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La cancellazione del servizio

Come già osservato, la cancellazione del servizio integra un evento suscettibile di riverberare i propri effetti negativi nei confronti di tutti i passeggeri che dovrebbero essere trasportati sulla medesima nave in esecuzione di un determinato servizio138.

Nessuna norma chiarisce tuttavia se la nozione di cancellazione si riferisca esclusivamente all’ipotesi in cui la partenza non sia avvenuta ovvero se essa comprenda anche il caso in cui il mezzo sia partito, ma sia stato successivamente costretto a fare ritorno nel porto di partenza.

La questione è stata di recente sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia139 che ha argomentato l’opzione estensiva con motivazioni suscettibili di trovare applicazione anche nel settore marittimo. In merito, la Corte evidenzia la stretta connessione sussistente tra la nozione di cancellazione e quella di itinerario, cioè il percorso che l’aereo effettua dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione, secondo una determinata tempistica; a ciò consegue che, affinché un volo possa essere considerato come effettuato, non è sufficiente che il mezzo sia partito conformemente all’orario previsto, ma è altresì necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione

27; S.BUSTI, La responsabilità del vettore aereo per overbooking, in Diritto dei trasporti, 1993, pag. 113; M.M.COMENALE PINTO, Considerazioni in tema di sovra prenotazione nei

servizi di trasporto aereo, in Studi in memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, pag. 159.

138A.ZAMPONE, Trasporto marittimo di persone, cit., pag. 576.

139Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2011, Aurora Sousa Rodríguez c. Air

come prevista dal medesimo itinerario. Pertanto, anche se il trasporto ha avuto inizio, ma il mezzo è costretto a fare rientro all’aeroporto di partenza, il volo può essere considerato cancellato140.

Sul versante interno, la fattispecie della cancellazione non è affrontata in modo unitario: la scelta del legislatore è stata quella di dettare una disciplina differenziata a seconda che la mancata partenza sia imputabile al vettore o meno. In particolare, l’art. 403 cod. nav.141 stabilisce che qualora per fatto imputabile al vettore il viaggio venga soppresso e vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha la facoltà di compiere il viaggio su dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. In merito, si sostiene che laddove il passeggero “non opti per la risoluzione, il contratto resta in vigore e l'obbligazione di trasferimento a suo tempo pattuita e non eseguita dal vettore viene adempiuta in un momento successivo”142. La ratio della norma si incentra sull’interesse del creditore, in quanto solo a lui compete la ponderazione delle conseguenze derivanti dall’inadempimento della controparte. Il diritto di scegliere è naturalmente connesso al pregiudizio potenziale: la risoluzione del contratto potrebbe infatti procurare al passeggero un danno maggiore di una partenza ritardata su altra nave, fermo restando il

140 In ambito interno la medesima fattispecie troverebbe la propria disciplina nell’ambito

dell’art. 405 del codice della navigazione o nell’articolo 408, a seconda che l’evento impeditivo derivi da forza maggiore oppure da una causa imputabile al vettore. Nel primo caso il passeggero è tenuto a corrispondere il prezzo in ragione del tratto percorso, o l’intero prezzo se il vettore, in un tempo ragionevole, mette a disposizione un trasporto alternativo con caratteristiche analoghe a quelle convenute; nel secondo caso il vettore per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare che l’evento non è a lui imputabile.

141 L’applicabilità dell’art. 403 cod. nav. al trasporto aereo, in forza del richiamo contenuto

nella formulazione originaria dell’art. 949 cod.nav. (il quale rinviava agli artt. 397-418) è stata contestata da G.ROMANELLI (Il trasporto aereo di persone, Milano 1959, pag. 234) sul presupposto che la norma prevede una peculiare forma di responsabilità per danni da inesecuzione e da ritardo, ipotesi già disciplinata dagli art. 942-945. Sul punto si rinvia altresì a E. G. ROSAFIO, Il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo nel

trasporto aereo di persone: il regolamento n. 261/2004/CE, in Giustizia civile, 2004, II, pag. 476.

diritto al risarcimento dei danni subiti anche nell’ipotesi in cui la scelta si orienti verso una partenza successiva143.

L’operatività del rimedio risolutorio è quindi differenziata a seconda che il vettore non sia in grado di assicurare la partenza con navi successive o meno. Nel primo caso la risoluzione opera di diritto; nel secondo caso, la manifestazione dell’interesse del creditore è sufficiente alla conservazione del vincolo contrattuale.

