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Convenzione istitutiva dell Organizzazione marittima internazionale 2

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(1)

Convenzione istitutiva

dell’Organizzazione marittima internazionale

2

Conchiusa a Ginevra il 6 marzo 1948

Approvata dall’Assemblea federale il 6 giugno 19553 Entrata in vigore il 17 marzo 1958

(Stato 2 giugno 2014)

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l’Organizza- zione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l’Organizzazione»).

Parte I

Scopi dell’Organizzazione

Art. 1

Gli scopi dell’Organizzazione sono:

a)4 l’istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovi- mento e l’agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile ele- vate per quanto concerne la sicurezza marittima, l’efficacia della navigazio- ne, la prevenzione dell’inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l’esame delle questioni amministrative e giuridi- che vincolate alle finalità di cui al presente articolo;

b) il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l’aiuto e l’incoraggia- mento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazio- nale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discrimina- zione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internaziona- le;

RU 1958 1031; FF 1954 II 473 ediz. franc. 1954 II ediz. ted.

1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc.

della presente Raccolta.

2 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1984 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

3 RU 1958 1029

4 Nuovo testo giusta la resoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

(2)

c) l’esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d’imprese di navigazione marittima;

d)5 l’esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull’ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;

e) lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall’Organizzazione.

Parte II Funzioni

Art. 26

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all’Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

a) con riserva delle disposizioni dell’articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell’articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;

b) elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, rac- comandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;

c) istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazio- ne fra i governi;

d) svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti inter- nazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino;

e) agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell’organizzazione:

5 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dal’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

6 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681). Giusta detta risoluzione, gli originari art. 3 a 31 diventano art. 2 a 30, le riferenze a detti articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.

(3)

Art. 3

L’Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse d’avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l’Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.

Parte III Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione alle condizioni pre- viste nella Parte III.

Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione ade- rendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 57.

Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappre- sentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conforme- mente all’articolo 71.

Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione, di diventare membro;

esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 71, purché la domanda d’ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell’Organizzazione, esclusi i membri associati.

Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell’articolo 72, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell’Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(4)

Art. 97

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest’organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, desi- gnare anche i membri associati.

Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell’Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Parte IV Organi

Art. 11

L’Organizzazione comprende un’Assemblea, un Consiglio, un Comitato di sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato della protezione dell’ambiente mari- no, un Comitato della cooperazione tecnica e gli organi ausiliari che l’organiz- zazione ritenesse necessario istituire, come anche una Segretaria.

Parte V L’Assemblea

Art. 12

L’Assemblea è composta di tutti i membri.

Art. 13

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.

Art. 14

Per deliberare validamente, l’Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.

7 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’Ass. fed. il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

(5)

Art. 158

Le funzioni dell’Assemblea sono le seguenti:

a) eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;

b) stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Conven- zione;

c) istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su rac- comandazione del Consiglio, permanenti;

d) eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all’articolo 17;

e) ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le que- stioni che quello le sottoponesse;

f) approvare il programma di lavoro dell’Organizzazione;

g) votare il bilancio di previsione e stabilire l’ordinamento finanziario dell’Organizzazione, conformemente alla Parte XII;

h) esaminare le spese e approvare i conti dell’Organizzazione;

i) adempiere le funzioni affidate all’Organizzazione, con la riserva che l’Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell’articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appro- priati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all’Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell’Assemblea;

j) raccomandare ai Membri l’introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell’inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino, assegnate all’Orga- nizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l’adozione d’emendamenti a questo norme e direttive sottopostele;

k) adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell’articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;

l) decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata per l’adozione di convenzioni internazionali o di emen- damenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato della sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell’am- biente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica o da altri organi dell’Organizzazione;

8 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 709).

(6)

m) rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell’Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

Parte VI Il consiglio

Art. 169

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall’Assemblea.

Art. 1710

L’Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

a) dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi inter- nazionali di navigazione marittima;

b) dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;

c) venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nel- la navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell’articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 1911

a) Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo dispo- sizioni contrarie della presente convenzione.

b) Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.12

9 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell’Assemblea generale dell’Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

10 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell’Assemblea generale dell’Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

11 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).

