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La limitazione risarcitoria e gli obblighi assicurativi

Il principio della limitazione del debito ha ricevuto esplicita consacrazione nella disciplina del trasporto aereo internazionale di persone prevista dalla Convenzione di Varsavia del 1929. Le argomentazioni addotte al fine di giustificare la limitazione, tradizionalmente connesse ad esigenze di carattere economico e di sviluppo industriale del settore, sono apparse progressivamente inappaganti al cospetto dell’elevato rango dei beni coinvolti, quali la vita, la salute e l’integrità fisica. La graduale avversione verso le forme di limitazione del debito si è manifestata attraverso plurimi tentativi di modifica, culminati con la definitiva abrogazione del limite per i danni alla persona attuata in un

74 Così G. B. FERRI, La responsabilità del vettore per morte o lesione del passeggero:

garanzie, rischio e responsabilità oggettiva, in La nuova disciplina del trasporto aereo, Commento alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a cura di L. Tullio, op. cit., pag. 70.

75 A.Z

AMPONE, Il rischio dell’impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio, op.

cit., pag. 201 e ss. L’A. ritiene che in ambito marittimo, l’esclusione dell’obbligazione risarcitoria entro la soglia di 250.000 DSP derivante dalla ricorrenza delle due ipotesi di caso fortuito codificate dall’art. 3 esprima la volontà del legislatore uniforme di restringere l’ambito dell’impossibilità non imputabile, pur rimanendo inalterati i caratteri ed i limiti della prestazione di protezione.

primo momento in ambito comunitario -ad opera del Regolamento n. 2027/1997-, e, successivamente, in sede internazionale da parte della Convenzione di Montreal del 1999.

L’attuale formulazione dell’art. 7 della Convenzione emendata mantiene fermo l’istituto della limitazione risarcitoria già presente nella Convenzione di Bruxelles del 1961 e nella Convenzione di Atene del 1974, sebbene nel corso dei lavori preparatori del Protocollo del 2002, il tema abbia costituito oggetto di dibattito tra gli Stati partecipanti, alcuni dei quali (Giappone, Belgio e Norvegia) hanno manifestato forti perplessità riguardo alla previsione di una limitazione avente ad oggetto i danni derivanti dalla morte o dalle lesioni subite dal passeggero76. La soluzione di compromesso è stata rinvenuta nella previsione di un limite particolarmente elevato (400.000 DSP), accompagnato dalla cd. “opt-out clause” che consente agli Stati parte di introdurre un limite più elevato77. Tale possibilità, inizialmente concessa dal Consiglio78, è stata invece esclusa in ambito comunitario nella formulazione definitiva del Regolamento n. 392/2009, al fine di garantire la totale uniformità dei massimali all’interno dell’UE.

La derogabilità in melius in favore del passeggero è altresì concessa in forza di uno specifico accordo tra le parti contrattuali in tal senso, ferma restando la

76 E.R

ØSÆG, News under the Athens Sun – New Principles and Lost Opportunities of the

Athens Convention 2002, cit., pag. 156.

77 In proposito è stato osservato come l’introduzione della opt-out clause risponda ad esigenze

di carattere politico, connesse alla volontà di incoraggiare la ratifica del Protocollo da parte di quegli Stati, come il Giappone, da sempre ostili alla previsione di limiti risarcitori; a tale considerazione si aggiunge il rischio di incrementare fenomeni di forum shopping “because claims might accumulate in a jurisdiction where the litigation process is very slow”, così B. SOYER, Sundry Considerations on the Draft Protocol to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage at Sea 1974, cit., pag. 534; nello stesso senso L. TULLIO, Responsabilità civile e diritto della navigazione, in Studi in onore di

Francesco Berlingieri, II, Genova, 2010, pag. 1095.

