroneamente che la soglia di “simila- rità” non sia superata664. Tali valori descrivono due curve in funzione del valore di soglia del

sistema biometrico, il cui punto di intersezione (ossia dove i due tassi di errore assumono lo stesso valore) fornisce la misura dell’accuratezza globale del sistema (c.d. Equal Error Rate, ERR)665.

Quanto preso in esame finora rappresenta un quadro generale della biometria e for- nisce gli strumenti per l’analisi delle singole caratteristiche biometriche affinché se ne possa dare una corretta descrizione. Ai fini della trattazione, si procederà all’esame della voce.