12 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell’Assemblea generale dell’Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

(7)

c) Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presi- dente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.

Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell’Organizzazione, invita quest’ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.

Art. 2113

a) Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e il preventivo appronta- to dal Segretario generale al lume delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e di altri organi dell’Organizza- zione e ne tiene conto per compilare e sottoporre all’Assemblea il programma di lavoro e il preventivo dell’Organizzazione, considerando l’interesse generale e le priorità dell’Organizzazione.

b) Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino e del Comitato per la cooperazione tecnica, come anche di altri organi dell’Organizzazione. Li trasmette all’Assemblea e, se essa non è adunata, ai membri, per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.

c) Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, e 43 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell’ambiente marino o il Comitato per la cooperazione tecnica, secondo i casi.

Art. 22

Il consiglio nomina, con l’approvazione dell’Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l’assunzione del personale necessario.

Esso stabilisce le condizioni d’impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.

13 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

(8)

Art. 2314

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all’Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall’Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell’Assemblea.

Art. 2415

Il consiglio sottoporrà all’Assemblea i rendiconti finanziari dell’Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.

Art. 2516

a) Il Consiglio può conchiudere accordi o prendere disposizioni concernenti i rap- porti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XV.

Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all’approvazione dell’Assemblea.

b) Tenuto conto delle disposizioni della Parte XV e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi in virtù degli articoli 28, 33, 38 e 43, il Consiglio assicura, tra le sessione dell’Assemblea, le relazioni con altre organizzazioni.

Art. 2617

Nell’intervallo tra le sessione dell’Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell’Organizzazione, salvo la funzione de fare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 15j). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell’Organiz- zazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l’efficace funzionalmente dell’Organizzazione.

Parte VII

Comitato di sicurezza marittima

Art. 2718

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.

14 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

15 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

16 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

17 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

18 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’Ass. fed. il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1978 (RU 1978 365,1977 1074 Art. 1 lett d; FF 1980 II 917).

(9)

Art. 2819

a) il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell’Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi, le questioni relative all’equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurez- za marittima, l’informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b) Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell’ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l’Organizzazione avrà accettato.

c) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell’Assemblea e20 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all’interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

Art. 2921

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

a) proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;

b) raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;

c) un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 3022

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l’anno. Esso nomina l’Ufficio una volta l’anno e adotta il suo regolamento interno.

19 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

20 Espr. introdotta dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

21 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

22 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’Ass. fed. il 24 set. 1975, in vigore per la svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

(10)

Art. 3123

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte VIII24 Comitato giuridico

Art. 32

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.

Art. 33

a) Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione.

b) Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all’espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell’ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internaziona- le che l’Organizzazione avrà accettato.

c) Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il Comitato Giuridico, su richie- sta dell’Assemblea e25 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell’interesse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

23 Abrogato dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’Ass. fed. il 24 set. 1975 (RU 1978 365; FF 1975 I 917). Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass.

fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982

(RU 1982 671 670; FF 1980 II 681). Giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681), gli originari art. 32 a 42 diventano art. 31 a 41, le riferenze a detti articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.

24 Introdotto dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

25 Espr. introdotta dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

(11)

Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

a) le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni inter- nazionali che siano state esso elaborate;

b) un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente ses- sione del Consiglio.

Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all’anno. Eleggerà i propri funzio- nari una volta all’anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.

Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subor- dinatamente alle disposizioni dell’articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserci- terà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internaziona- le o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Con- venzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte IX26

Comitato per la Protezione dell’ambiente marino

Art. 37

Il Comitato per la Protezione dell’ambiente Marino è composto di tutti i Membri.

Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

a) dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all’Orga- nizzazione da o ai sensi si convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;

b) esaminerà le misure appropriate per facilitare l’attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;

26 Introdotto dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

(12)

c) si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;

d) promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25;

e) esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra que- stione che rientri nell’ambito delle competenze dell’Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell’ambiente con altre organizzazione internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25.

Art. 39

Il comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

a) proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell’in- quinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;

b) raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;

c) un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessio- ne del Consiglio.

Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all’anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all’anno e adotterà le proprie norme di procedura.

Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 37, il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi si qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in partico- lare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

(13)

Parte X27

Comitato per la cooperazione tecnica

Art. 42

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.

Art. 43

a) Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l’opportunità, tutte le questioni di competenza dell’Organizzazione per quanto concerne l’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l’Organizzazione è l’agente d’esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell’Organizza- zione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell’Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b) Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c) Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall’Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che pos- sono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall’Organizzazione.

d) Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell’Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell’interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell’Organizzazione.

Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

a) le raccomandazioni che ha elaborate;

b) il rapporto sui lavori dopo l’ultima sessione del Consiglio.

Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all’anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.

Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell’articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazio-

27 Introdotta dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

(14)

nale o di qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.

Parte XI28 Il segretariato

Art. 4729

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all’Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell’Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell’arti- colo 22, nominerà il suddetto personale.

Art. 4830

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l’efficiente svolgimento delle funzioni dell’Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell’Organizzazione.

Art. 49

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.

Art. 50

Il Segretario generale é incaricato di tenere informati i membri sull’attività dell’Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.

Art. 51

Il Segretario generale e il personale, nell’esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all’Orga- nizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condi-

28 Giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984

(RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681), le originari parti VIII a XVII diventano parti XI a XX, rispettivamente gli art. 33 a 63 diventano art. 43 a 73, le riferenze a tali parti ed articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.

29 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

30 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

(15)

zione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l’Organiz- zazione. Ogni membro dell’Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzione del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.

Art. 5231

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio.

Parte XII Finanze

Art. 5332

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall’Organiz- zazione.

Art. 54

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario gene- rale e li sottopone all’Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 55

a. Con riserva di qualunque accordo che potesse essere conchiuso fra l’Organizza- zione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b. L’Assemblea ripartisce l’importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.

31 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

32 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

(16)

Art. 5633

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari rispetto all’Organiz- zazione entro il termine di un anno dalla data della scadenza no ha diritto di voto all’Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al comitato per la protezione dell’Ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica; l’Assemblea può però, se lo auspica, derogare a queste disposizioni.

Parte XIII Voto

Art. 5734

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all’Assem- blea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell’Ambiente marino o al Comitato per la cooperazione tecnica non dispone altrimenti, il voto questi organi è retto dalle disposizioni seguen- ti:

a) Ogni Membro dispone di un voto.

b) Le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, ad una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.

c) Per la presente Convenzione, l’espressione «Membri presenti e votanti»

significa «Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I Membri che si astengono sono considerati come Membri non votanti.

Parte XIV

Sede dell’Organizzazione

Art. 58

a. L’Organizzazione ha la sede a Londra.

b. Qualora fosse necessario, l’Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabi- lire in un altro luogo la sede dell’Organizzazione.

c. Ove il Consiglio lo reputi necessario, l’Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.

33 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

34 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

(17)

Parte XV

Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Art. 5935

Conformemente all’articolo 57 della Carta36, l’Organizzazione è collegata all’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navi- gazione marittima e dei suoi effetti sull’ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell’articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell’articolo 25 della Conven- zione.

Art. 60

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l’Organizzazione e un’istitu- zione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione collaborerà con quest’ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzio- ne.

Art. 61

Per tutti i problemi di sua competenza, l’Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz’essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.

Art. 62

L’Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prende- re tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni inter- nazionali non intergovernative.

Art. 63

Riservata l’approvazione, con due terzi dei voti, dell’Assemblea, l’Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conchiusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L’Organizzazione potrà pari- mente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un istrumento internazionale.

35 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

36 RS 0.120

(18)

Parte XVI

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 64

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all’Organiz- zazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modificazioni che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell’Allegato approvato dall’Organizzazione, conforme- mente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.

Art. 65

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell’Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l’Organizzazione.

Parte XVII Emendamenti

Art. 6637

I testi dei progetti d’emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno primo che siano sottoposti all’esame dell’Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall’Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell’Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall’inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall’Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell’articolo 58, alla data in cui entra in vigore l’emendamento.

Art. 67

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell’articolo 66, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.