78 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251,

paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente 2005/0241 (COD).

nullità delle clausole rivolte a ridurre il limite risarcitorio (art. 18). Si tratta comunque di una nullità parziale che colpisce anche le pattuizioni finalizzate a canalizzare la responsabilità nei confronti dei legittimati passivi e a modificare le regole sulla ripartizione degli oneri probatori. Dal momento che la norma limita l’operatività della sanzione ai soli patti di limitazione della responsabilità intercorsi prima della verificazione del sinistro, si deve ritenere che la nullità non riguardi il successivo accordo delle parti rivolto a definire il quantum del risarcimento.

Lo stretto legame sussistente tra la responsabilità del vettore e l’istituto della limitazione risarcitoria ha ricevuto dal regime uniforme un ulteriore fattore di coordinamento attraverso la previsione degli obblighi assicurativi. Sebbene in ambito marittimo la maggior parte delle navi fosse dotata di copertura assicurativa da parte dei P&I Clubs, nessuna norma di carattere internazionale ne imponeva l’adozione in termini imperativi79. L’affermazione merita in realtà una precisazione, in ragione del fatto che l’art.7 della già citata Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo firmato a Londra il 27 novembre 1992, pone a carico del proprietario l’obbligo di assicurare la propria responsabilità per i danni derivanti da inquinamento e proprio a tale disciplina paiono ispirarsi le minuziose prescrizioni previste dall’art. 4 bis della versione consolidata della Convenzione di Atene80.

Tra i due regimi sono stati comunque rilevati alcuni elementi distintivi: in primo luogo, il Protocollo del 2002 pone l’obbligo assicurativo in capo non al proprietario, ma a ciascun performing carrier; in secondo luogo, il massimale

79 E.R

ØSÆG, News under the Athens Sun – New Principles and Lost Opportunities of the

Athens Convention 2002, cit., pag. 160.

80 Per la cui analisi si rinvia a M.M.COMENALE PINTO, La responsabilità per inquinamento

oggetto di copertura assicurativa non è correlato al limite complessivo dell’obbligazione risarcitoria pari a 400.000 DSP, ma al limite di 250.000, entro il quale sussiste la responsabilità oggettiva del vettore marittimo di passeggeri81.

L’effettività della tutela in ambito marittimo è garantita, oltre che dall’esistenza dell’obbligo di copertura assicurativa, dalla previsione dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, contemplata tanto dall’art. 7§ 8 della CLC, quanto dall’art. 4 bis, §10 del Protocollo di Londra del 2002 alla Convenzione di Atene. Si tratta comunque in quest’ultima ipotesi di un’effettività limitata all’importo di 250.000 DSP, è ciò anche nell’ipotesi in cui il vettore decada dal beneficio della limitazione in conseguenza della prova, fornita dal passeggero che l’assicurato ha agito nell’intento di provocare il danno o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe derivato82.

Rispetto al corrispondente sistema assicurativo vigente per il trasporto aereo di passeggeri, il Protocollo del 2002 non contiene alcun riferimento alla copertura per i risarcimenti ulteriori. L’art. 50 della Convenzione di Montreal del 1999 e l’art. 3 del Regolamento n. 889/2002 con una formulazione analoga, impongono al vettore aereo di assicurare la propria responsabilità entro un livello adeguato, superiore al minimo garantito83, senza peraltro prevedere

81 F. B

ERLIGIERI, Le Convenzioni internazionali di diritto marittimo e il codice della

navigazione, op. cit., pag. 1164-1165.

82 Osserva F. PERSANO, Problematiche concernenti l'incorporazione della convenzione di

Atene del 2002 in materia di responsabilità dei vettori marittimi di persone nel diritto comunitario, cit., pag. 205 e ss.: “La possibilità per i ricorrenti di rivalersi direttamente sull'assicuratore è fondamentale nel settore della navigazione, in quanto a fronte dei rischi connessi con il trasporto di centinaia se non migliaia di passeggeri a bordo delle navi, il vettore può essere difficilmente reperibile e comunque non in grado di fare fronte completamente ai propri obblighi finanziari”.

