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12.6. Caccia e pesca 1. Caccia

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (cfr. §9.4.7.2) suddivide il territorio della Provincia di Venezia in cinque Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C):

• A.T.C. VE1 Portogruaro;

• A.T.C. VE2 San Donà di Piave;

• A.T.C. VE3 Area centrale;

• A.T.C. VE4 Cavarzere – Chioggia - Cona;

• A.T.C. VE5 Lagunare Venezia.

All’interno di ogni A.T.C. sono individuate le seguenti zone:

• Azienda Faunistica Venatoria;

• Azienda Agro-Turistico Venatoria;

• Centro Privato Produzione Fauna Selvatica;

• Zona Addestramento Cani;

• Parchi e Riserve;

• Oasi di Protezione;

• Zona di Ripopolamento e Cattura;

• Area di rispetto (ex. Art.21);

• Centro Pubblico Produzione Fauna Selvatica;

• Fondo Chiuso;

• Fondo Precluso.

L’immagine che segue rappresenta la suddivisione del territorio della Provincia di Venezia in Ambiti Territoriali di Caccia, per il periodo venatorio 2012/2013.

Figura 12-6. Stagione venatoria 2012-2013, Piano Faunistico Venatorio (http://caccia.provincia.venezia.it, 2013)

I siti della Rete Natura 2000 analizzati nel presente studio sono compresi all’interno degli A.T.C.

VE1 (Comune di Caorle), A.T.C. VE2 (Comune di Eraclea e una parte del comune di Jesolo) e A.T.C. VE5 (Comuni di Cavallino Treporti, Venezia e una parte di Jesolo). In particolare:

Tabella 12-12. Classificazione dei vari siti Natura 2000 in esame a seconda delle zone faunistico-venatorie

In generale, la tutela della fauna selvatica può essere garantita sul territorio tramite la presenza di:

• Oasi di protezione;

• Fondi chiusi;

• Zone di Ripopolamento e Cattura;

• Parchi Ragionali;

• Parchi Naturali di interesse locale.

L’estensione del territorio destinato alla protezione della fauna selvatica deve rientrare tra le percentuali definite dall’art. 10, comma 3, della L. n. 157/1992 e dall’art. 8, comma 3, della L.R. del Veneto n. 50/1993 (un valore compreso tra 21 e 30%). Si riporta nella seguente tabella l’estensione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

Tabella 12-13. Territorio Agro-Silvo Pastorale destinato a protezione della fauna selvatica(Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018)

Si sintetizza brevemente la disputa legislativa in merito alla possibilità di esercitare la pratica venatoria entro i confini delle aree della Rete Natura 2000. Mentre l'Unione europea non prevede in alcun modo il divieto di caccia all'interno delle aree SIC/ZPS, così come ribadito anche dalla Guida Interpretativa alla Direttiva CEE 409/79 emanata dalla Commissione europea, il Comitato delle Aree Naturali Protette ha deliberato, in data 2 dicembre 1996, l'equiparazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. alle altre aree protette previste ai sensi della Legge Quadro 394/91 prevedendo quindi il divieto assoluto di esercitare ogni forma di caccia nelle aree in questione.

Successivamente il Ministro Matteoli ha emanato un decreto ministeriale in data 25 marzo 2005 con il quale ha annullato la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette emanata in data 2 dicembre 1996. Su tale decreto ministeriale è stato fatto ricorso al TAR del Lazio da parte di alcune organizzazioni ambientaliste. Il tribunale, con ordinanza n. 6856 del 24 novembre 2005, ha sospeso l'efficacia del Decreto Matteoli, ripristinando di fatto la validità della precedente deliberazione del 2 dicembre 1996. Tale ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato in un pronunciamento del 14 febbraio 2006 (www.tutelafauna.it, 2013) e (www.confavi.it, 2013).

