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Campo d’applicazione il 2 giugno 2014 41

Arabia Saudita 25 febbraio 1969 25 febbraio 1969

Argentina 18 giugno 1953 17 marzo 1958

Australia 13 febbraio 1952 17 marzo 1958

Austria 2 aprile 1975 2 aprile 1975

Azerbaigian 15 maggio 1995 15 maggio 1995

Bahamas 22 luglio 1976 22 luglio 1976

Bahrein 22 settembre 1976 22 settembre 1976

Bangladesh 27 maggio 1976 27 maggio 1976

Barbados 7 gennaio 1970 7 gennaio 1970

Belgio 9 agosto 1951 17 marzo 1958

Belize 13 settembre 1990 13 settembre 1990

Benin 19 marzo 1980 19 marzo 1980

Colombia 19 novembre 1974 19 novembre 1974

Comore 3 agosto 2001 3 agosto 2001

41 RU 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550, 1984 270 1268, 1987 1147 1174, 1989 404, 1990 1700, 2003 3537, 2004 3291, 2007 4407 e 2014 1425.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti Ratifica

Dominica 18 dicembre 1979 18 dicembre 1979

Dominicana, Repubblica 25 agosto 1953 17 marzo 1958

Ecuador* 12 luglio 1956 17 marzo 1958

Egitto 17 marzo 1958 17 marzo 1958

El Salvador 12 febbraio 1981 12 febbraio 1981

Emirati Arabi Uniti 4 marzo 1980 4 marzo 1980

Eritrea 31 agosto 1993 31 agosto 1993

Estonia 31 gennaio 1992 31 gennaio 1992

Etiopia 3 luglio 1975 3 luglio 1975

Figi 14 marzo 1983 14 marzo 1983

Filippine 9 novembre 1964 9 novembre 1964

Finlandia* 21 aprile 1959 21 aprile 1959

Francia 9 aprile 1952 17 marzo 1958

Gibuti 20 febbraio 1979 20 febbraio 1979

Giordania 9 novembre 1973 9 novembre 1973

Grecia* 31 dicembre 1958 31 dicembre 1958

Grenada 3 dicembre 1999 3 dicembre 1998

Indonesia* 18 gennaio 1961 18 gennaio 1961

Iran 2 gennaio 1958 17 marzo 1958

Iraq* 28 agosto 1973 28 agosto 1973

Irlanda 26 febbraio 1951 17 marzo 1958

Islanda* 8 novembre 1960 8 novembre 1960

Stati partecipanti Ratifica

Lussemburgo 14 febbraio 1991 A 14 febbraio 1991

Macedonia 13 ottobre 1993 13 ottobre 1993

Mongolia 11 dicembre 1996 11 dicembre 1996

Montenegro 10 ottobre 2006 10 ottobre 2006

Mozambico 17 gennaio 1979 17 gennaio 1979

Norvegia* 29 dicembre 1958 29 dicembre 1958

Nuova Zelanda 9 novembre 1960 9 novembre 1960

Pakistan 21 novembre 1958 21 novembre 1958

Palau 8 settembre 2011 8 settembre 2011

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Panama 31 dicembre 1958 31 dicembre 1958