83 La formulazione di tali norme è stata in verità oggetto di vivaci critiche: per un verso si è

osservato che solo in via interpretativa è possibile desumere che il livello minimo della copertura assicurativa è quanto meno corrispondente a 100.000 DSP; dall’altro, il parametro dell’adeguatezza non è parso idoneo a guidare l’interprete nell’individuazione di una soglia

l’esercizio dell’azione diretta da parte del danneggiato84. La disposizione comunitaria è stata successivamente precisata dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 785/2004, il cui art. 6 prescrive che i vettori comunitari siano dotati di una copertura assicurativa minima pari a 250.000 DSP85, importo corrispondente a quello previsto in ambito marittimo dal Protocollo del 2002. Invero, i massimali assicurativi previsti per il trasporto marittimo, oltre ad essere conformi a quelli stabiliti in ambito comunitario per i vettori aerei, sono stati ritenuti eccessivamente gravosi, pur in assenza di un obbligo di assicurazione per i danni che superino i 250.000 DSP. Uno dei maggiori ostacoli alla ratifica del Protocollo è stato infatti ravvisato proprio nel meccanismo assicurativo da esso introdotto86. In particolare, l’ostilità manifestata dall’International Group of P&I Clubs, riguarda l’eccessivo importo sia del limite complessivo pari a 400.000 DSP, quanto del limite minimo di 250.000 DSP cui è correlata l’azione diretta del passeggero.

Un ulteriore profilo di criticità ha riguardato la copertura assicurativa per i rischi di guerra e gli atti di terrorismo. Il medesimo problema si è posto con riferimento al trasporto aereo: i tragici eventi avvenuti l’11 settembre 2001 hanno infatti indotto le compagnie a revocare la copertura assicurativa per

assicurativa ulteriore rispetto a quella minima obbligatoria, con la conseguente incertezza derivante dall’impossibilità di stabilire ex ante l’entità del danno ascrivibile alla responsabilità del vettore (M.DEIANA, L’assicurazione, in La nuova disciplina del trasporto

aereo, op. cit., pag. 369).

84 L’esercizio dell’azione diretta è attualmente garantito in ambito nazionale dall’art. 942 a

seguito della riforma della parte aeronautica del Codice della navigazione ad opera dell’art. 17, punto uno, del D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005.

85 Importo non modificato dal Regolamento n. 285/2010 della Commissione del 6 aprile

2010, il quale, a seguito dell’aggiornamento dei limiti risarcitori ad opera della determinazione ICAO del 22 maggio 2008, si è limitato ad innalzare gli importi della copertura assicurativa prevista dal Regolamento n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, con esclusivo riguardo ai bagagli (1 131 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali) e alle merci (19 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali), con esplicita esclusione dei massimali per i danni alla persona, già stabiliti dal predetto regolamento in misura ampiamente superiore al limite dei 100.000 DSP.

rischi di guerra e di terrorismo. Sul punto è comunque intervenuto il già citato Regolamento n. 785/2004, il cui articolo 4 specifica che i rischi oggetto di copertura assicurativa includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

Nel settore marittimo, la questione è stata affrontata il 20 ottobre 2006 al termine dei lavori della 92a Sessione del Legal Committe dell’Imo, in cui è stato adottato un testo di riserva che lo Stato contraente dovrebbe formulare in sede di ratifica o di adesione e un testo di Guidelines, integrativo della riserva. Dal coordinamento tra i due testi deriva che la responsabilità del vettore marittimo relativa ai predetti rischi è limitata al minor importo tra 250.000 DSP per ciascun passeggero o 340 milioni di DSP per nave per ogni singolo evento, a prescindere dal fondamento della responsabilità; in relazione ai medesimi importi grava l’obbligo di assicurazione.

Il legislatore comunitario sul punto non ha adottato disposizioni specifiche, ma si è limitato ad imporre agli Stati membri l’obbligo di formulare la predetta riserva e di osservare le Guidelines dell’IMO87.