Art. 68

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell’articolo 66 sono notificate mediante comunicazione d’un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano

37 Nuovo testa giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).

(19)

depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l’emendamento.

Parte XVIII Interpretazione

Art. 6938

Ogni questione o disputa riguardante l’interpretazione o l’applicazione della Con- venzione verrà demandata all’Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell’Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 70

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell’articolo 69 può essere deferita dall’Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all’articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite39.

Parte XIX Disposizioni varie

Art. 71 Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all’accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

a. la firma, senza riserva d’accettazione;

b. la firma, con riserva d’accettazione e consecutiva accettazione; oppure c. l’accettazione.

L’accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segreta- rio generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

38 Nuovo testo giusta la risoluzione dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

39 RS 0.120

(20)

Art. 72 Territori

a. I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d’un gruppo o d’uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.

b. La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.

c. Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.

d. Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l’Organiz- zazione delle Nazioni Unite è l’Autorità incaricata dell’amministrazione di certi territori, l’Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell’articolo 71.

Art. 73 Recesso

a. I membri possono recedere dall’Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

b. L’applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell’articolo 72 può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l’amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Parte XX Entrata in vigore

Art. 74

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all’articolo 71 ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.

(21)

Art. 75

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Art. 76

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Con- ferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.

Art. 77

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.

(Seguono le firme)

(22)

Allegato I40

Allegato II (indicato nell’art. 65)

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Fin tanto che non avranno aderito alla Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, per quanto concerne l’Organizzazione, i membri applicheranno all’Organizzazione o rispetto a questa le disposizioni concer- nenti la capacità giuridica, i privilegi e le immunità, seguenti.

Capo I

L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica necessaria al raggiungimento dei suoi scopi e all’esercizio delle sue funzioni.

Capo II

a. L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, dei privilegi e delle immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi e all’esercizio delle sue funzio- ni.

b. I rappresentanti dei membri, compresi i supplenti, i consiglieri, i funzionari e gl’impiegati dell’Organizzazione fruiscono parimente dei privilegi e delle immunità necessari al libero esercizio delle funzioni che assumono nell’Organizzazione.

Capo III

Nell’applicare le disposizioni dei Capi primo e secondo del presente Allegato, i membri si uniformeranno, per quanto sia possibile, alle clausole normali della Con- venzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

40 Privo d’oggetto. Vedi ora gli art. 16 e17 della conv.

(23)

Campo

d’applicazione il 2 giugno 2014

41

Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania 24 maggio 1993 24 maggio 1993