Papua Nuova Guinea 6 maggio 1976 6 maggio 1976

Russia 24 dicembre 1958 24 dicembre 1958

Saint Kitts e Nevis 8 ottobre 2001 8 ottobre 2001

Saint Lucia 10 aprile 1980 10 aprile 1980

Saint Vincent e Grenadine 29 aprile 1981 29 aprile 1981

Salomone, Isole 27 giugno 1988 27 giugno 1988

Samoa 25 ottobre 1996 25 ottobre 1996

San Marino 12 marzo 2002 12 marzo 2002

São Tomé e Príncipe 9 luglio 1990 9 luglio 1990

Seicelle 13 giugno 1978 13 giugno 1978

Senegal 7 novembre 1960 7 novembre 1960

Serbia 11 dicembre 2000 11 dicembre 2000

Sierra Leone 14 marzo 1973 14 marzo 1973

Singapore 17 gennaio 1966 17 gennaio 1966

Siria 28 gennaio 1963 28 gennaio 1963

Slovacchia 24 marzo 1993 24 marzo 1993

Slovenia 10 febbraio 1993 10 febbraio 1993

Somalia 4 aprile 1978 4 aprile 1978

Spagna* 23 gennaio 1962 23 gennaio 1962

Sri Lanka 6 aprile 1972 6 aprile 1972

Stati Uniti* 17 agosto 1950 17 marzo 1958

Sudafrica 28 febbraio 1995 28 febbraio 1995

Sudan 5 luglio 1974 5 luglio 1974

Suriname 14 ottobre 1976 14 ottobre 1976

Svezia* 27 aprile 1959 27 aprile 1959

Svizzera* 20 luglio 1955 17 marzo 1958

Tanzania 8 gennaio 1974 8 gennaio 1974

Thailandia 20 settembre 1973 20 settembre 1973

Timor-Leste 10 maggio 2005 10 maggio 2005

Togo 20 giugno 1983 20 giugno 1983

Tonga 23 febbraio 2000 23 febbraio 2000

Trinidad e Tobago 27 aprile 1965 27 aprile 1965

Tunisia 23 maggio 1963 23 maggio 1963

Turchia* 25 marzo 1958 25 marzo 1958

Turkmenistan 26 agosto 1993 26 agosto 1993

Tuvalu 19 maggio 2004 19 maggio 2004

Stati partecipanti Ratifica

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

a Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiara-zione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno

Riserve e dichiarazioni Cambogia

Il regio Governo del Cambogia, con l’accettazione della Convenzione per l’istitu-zione di un’Organizzal’istitu-zione intergovernativa consultiva della navigal’istitu-zione marittima, dichiara che i provvedimenti da esso adottati o che potesse adottare per promuovere o aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finanziamento mediante prestiti a interesse di favore o privilegiato delle compagnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione alle navi cam-bogiane di carichi appartenenti al regio Governo o da esso controllati, o ancora, il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche qualsi-asi altra disposizione che esso dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercantile cambogiana sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente il regio Governo, prima di metterle in vigore, procederà a un riesame di tutte le raccomandazioni che dovesse adottare l’Organizzazione.

Il regio Governo dichiara inoltre che l’accettazione della Convenzione non produce e non produrrà né modificazioni né emendamenti di sorta alla legislazione in vigore sul territorio del Regno di Cambogia.

Cuba

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter-governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba dichiara che la sua legislazione attuale, contenente disposizioni intese volutamente a promuovere e sviluppare la marina mercantile, è conforme agli scopi generali dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, definiti all’articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione in materia che fosse adottata dall’Organizzazione sarà riesaminata dal Governo cubano con speciale riguardo alla propria politica nazionale.

Danimarca

Il Governo danese approva il programma di lavoro adottato alla prima Assemblea dell’Organizzazione nel gennaio 1959 e ritiene che quest’ultima possa contribuire, nel campo tecnico e nautico, allo sviluppo del commercio e della navigazione marit-timi nel mondo.

Qualora l’Organizzazione dovesse occuparsi di problemi aventi carattere prettamen-te commerciale od economico, il Governo danese potrebbe essere indotto a invocare le disposizioni dell’articolo 59 della Convenzione, concernenti il ritiro dei membri dall’Organizzazione.

Ecuador

Il governo d’Ecuador dichiara che le misure protezionistiche adottate in quanto concerne la propria marina mercantile e la flotta mercantile della Grande Colombia (Flotta Mercante Grancolombiana) le cui navi sono considerate ecuadoriane in virtù della partecipazione a detta flotta da parte del Governo d’Ecuador, perseguono unicamente lo scopo di promuovere lo sviluppo della marina mercantile nazionale nonché della flotta mercantile della Grande Colombia e sono conformi ai fini dell’Organizzazione marittima intergovernativa così come definiti all’articolo 1 b della Convenzione. Conseguentemente, il Governo d’Ecuador riesaminerà tutte le raccomandazioni che l’Organizzazione dovesse formulare in materia.

Finlandia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Grecia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

India

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter-governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo indiano dichiara che tutti i provvedimenti ch’esso dovesse adottare o aver adottato per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi

(come ad es. il finanziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compagnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione a navi indiane di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo indiano dovesse prendere promuovere lo sviluppo della marina mercantile indiana, sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l’Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo indiano. Inoltre, il Governo indiano dichiara esplicitamente che l’accetta-zione della Convenl’accetta-zione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modifi-care o emendare in qualsiasi modo la legislazione vigente sui territori della Repub-blica dell’India.

Indonesia

Con l’accettazione della Convenzione, il Governo della Repubblica d’Indonesia dichiara che è nel campo tecnico e nautico che l’Organizzazione può contribuire allo sviluppo della navigazione e del commercio marittimi nel mondo.

Riguardo ai problemi puramente commerciali o economici, il Governo ritiene che l’assistenza e il sostegno alle imprese marittime mercantili del paese, per l’espan-sione del proprio commercio interno ed esterno nonché per la sua sicurezza, corri-spondono agli scopi dell’Organizzazione così come sono specificati all’articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente, l’accettazione non produrrà mai l’effetto d’alterare o di modifi-care in qualsiasi modo la legislazione vigente nella Repubblica d’Indonesia e qualsi-asi raccomandazione che fosse adottata in materia dall’Organizzazione sarà riesami-nata dal Governo della Repubblica d’Indonesia.