In proposito è stato rilevato come l’art. 403 costituisca una deroga alla disciplina generale in materia di risoluzione144, in quanto si affranca da ogni valutazione relativa alla gravità dell’inadempimento per riconnettersi all’esclusivo interesse del creditore che, scegliendo di avvalersi di una successiva partenza, manifesta di ritenere ancora utile l’adempimento della prestazione.

Il codice della navigazione contempla altresì l’ipotesi di soppressione della partenza non imputabile al vettore: la formulazione dell’art. 402 riproduce il dettato dell’art. 1256 c.c., stabilendo la risoluzione del contratto ed il connesso rimedio restitutorio. In proposito secondo autorevole dottrina145 sarebbe necessario comunque effettuare una distinzione tra impedimenti che non interessano la nave (terremoti, ordini dell’autorità, scioperi146) ed impedimenti che interessano la nave. Mentre nel primo caso non sussiste alcun dubbio sul fatto che il contratto debba considerarsi risolto di diritto, l’ipotesi di impedimenti che interessano il mezzo appare più complessa. In quest’ottica si

143 E. G. R

OSAFIO, La disciplina degli impedimenti anteriori alla partenza nel trasporto

marittimo di persone, in Giustizia civile, 2005, pag. 465.

144 A. Z

AMPONE, Il rischio dell’impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio, Napoli, 2008, pag. 96.

145 E. G. R

OSAFIO, La disciplina degli impedimenti anteriori alla partenza nel trasporto

marittimo di persone, cit., pag. 475.

146 M.M.COMENALE PINTO, Il contratto di trasporto di persone, in I contratti turistici (cura

è affermato che ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale, non è sufficiente che si verifichi un qualsiasi impedimento non imputabile, ma è necessario che il vettore non possa adempiere la prestazione di trasferimento con altro mezzo (del vettore) idoneo e non vi siano partenze successive di altre navi.

In ordine alla natura giuridica della condotta di cancellazione, la dottrina elaborata con riferimento al trasporto aereo ha in passato sostenuto la riconducibilità all’alveo del ritardo: la mancanza di una disciplina uniforme riguardante la cancellazione del volo ha determinato il ricorso alle norme dettate dalla Convenzione di Varsavia per il ritardo, al fine di armonizzare per via giurisprudenziale le condizioni di responsabilità in ambito internazionale147. In tempi più recenti, la tesi secondo la quale la soppressione del servizio costituirebbe una forma di inesatto adempimento è stata motivata in ragione della distinzione tra servizi di linea e non di linea: nei servizi di linea la mancata effettuazione del volo consente al passeggero di avvalersi dei successivi voli programmati dallo stesso vettore148, con la conseguenza che non sarebbe possibile discorrere di inadempimento assoluto e definitivo, ma solo temporaneo. Tale posizione non tiene conto dell’interesse alla corretta esecuzione della prestazione di trasferimento, il quale potrebbe essere pregiudicato in modo definitivo nel caso in cui l’imbarco su un volo

147 Ci si riferisce alle sentenze del Tribunal de Commerce de la Seine del 17 gennaio 1949 e

del Tribunal de Grande Instance de la Seine del 9 luglio 1960, citate da S. BUSTI, Contratto

di trasporto aereo, in Trattato di diritto civile e commerciale (diretto da A.Cicu, F. Messineo, L. Mengoni), vol XXVI, tomo 3, Milano, 2001, pag. 479 e da S.VERNIZZI, La

cancellazione del volo: considerazioni generali e indicazioni emergenti dalle recenti innovazioni legislative, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 10, pag. 1655.

148 Secondo J.W.F.SUNDBERG, Air Charter. A Study in Legal Development, Stoccolma, 1961,

successivo avvenga con un ritardo tale da frustrare definitivamente le esigenze originarie149.

Secondo un’ulteriore ricostruzione le condotte contemplate dal Regolamento n. 261/2004 non sarebbero riconducibili all’inadempimento. In proposito è stato osservato come nessuna norma consenta di qualificare illecite le condotte del vettore e di attribuire carattere risarcitorio ai relativi rimedi. In particolare, la cancellazione del servizio (aereo) conferirebbe al passeggero il diritto di scegliere tra la risoluzione del contratto o l’esecuzione da parte del vettore di una prestazione diversa (trasporto alternativo), comunque dovuta in base al contratto di trasporto. Anche laddove il passeggero richieda il rimborso, la risoluzione del contratto non sarebbe comunque connessa all’inadempimento, ma deriverebbe dalla volontà del passeggero150.