Algeria 31 ottobre 1963 31 ottobre 1963

Angola 6 giugno 1977 6 giugno 1977

Antigua e Barbuda 13 gennaio 1986 13 gennaio 1986

Arabia Saudita 25 febbraio 1969 25 febbraio 1969

Argentina 18 giugno 1953 17 marzo 1958

Australia 13 febbraio 1952 17 marzo 1958

Austria 2 aprile 1975 2 aprile 1975

Azerbaigian 15 maggio 1995 15 maggio 1995

Bahamas 22 luglio 1976 22 luglio 1976

Bahrein 22 settembre 1976 22 settembre 1976

Bangladesh 27 maggio 1976 27 maggio 1976

Barbados 7 gennaio 1970 7 gennaio 1970

Belgio 9 agosto 1951 17 marzo 1958

Belize 13 settembre 1990 13 settembre 1990

Benin 19 marzo 1980 19 marzo 1980

Bolivia 6 luglio 1987 6 luglio 1987

Bosnia e Erzegovina 16 luglio 1993 16 luglio 1993

Brasile 4 marzo 1963 4 marzo 1963

Brunei 31 dicembre 1984 31 dicembre 1984

Bulgaria 5 aprile 1960 5 aprile 1960

Cambogia* 3 gennaio 1961 3 gennaio 1961

Camerun 1° maggio 1961 1° maggio 1961

Canada 15 ottobre 1948 17 marzo 1958

Capo Verde 24 agosto 1976 24 agosto 1976

Ceca, Repubblica 18 giugno 1993 18 giugno 1993

Cile 17 febbraio 1972 17 febbraio 1972

Cina 1° marzo 1973 1° marzo 1973

Hong Konga 1° luglio 1997 1° luglio 1997

Macaob 19 dicembre 1999 19 dicembre 1999

Cipro 21 novembre 1973 21 novembre 1973

Colombia 19 novembre 1974 19 novembre 1974

Comore 3 agosto 2001 3 agosto 2001

Congo (Brazzaville) 5 settembre 1975 5 settembre 1975

Congo (Kinshasa) 16 agosto 1973 16 agosto 1973

Cook, Isole 18 luglio 2008 18 luglio 2008

Corea (Nord) 16 aprile 1986 16 aprile 1986

41 RU 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550, 1984 270 1268, 1987 1147 1174, 1989 404, 1990 1700, 2003 3537, 2004 3291, 2007 4407 e 2014 1425.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

(24)

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Corea (Sud) 10 aprile 1962 10 aprile 1962

Costa Rica 4 marzo 1981 4 marzo 1981

Côte d’Ivoire 4 novembre 1960 4 novembre 1960

Croazia 8 luglio 1992 8 luglio 1992

Cuba* 6 maggio 1966 6 maggio 1966

Danimarca* 3 giugno 1959 3 giugno 1959

Faeröer, Isole 18 dicembre 2002 18 dicembre 2002

Dominica 18 dicembre 1979 18 dicembre 1979

Dominicana, Repubblica 25 agosto 1953 17 marzo 1958

Ecuador* 12 luglio 1956 17 marzo 1958

Egitto 17 marzo 1958 17 marzo 1958

El Salvador 12 febbraio 1981 12 febbraio 1981

Emirati Arabi Uniti 4 marzo 1980 4 marzo 1980

Eritrea 31 agosto 1993 31 agosto 1993

Estonia 31 gennaio 1992 31 gennaio 1992

Etiopia 3 luglio 1975 3 luglio 1975

Figi 14 marzo 1983 14 marzo 1983

Filippine 9 novembre 1964 9 novembre 1964

Finlandia* 21 aprile 1959 21 aprile 1959

Francia 9 aprile 1952 17 marzo 1958

Gabon 1° aprile 1976 1° aprile 1976

Gambia 11 gennaio 1979 11 gennaio 1979

Georgia 22 giugno 1993 22 giugno 1993

Germania 7 gennaio 1959 F 7 gennaio 1959

Ghana 6 luglio 1959 6 luglio 1959

Giamaica 11 maggio 1976 11 maggio 1976

Giappone 17 marzo 1958 17 marzo 1958

Gibuti 20 febbraio 1979 20 febbraio 1979

Giordania 9 novembre 1973 9 novembre 1973

Grecia* 31 dicembre 1958 31 dicembre 1958

Grenada 3 dicembre 1999 3 dicembre 1998

Guatemala 16 marzo 1983 16 marzo 1983

Guinea 3 dicembre 1975 3 dicembre 1975

Guinea equatoriale 6 settembre 1972 6 settembre 1972 Guinea-Bissau 6 dicembre 1977 6 dicembre 1977

Guyana 13 maggio 1980 13 maggio 1980

Haiti 23 giugno 1953 17 marzo 1958

Honduras 23 agosto 1954 17 marzo 1958

India* 6 gennaio 1959 6 gennaio 1959

Indonesia* 18 gennaio 1961 18 gennaio 1961

Iran 2 gennaio 1958 17 marzo 1958

Iraq* 28 agosto 1973 28 agosto 1973

Irlanda 26 febbraio 1951 17 marzo 1958

Islanda* 8 novembre 1960 8 novembre 1960

(25)

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Isole Marshall 26 marzo 1998 26 marzo 1998