12.6.1.1. Analisi delle forme di caccia

Secondo la L. n. 157/1992 la caccia può essere esercitata per specializzazione o altrimenti detta

“esclusiva” nelle seguenti modalità:

• Vagante in zona Alpi (il cacciatore pratica l’esercizio venatorio in tale territorio vagante con o senza l’ausilio del cane);

• Da appostamento fisso (cacciatore esercita la caccia alla piccola migratoria ed agli acquatici da appostamento fisso di cui è titolare con richiami vivi);

• In tutte le forme praticate consentite dalla legge (il cacciatore sceglie una opzione che permette di praticare l’attività venatoria vagante con o senza l’ausilio del cane, da appostamento temporaneo e da appostamento fisso a colombaccio con o senza richiami vivi e da appostamento agli acquatici senza richiami vivi.

Dalla scelta della forma di caccia specifica sono esentati i cacciatori che praticano l’attività venatoria con il falco o con l’arco, poiché tale esercizio si ritiene di basso impatto sulle popolazioni selvatiche.

Per quanto concerne la caccia da appostamento, gli appostamenti possono essere:

• Temporanei: si tratta di momentanee strutture destinate all'attesa della selvaggina, realizzate utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

• Fissi: Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

Appostamenti temporanei

Appostamenti fissi

Figura 12-7. Esempi di appostamenti temporanei e fissi per la caccia

12.6.1.2. Numero dei permessi annuali di caccia e andamento nel tempo

A livello complessivo, analizzando i dati relativi ai cacciatori residenti in provincia di Venezia nel periodo 1993-2011 (Figura 12-8), si evidenzia un significativo calo dei cacciatori tra il 1993 e il 1997 (- 15%), seguito da un rallentamento tra il 1998 e il 2005 (- 6%) e da una nuova riduzione significativa nel periodo 2006-2011 (- 11%).

Confrontando il dato relativo al numero di cacciatori residenti nel territorio provinciale nel 1993 (7.453 cacciatori) e nel 2007 (5.510 cacciatori), al momento dell’approvazione del precedente Piano Faunistico Venatorio, si osserva una riduzione del 15%, mentre dal 2007 al 2011 è stata registrata una ulteriore riduzione del 9% (da 5.510 a 5.012). Complessivamente nel periodo di analisi (1993-2011) la riduzione dei cacciatori residenti in provincia di Venezia risulta pari al 34%

(da 7.453 a 5.012) con una evidente tendenza negativa (Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).

Figura 12-8. Andamento del numero di cacciatori residenti nella Provincia di Venezia nel periodo 1993-2011

Nel caso dei Comuni in esame, si riporta in Tabella 12-14 l’andamento dei cacciatori residenti nei singoli Comuni.

Tabella 12-14. Cacciatori residenti nei Comuni in esame della Provincia di Venezia

 1993/1994 1995/1996 2000/2001 2002/2003 2005/2006 2011/2012

Venezia 1377 1274 880 884 818 659

Cavallino Treporti − − 194 196 194 156

Jesolo 381 351 304 288 274 250

Eraclea 190 166 163 155 158 135

Caorle 191 181 153 147 135 132

Un altro elemento importante è il numero di cacciatori residenti in Province diverse da quella di Venezia, ma iscritti ad A.T.C. della provincia di Venezia.In Tabella 12-15 si riporta tale dato confrontando le stagioni venatorie 2002-2003, 2005-2006 e 2011-2012. Il numero di cacciatori residenti al di fuori della Provincia di Venezia per le tre stagioni considerate risulta compreso tra 1.291 e 1.407 unità. Analizzando la stagione venatoria 2011-2012 risulta che il 54% dei cacciatori proviene dalla Provincia di Padova, seguita da quelle di Vicenza e Treviso con rispettivamente il 19,5% e il 18,7% dei cacciatori(Bozza Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia, 2013-2018).

Tabella 12-15. Cacciatori residenti in Province diverse da quella di Venezia iscritti ad almeno un A.T.C. della Provincia di Venezia nelle stagioni venatorie 2002-2003, 2005-2006 e 2011-2012.

2002/2003 2005/2006 2011/2012

2002/2003 2005/2006 2011/2012

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