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Il burro, come definito all’art. 101 del regolamento speciale 3 agosto 1890 consiste: unicamente nella materia grassa ricavata con operazioni meccaniche da

latte di vacca; o all’art. 1 del regolamento n. 625, del 10 settembre 1895: Chiama-

490

153

si burro la materia grassa estratta esclusivamente dal latte genuino o dalla crema genuina di latte, mediante sbattimento491.

L’art. 102 dello stesso regolamento prosegue indicando casi di vendita proi- bita:

È proibita la vendita del burro:

a) irrancidito, amaro o con altro sapori od odori anormali, ammuffito, azzurro o sudicio;

b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indicate agli articoli 96 a 100;

c) colorato con sostanze nocive;

d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad altre sostanze estranee, come farine, fecole, sciroppi, creta, gesso, vetro so- lubile e simili;

e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal comune o del borato di soda (questo in proporzione al 2 per mille);

f) con meno di 82 per cento in peso di materia grassa.492

La questione che ha sollevato i più accesi interventi giurisprudenziali è stata quella attinente alla margarina, emulsione di grassi vegetali e animali in latte o

siero di latte, usato come grasso alimentare. Inventata nel 1869, a seguito di un

concorso indetto da Napoleone III per trovare una sostanza sostitutiva al burro, si rivelò, inoltre, più economica e longeva dello stesso. D’altro canto, questo nuovo prodotto comportò un consistente aumento delle pratiche di adulterazione e con- traffazione. Infatti, la margarina raramente veniva venduta pura, per lo più la si mescolava al burro e la si vendeva senza indicazione alcuna, con un prezzo netta- mente inferiore al suo valore di mercato493.

Questa situazione comportò dapprima l’intervento acceso del legislatore, come testimoniano le norme qui di seguito riportate:

Art. 117

491

Codice sanitario sulla sanità pubblica, regolamento speciale 3 agosto 1890 Per la vi-

gilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, capo V Latte, burro e surrogati, formaggi e latticini, op. cit., p. 360; TRESPOLI, titolo V

Dell’igiene delle bevande e degli alimenti, delle misure contro le malattie infettive e della polizia mortuaria, sezione II Disposizioni sul commercio del burro e sulla vendita del burro artificiale, op. cit., p. 513.

492

Ibidem.

493

154

Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro prepa- rato in tutto od in parte con margarina od altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formula: “burro artificiale”, oppure “margarina”;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, con l’istessa formula, la natura dell’articolo sui recipienti, tele, carte ed involti;

c) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

d) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità con la formula suddetta494.

Art. 118

Ai locali ove sono esposti in vendita i prodotti somiglianti al burro, deve sempre trovarsi, esternamente, l’inscrizione a caratteri chiari: “vendita di margarina, di oleo-margarina, di grasso alimentare o di burro artificiale495.

Come si nota, ricade sul fabbricante, venditore e su chi tiene in deposito la margarina, l’onere di apporre un cartello di riconoscimento della stessa. Qualora questo precetto non venga osservato si cadrà in contravvenzione ai sensi degli ar- ticoli 42 e 114 della legge sanitaria. Mentre la frode per la vendita di margarina per burro (contraffazione) o per burro sofisticato richiama l’articolo 322 c. p., con annessa aggravante essendo tale esercizio oggetto di vigilanza igienica496.

Carne

La sorveglianza da parte dello Stato su questa sostanza alimentare è stata in- tensa su tutti i differenti profili.

494

TRESPOLI, op. cit., p. 513.

495

Ivi, p. 515.

496

Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.,p. 34; TRESPOLI, op. cit., p. 440; CAR-

155

La giurisprudenza si imbatte spesso su prescrizioni speciali che obbliga al pubblico macello, sotto la sorveglianza delle autorità locali e previo versamento di una tassa, ciò per sentite ragioni che attengono alla pubblica igiene. I Comuni hanno la facoltà di determinare obbligatoriamente per tutti i cittadini il luogo, ove deve eseguirsi la macellazione della carne, le modalità, e tutte le cautele opportu- ne497.

La messa in vendita e vendita di carne divenuta guasta, prevede due solu- zioni normative: l’articolo 42 o 114 legge sanitaria, qualora sia venuta a mancare l’ordinaria diligenza e il controllo di chi di dovere, e la carne fosse dapprima salu- tare; l’articolo 320 c. p., abbinata all’aggravante dell’art. 325 per esercizio sogget- to a vigilanza igienica, qualora la carne fosse già a prescindere pericolosa, e il compratore non ne sia stato volontariamente messo al corrente. A tal ultima previ- sione di delitto incorre pure il caso di vendita di carne infetta498.

Oltre alle norme sopra menzionate, si è potuto reperire un’abbondante disci- plina in materia, nei codici sanitari:

Art. 8

La direzione e l’ispezione sanitaria dei macelli pubblici devono essere affidate a veterinari i quali diano prova di possedere le cognizioni pratiche necessarie, o, in mancanza di questi, all’ufficiale sanitario locale499.

Art. 15

Tutti gli animali bovini, ovini, suini ed equini destinati all’alimentazione dell’uomo dovranno essere sottoposti prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l’età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute500.

Art. 109

497

LUCCHINI, op. cit., pp. 362-364. 498

DE CRESCENZO eSCIALOJA op. cit. 499

Codice sanitario sulla sanità pubblica,op. cit., p. 348. 500

156

Ogni Comune, con una popolazione agglomerata superiore ai 6000 abitanti, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall’Autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista è vietato macellare fuori di esso.[…]501.

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