Israele 24 aprile 1952 17 marzo 1958

Italia 28 gennaio 1957 17 marzo 1958

Kazakstan 11 marzo 1994 11 marzo 1994

Kenya 22 agosto 1973 22 agosto 1973

Kiribati 28 ottobre 2003 28 ottobre 2003

Kuwait 5 luglio 1960 5 luglio 1960

Lettonia 1° marzo 1993 1° marzo 1993

Libano 3 maggio 1966 3 maggio 1966

Liberia 6 gennaio 1959 6 gennaio 1959

Libia 16 febbraio 1970 16 febbraio 1970

Lituania 7 dicembre 1995 7 dicembre 1995

Lussemburgo 14 febbraio 1991 A 14 febbraio 1991

Macedonia 13 ottobre 1993 13 ottobre 1993

Madagascar 8 marzo 1961 8 marzo 1961

Malawi 19 gennaio 1989 19 gennaio 1989

Malaysia* 17 giugno 1971 17 giugno 1971

Maldive 31 maggio 1967 31 maggio 1967

Malta 22 giugno 1966 F 22 giugno 1966

Marocco* 30 luglio 1962 30 luglio 1962

Mauritania 8 maggio 1961 8 maggio 1961

Maurizio 18 maggio 1978 18 maggio 1978

Messico* 21 settembre 1954 17 marzo 1958

Moldova 12 dicembre 2001 12 dicembre 2001

Monaco 22 dicembre 1989 22 dicembre 1989

Mongolia 11 dicembre 1996 11 dicembre 1996

Montenegro 10 ottobre 2006 10 ottobre 2006

Mozambico 17 gennaio 1979 17 gennaio 1979

Myanmar 6 luglio 1951 17 marzo 1958

Namibia 27 ottobre 1994 27 ottobre 1994

Nepal 31 gennaio 1979 31 gennaio 1979

Nicaragua 17 marzo 1982 17 marzo 1982

Nigeria 15 marzo 1962 15 marzo 1962

Norvegia* 29 dicembre 1958 29 dicembre 1958

Nuova Zelanda 9 novembre 1960 9 novembre 1960

Oman 30 gennaio 1974 30 gennaio 1974

Paesi Bassi 31 marzo 1949 17 marzo 1958

Arubac 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986

Curaçao 3 ottobre 1949 17 marzo 1958

Parte caraibica (Bonaire,

Sant’Eustachio e Saba) 3 ottobre 1949 17 marzo 1958

Sint Maarten 3 ottobre 1949 17 marzo 1958

Pakistan 21 novembre 1958 21 novembre 1958

Palau 8 settembre 2011 8 settembre 2011

(26)

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Panama 31 dicembre 1958 31 dicembre 1958

