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Il 22 ottobre 2007 approdò in Aula un testo, la cd. “bozza Violante”, che prevedeva il superamento del bicameralismo, la modifica del rapporto governo- parlamento e la modifica del rapporto tra Parlamento e enti locali. Il 6 febbraio 2008 le Camere vennero sciolte e la riforma archiviata.

Questo progetto di revisione prevedeva:

la riduzione del numero dei parlamentari. I deputati

sarebbero diventati cinquecentododici e i senatori duecentoventicinque;

la modifica del Senato, che avrebbe seguito il

modello austriaco del Bundesrat, perché sarebbe stato eletto dai Consigli regionali e dai rappresentanti degli

enti locali e non più dai cittadini;

l'abbassamento dell'età minima per essere eletti

deputati da venticinque a diciotto anni e l'eliminazione del limite di quaranta anni per essere eletti senatori;

la trasformazione del Senato in Camera delle regioni

e delle autonomie o “Senato federale”, con compiti riguardanti soprattutto il rapporto tra Stato e enti locali;

la modifica dell'art. 60 e nel nuovo testo si stabiliva

che la Camera dei deputati fosse eletta per cinque anni e che i senatori eletti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano rimanessero in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori di quelle stesse regioni o province autonome;

un bicameralismo “differenziato”, all'interno del

quale solo la Camera dei deputati avrebbe potuto concedere e negare la fiducia al Governo e l'approvazione delle leggi sarebbe di esclusiva competenza della Camera, tranne che in tre casi, fissati dal nuovo art. 70:

si prevede l'esercizio collettivo della funzione

legislativa da parte di entrambe le Camere per alcune categorie di leggi, ad esempio quelle di revisione

costituzionale, in materia elettorale, sulla tutela delle minoranze linguistiche, sulle intese tra regioni e Stati stranieri e quelle sulla formazione e composizione dei Consigli delle autonomie locali. E' da notare che per i disegni di legge costituzionale rimane l'obbligo della doppia approvazione conforme;

i disegni di legge che hanno lo scopo di fissare i

principi fondamentali nelle materie che spettano alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, sono individuati dai Presidenti delle due Camere e sono assegnati all'esame del Senato anche se l'approvazione definitiva spetta alla Camera, che può anche apportare delle modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra le materie per le quali occorre seguire questa disciplina, si trovano i rapporti internazionali e con l'Unione Europea, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile e il trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In queste materie le regioni hanno la potestà legislativa ma la legislazione statale determina i principi fondamentali;

si ha l'esame bicamerale anche per le materie che non

tra quelle elencate nei due punti precedenti.

Per le materie per le quali è previsto l'intervento di entrambe le Camere, si stabilisce che dopo l'approvazione alla Camera, il testo debba essere trasmesso al Senato che, entro trenta giorni, se c'è la richiesta di almeno un quinto dei senatori, può approvare modifiche sulle quali la Camera è tenuta a pronunciarsi in via definitiva. Qualora il Senato non approvi modifiche entro il termine stabilito, il progetto approvato dalla Camera diventa legge;

l'aumento dei poteri dell'Esecutivo, infatti al Governo

è attribuita la facoltà di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di entrambe le Camere e sia votato entro una data precisa, come stabilito dal nuovo art. 72;

l'approvazione del bilancio e del rendiconto

consuntivo dello Stato sia di competenza solo della Camera, in quanto unico organo eletto direttamente dai cittadini. Per la stessa ragione anche la concessione dell'indulto e dell'amnistia e la ratifica di trattati internazionali sarebbero di esclusiva competenza della Camera;

Repubblica, le sue funzioni fossero esercitate dal Presidente della Camera (nuovo art. 86). Inoltre si deve notare che al Capo dello Stato viene tolto il potere di sciogliere il Senato, pur mantenendo il potere di scioglimento della Camera. Infine è da rilevare anche che, essendo trasformato il Senato in Assemblea delle autonomie locali, per l'elezione del Presidente della Repubblica non è più prevista la necessità dei delegati regionali all'interno del collegio elettorale;

il Presidente della Repubblica nominasse il

Presidente del Consiglio in base ai risultati delle elezioni per la Camera, in base al nuovo testo dell'art. 92. Questa modifica introduceva la “semi- designazione” popolare del premier, individuato nel soggetto che era a capo della coalizione vincitrice delle elezioni;

che la fiducia non fosse più accordata al Governo nel

suo insieme ma solo al Presidente del Consiglio, che aveva la facoltà di nominare e revocare i ministri. Inoltre era previsto che la fiducia fosse accordata solo dalla Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla formazione del Governo, e non più da entrambe le Camere23, secondo il nuovo testo dell'art. 94, che

prevedeva anche che la Camera accordasse e revocasse la fiducia per mezzo di una mozione motivata e votata per appello nominale. Il nuovo art. 94 stabiliva anche che il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non comportasse l'obbligo di dimissioni24.

Questo progetto venne approvato dalla Commissione Affari costituzionali e trovò l'approvazione di centro-destra e centro-sinistra ma una volta in Aula ci furono discussioni a proposito del numero di senatori che si sarebbero dovuti eleggere per ogni regione e provincia. L'anticipato scioglimento delle Camere non consentì di portare avanti la discussione25.