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I casi attinenti alla farina non sono numerosi, e riguardano le problematiche della sofisticazione mediante la miscela con carbonato di calce e con mais bianco, oppure si è riscontrato il caso di messa in vendita e vendita di farina avariata. Vengono così menzionati gli articoli sanitari 42 e 114, come il 320 e 322 c. p.502.

La stessa legislazione speciale è esigua, e si limita ai due articoli sotto ripor- tati:

Art. 120

È proibita la vendita di farina:

a) ottenuta da cereali che si trovano nelle condizioni enumerate all’art.118;

b) mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di ra- me, solfato di zinco, talco, creta, gesso, o comunque falsificate con polveri estranee;

c) alterate per fermentazione, inacidamento, ecc., o invase da parassiti animali o vegetali503.

Art. 124

Le miscele di farine di qualità inferiori con quelle di qualità superiori devono essere poste in commercio col nome della qualità inferiore504.

Il pane viene disciplinato principalmente nelle casistiche dell’adulterazione con sostanze nocive (sofisticazione), e quindi all’art. 319 c. p., o di frode, art. 322

501

TRESPOLI, op. cit., p. 442.

502

DE CRESCENZO eSCIALOJA op. cit.. 503

Codice sanitario sulla sanità pubblica,op. cit., p. 363. 504

157

c. p., e al pane mal cotto, contravvenzione all’art. 42 legge sanitaria. Il Digesto ri- porta un caso di contravvenzione:

Così il pristinaio ancorché non abbia fatto uso di sostanze eterogenee a quelle che compongono il grano di frumento, se offre u pane che per aggiunzione d’amido e per sottrazione di glutine resti depauperato dalla sue virtù nutritive e quindi insalubre, perché, invece di rinforza- re, debiliti, colui che se ne ciba, può essere dichiarato in contravven- zione.

E del pari […] il pristinaio che vende pane mal cotto505.

La legislazione speciale è:

Art. 121

È vietata la vendita del pane fabbricato colle farine di cui all’art. 120, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffato o comunque altera- to506.

Art. 122

È vietata la vendita del pane che contenga una quantità di acqua maggiore di quella massima stabilita dai regolamenti locali di igie- ne507.

Per quanto riguarda la pasta, la giurisdizione è intervenuta per i reati attinen- ti alla colorazione, risolti con l’art. 322 c. p. o con l’art. 42 legge sanitaria.

Art. 123

È vietata la vendita delle paste preparate colle farine di cui all’art. 120, tinte con colori nocivi enumerati negli elenchi pubblicati dal mi- nistro dell’interno a termine dell’art. 43 della legge 22 dicembre 1888, od alterate per cattiva conservazione, ecc.

È permessa la colorazione con sostanze innocue, diverse dal rosso d’uovo, a condizione che vengano dichiarate al compratore508.

505

LUCCHINI, op. cit., p. 365. 506

DE CRESCENZO eSCIALOJA; op. cit,Codice sanitario sulla sanità pubblica, op. cit.,p.

363.

507

Ivi, p. 363.

508

158

Latte

Il latte rappresenta l’argomento più discusso, e quindi è stato oggetto della maggioranza delle massime prese in esame.

Il latte annacquato, come si sentenzia in un caso risolto dall’articolo 685 del codice penale del 1859, è un’adulterazione, ovvero un’aggiunzione o sottrazione di alcuno dei naturali componenti, per cui la bevanda perde sostanze nutritive e salubrità. Negli anni seguenti la vendita, la ritenzione, l’esposizione di latte an- nacquato configura il reato di frode in commercio all’art. 322 c. p., abbinato alla consueta aggravante dell’articolo 325 per attività sottoposta a vigilanza igienica; nel caso, invece, il commerciante sia incorso in imprudenza, negligenza od impe- rizia si realizza l’ipotesi di contravvenzione agli articoli sanitari 42 e 114509.

Uno sviluppo molto interessante si è avuto con il Regolamento del 9 aprile del 1929, n. 994, che, sostituendosi alle disposizioni locali, stabilisce i requisiti del latte, e regola ex novo la materia della vigilanza igienica510.

Le leggi speciali sono le seguenti:

Art. 89

I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, ae- reati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno adoperati per camere da letto né di deposito di effetti sudici, né vi si terranno sostanze come il petrolio e simili, che possano alterare il sapore e l’odore del latte511.

Art. 96

È vietata la vendita: a) del colostro;

b) del latte di animali affetti di malattie alle mammelle;

509

DE CRESCENZO eSCIALOJA op. cit.. 510

Ibidem.

511

159

c) del latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite esudativa, infezione setticemi- ca, idrofobia, itterzia, dissenteria o da altra malattia capace di altera- re la natura del latte;

d) del latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alte- rati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore; o curati con so- stanze tossiche di azione generale;

e) del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con co- lore, odore o sapore anormale; del latte che contenga traccie evidenti di sterco o comunque sudicio;

f) del latte inacidito o che coaguli coll’acido carbonico o con ebollizione;

g) del latte al quale si siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, ecc.;

h) del latte annacquato o comunque sofisticato agli effetti dell’articolo 106 del citato regolamento. Si considererà come annac- quato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti in base a molte prove di stalla dai regola- menti locali d’igiene512.

Olio

L’olio, forse perché ancora poco presente nelle tavole di fine Ottocento, viene trattato solamente nella fattispecie di adulterazione, che oggi potremmo considerare sofisticazione, mediante aggiunta di olio di semi, olio di sesamo, olio di cotone, olio infetto. Se il reato non comporta nocività, si realizza contravven- zione, vedi le leggi sanitarie; se l’adulterazione è nociva si ha frode, ex art. 322 c. p., o art. 319 c. p., e aggravante al 317 c. p.513.

Riso

Il riso è un argomento a sé stante, poiché oggetto di normative speciali, che ne disciplinano le modalità di coltivazione, e i rapporti di impiego nei confronti dei lavoratori delle risaie.

Si veda la seguente citazione del Digesto:

512

Ivi, p. 359.

513

160

[…] la coltivazione stessa applicata ai terreni naturalmente asciutti può essere causa di danni gravissimi, quando non sia regolata savia- mente e compresa nei giusti limiti. […]

Tutti concordano che non deve essere lasciata al riguardo interamen- te libera l’iniziativa privata. […]dovrebbe essere quindi, la coltiva- zione del riso, com’era nelle antiche grida, riservata ai soli terreni non suscettibili d’altra coltivazione, ed assolutamente esclusa dai ter- reni coltivati sani ed asciutti514.

Art. 73

In ciascuna delle Provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall’articolo seguente, deve:

a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;

b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle ac- que, da osservarsi nelle risaie;

c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie, in terreni non ancora sottoposti a tale col- tivazione, salvo le disposizioni degli art. 75 e 76;

e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni ed usi dei locali;

f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalle disposizioni del presente titolo o dal regolamento generale per l’ esecuzione delle medesime, di cui all’ art. 113515.

Art. 11

La protezione con reticelle delle abitazioni dei lavoratori stabili e dei dormitori dei lavoratori immigrati, per impedirvi la penetrazione del- le zanzare, dovrà uniformarsi alle norme vigenti, in applicazione delle leggi contro la malaria. […]516.

514

LUCCHINI, op. cit., pp. 370 e 371. 515

TRESPOLI, op. cit., pp. 392 e 393.

516

161

Art. 80

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, ed i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono posse- dere, le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arreda- mento prescritte […]517.

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