Papua Nuova Guinea 6 maggio 1976 6 maggio 1976

Paraguay 15 marzo 1993 15 marzo 1993

Perù 15 aprile 1968 15 aprile 1968

Polonia* 16 marzo 1960 16 marzo 1960

Portogallo 17 marzo 1976 17 marzo 1976

Qatar 19 maggio 1977 19 maggio 1977

Regno Unito 14 febbraio 1994 17 marzo 1958

Romania 28 aprile 1965 28 aprile 1965

Russia 24 dicembre 1958 24 dicembre 1958

Saint Kitts e Nevis 8 ottobre 2001 8 ottobre 2001

Saint Lucia 10 aprile 1980 10 aprile 1980

Saint Vincent e Grenadine 29 aprile 1981 29 aprile 1981

Salomone, Isole 27 giugno 1988 27 giugno 1988

Samoa 25 ottobre 1996 25 ottobre 1996

San Marino 12 marzo 2002 12 marzo 2002

São Tomé e Príncipe 9 luglio 1990 9 luglio 1990

Seicelle 13 giugno 1978 13 giugno 1978

Senegal 7 novembre 1960 7 novembre 1960

Serbia 11 dicembre 2000 11 dicembre 2000

Sierra Leone 14 marzo 1973 14 marzo 1973

Singapore 17 gennaio 1966 17 gennaio 1966

Siria 28 gennaio 1963 28 gennaio 1963

Slovacchia 24 marzo 1993 24 marzo 1993

Slovenia 10 febbraio 1993 10 febbraio 1993

Somalia 4 aprile 1978 4 aprile 1978

Spagna* 23 gennaio 1962 23 gennaio 1962

Sri Lanka 6 aprile 1972 6 aprile 1972

Stati Uniti* 17 agosto 1950 17 marzo 1958

Sudafrica 28 febbraio 1995 28 febbraio 1995

Sudan 5 luglio 1974 5 luglio 1974

Suriname 14 ottobre 1976 14 ottobre 1976

Svezia* 27 aprile 1959 27 aprile 1959

Svizzera* 20 luglio 1955 17 marzo 1958

Tanzania 8 gennaio 1974 8 gennaio 1974

Thailandia 20 settembre 1973 20 settembre 1973

Timor-Leste 10 maggio 2005 10 maggio 2005

Togo 20 giugno 1983 20 giugno 1983

Tonga 23 febbraio 2000 23 febbraio 2000

Trinidad e Tobago 27 aprile 1965 27 aprile 1965

Tunisia 23 maggio 1963 23 maggio 1963

Turchia* 25 marzo 1958 25 marzo 1958

Turkmenistan 26 agosto 1993 26 agosto 1993

Tuvalu 19 maggio 2004 19 maggio 2004

(27)

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Ucraina 28 marzo 1994 28 marzo 1994

Uganda 30 giugno 2009 30 giugno 2009

Ungheria 10 giugno 1970 10 giugno 1970

Uruguay 10 maggio 1968 F 10 maggio 1968

Vanuatu 21 ottobre 1986 21 ottobre 1986

Venezuela 27 ottobre 1975 27 ottobre 1975

Vietnam 12 giugno 1984 12 giugno 1984

Yemen 14 marzo 1979 14 marzo 1979

Zimbabwe 16 agosto 2005 16 agosto 2005

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

a Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.

In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiara- zione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno

Riserve e dichiarazioni Cambogia

Il regio Governo del Cambogia, con l’accettazione della Convenzione per l’istitu- zione di un’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, dichiara che i provvedimenti da esso adottati o che potesse adottare per promuovere o aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finanziamento mediante prestiti a interesse di favore o privilegiato delle compagnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione alle navi cam- bogiane di carichi appartenenti al regio Governo o da esso controllati, o ancora, il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche qualsi- asi altra disposizione che esso dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercantile cambogiana sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente il regio Governo, prima di metterle in vigore, procederà a un riesame di tutte le raccomandazioni che dovesse adottare l’Organizzazione.

(28)

Il regio Governo dichiara inoltre che l’accettazione della Convenzione non produce e non produrrà né modificazioni né emendamenti di sorta alla legislazione in vigore sul territorio del Regno di Cambogia.

Cuba

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter- governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba dichiara che la sua legislazione attuale, contenente disposizioni intese volutamente a promuovere e sviluppare la marina mercantile, è conforme agli scopi generali dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, definiti all’articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione in materia che fosse adottata dall’Organizzazione sarà riesaminata dal Governo cubano con speciale riguardo alla propria politica nazionale.

Danimarca

Il Governo danese approva il programma di lavoro adottato alla prima Assemblea dell’Organizzazione nel gennaio 1959 e ritiene che quest’ultima possa contribuire, nel campo tecnico e nautico, allo sviluppo del commercio e della navigazione marit- timi nel mondo.

Qualora l’Organizzazione dovesse occuparsi di problemi aventi carattere prettamen- te commerciale od economico, il Governo danese potrebbe essere indotto a invocare le disposizioni dell’articolo 59 della Convenzione, concernenti il ritiro dei membri dall’Organizzazione.

Ecuador

Il governo d’Ecuador dichiara che le misure protezionistiche adottate in quanto concerne la propria marina mercantile e la flotta mercantile della Grande Colombia (Flotta Mercante Grancolombiana) le cui navi sono considerate ecuadoriane in virtù della partecipazione a detta flotta da parte del Governo d’Ecuador, perseguono unicamente lo scopo di promuovere lo sviluppo della marina mercantile nazionale nonché della flotta mercantile della Grande Colombia e sono conformi ai fini dell’Organizzazione marittima intergovernativa così come definiti all’articolo 1 b della Convenzione. Conseguentemente, il Governo d’Ecuador riesaminerà tutte le raccomandazioni che l’Organizzazione dovesse formulare in materia.