Iraq

L’Iraq dichiara che le disposizioni di cui al paragrafo b) dell’articolo primo non sono incompatibili con le misure adottate dall’Iraq, sia allo scopo d’incoraggiare e d’aiutare le sue proprie compagnie nazionali di navigazione marittima quali l’attribuzione di prestiti, il trasporto di determinate merci a bordo di navi da carico battenti la propria bandiera, l’impiego della marina mercantile nazionale per il cabotaggio, sia allo scopo di sviluppare e di accrescere la flotta o i trasporti maritti-mi su scala nazionale.

Islanda

L’Islanda si riserva il diritto di rivenire sulla propria ratificazione se fosse successi-vamente deciso di estendere la competenza dell’OMCI a problemi di natura pretta-mente commerciale o finanziaria.

L’Islanda concede grande importanza alla validità reale dell’articolo 59 della Con-venzione, concernente il ritiro.

Malaysia

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione d’una Organizzazione inter-governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo malese dichiara che tutti i provvedimenti ch’esso dovesse adottare per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finan-ziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compa-gnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione a navi malesi di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabo-taggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo malese dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercan-tile malese, sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1 b della convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l’Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo malese. Inoltre, il Governo malese dichiara esplicitamente, che l’accettazione della Convenzione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modificare o emendare in qualsi-asi modo la legislazione vigente in Malaysia.

Marocco

Divenendo membro dell’Organizzazione, il Governo del Regno del Marocco dichia-ra di non accettare l’idea d’un ampliamento delle attività dell’Organizzazione che, dal campo prettamente tecnico e nautico, fossero estese a quello economico e com-merciale, così come previsto ai capoversi b e c dell’articolo 1 della Convenzione. Se ciò fosse attuato, il Governo del Regno del Marocco si riserva il diritto di riconside-rare la propria posizione tenuto conto della situazione che ne risulterebbe, e potrebbe essere indotto a invocare l’articolo 59 della Convenzione, concernente il ritiro.

Messico

Il Governo degli Stati Uniti del Messico, aderendo alla Convenzione, considera che nessuna delle disposizioni di quest’ultima è intesa a modificare le legislazioni nazio-nali concernenti le pratiche commerciali restrittive e pertanto dichiara esplicitamente che l’adesione del Messico non ha e non avrà come effetto quello di modificare l’applicazione delle leggi contro i monopoli, in vigore sul territorio della Repubblica messicana.

Norvegia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Polonia

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter-governativa consultiva della navigazione marittima, firmata a Ginevra il 6 marzo 1948, il Governo della Repubblica popolare di Polonia dichiara d’approvare il pro-gramma di lavoro dell’Organizzazione, adotto dall’Assemblea nella prima sessione del gennaio 1959.

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia ritiene che l’Organizzazione debba contribuire allo sviluppo del commercio e della navigazione marittimi nel mondo, nel campo tecnico e nautico.

Spagna

L’Organizzazione marittima consultiva intergovernativa non deve estendere la propria azione e problemi d’ordine economico o commerciale e si limiterà all’esame di problemi di carattere tecnico.

Stati Uniti

Restando inteso che nessuna delle disposizioni della convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima miri a modificare la legislazione nazionale concernente le pratiche commerciali restrittive, con la presente è dichiarato che la ratificazione della Convenzione da parte del Governo degli stati Uniti non ha e non avrà effetto di mutare o modificare in alcun modo l’applicazione delle leggi americane anti-trust.

Svezia

Dichiarazione analoga a quella della Danimarca.

Svizzera

In occasione del deposito del proprio istrumento di ratificazione per la convenzione concernente l’istituzione d’una organizzazione marittima (IMCO), la Svizzera fa la riserva generale che la propria collaborazione col IMCO, segnatamente in quanto concerne i rapporti fra questa organizzazione con quella delle Nazioni Unite, non può superare quei limiti determinati dal suo atteggiamento di Stato perpetuamente neutrale. Nel senso di tale riserva generale è fatta una riserva speciale sia per quanto concerne il testo dell’articolo VI, dell’accordo, attualmente in fase di disegno fra l’IMCO e l’UNO, sia per qualsiasi altra clausola analoga che dovesse sostituire o completare questa disposizione, nell’accordo menzionato o in qualsiasi altro trattato.

Turchia

L’accettazione non produce effetto sulle disposizioni della legislazione turca con-cernente il cabotaggio e il monopolio.

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