Finlandia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Grecia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

India

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter- governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo indiano dichiara che tutti i provvedimenti ch’esso dovesse adottare o aver adottato per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi

(29)

(come ad es. il finanziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compagnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione a navi indiane di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo indiano dovesse prendere promuovere lo sviluppo della marina mercantile indiana, sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l’Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo indiano. Inoltre, il Governo indiano dichiara esplicitamente che l’accetta- zione della Convenzione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modifi- care o emendare in qualsiasi modo la legislazione vigente sui territori della Repub- blica dell’India.

Indonesia

Con l’accettazione della Convenzione, il Governo della Repubblica d’Indonesia dichiara che è nel campo tecnico e nautico che l’Organizzazione può contribuire allo sviluppo della navigazione e del commercio marittimi nel mondo.

Riguardo ai problemi puramente commerciali o economici, il Governo ritiene che l’assistenza e il sostegno alle imprese marittime mercantili del paese, per l’espan- sione del proprio commercio interno ed esterno nonché per la sua sicurezza, corri- spondono agli scopi dell’Organizzazione così come sono specificati all’articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente, l’accettazione non produrrà mai l’effetto d’alterare o di modifi- care in qualsiasi modo la legislazione vigente nella Repubblica d’Indonesia e qualsi- asi raccomandazione che fosse adottata in materia dall’Organizzazione sarà riesami- nata dal Governo della Repubblica d’Indonesia.

Iraq

L’Iraq dichiara che le disposizioni di cui al paragrafo b) dell’articolo primo non sono incompatibili con le misure adottate dall’Iraq, sia allo scopo d’incoraggiare e d’aiutare le sue proprie compagnie nazionali di navigazione marittima quali l’attribuzione di prestiti, il trasporto di determinate merci a bordo di navi da carico battenti la propria bandiera, l’impiego della marina mercantile nazionale per il cabotaggio, sia allo scopo di sviluppare e di accrescere la flotta o i trasporti maritti- mi su scala nazionale.

Islanda

L’Islanda si riserva il diritto di rivenire sulla propria ratificazione se fosse successi- vamente deciso di estendere la competenza dell’OMCI a problemi di natura pretta- mente commerciale o finanziaria.

L’Islanda concede grande importanza alla validità reale dell’articolo 59 della Con- venzione, concernente il ritiro.

(30)

Malaysia

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione d’una Organizzazione inter- governativa consultiva della navigazione marittima, il Governo malese dichiara che tutti i provvedimenti ch’esso dovesse adottare per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finan- ziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compa- gnie nazionali di navigazione marittima o l’attribuzione a navi malesi di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabo- taggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo malese dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercan- tile malese, sono compatibili con gli scopi dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all’articolo 1 b della convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l’Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo malese. Inoltre, il Governo malese dichiara esplicitamente, che l’accettazione della Convenzione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modificare o emendare in qualsi- asi modo la legislazione vigente in Malaysia.

Marocco

Divenendo membro dell’Organizzazione, il Governo del Regno del Marocco dichia- ra di non accettare l’idea d’un ampliamento delle attività dell’Organizzazione che, dal campo prettamente tecnico e nautico, fossero estese a quello economico e com- merciale, così come previsto ai capoversi b e c dell’articolo 1 della Convenzione. Se ciò fosse attuato, il Governo del Regno del Marocco si riserva il diritto di riconside- rare la propria posizione tenuto conto della situazione che ne risulterebbe, e potrebbe essere indotto a invocare l’articolo 59 della Convenzione, concernente il ritiro.

Messico

Il Governo degli Stati Uniti del Messico, aderendo alla Convenzione, considera che nessuna delle disposizioni di quest’ultima è intesa a modificare le legislazioni nazio- nali concernenti le pratiche commerciali restrittive e pertanto dichiara esplicitamente che l’adesione del Messico non ha e non avrà come effetto quello di modificare l’applicazione delle leggi contro i monopoli, in vigore sul territorio della Repubblica messicana.

Norvegia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Polonia

Con l’accettazione della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione inter- governativa consultiva della navigazione marittima, firmata a Ginevra il 6 marzo 1948, il Governo della Repubblica popolare di Polonia dichiara d’approvare il pro- gramma di lavoro dell’Organizzazione, adotto dall’Assemblea nella prima sessione del gennaio 1959.

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