3.1 Generalità del settore bancario.
3.1.1 Caratteristiche ed evoluzione storica del settore bancario in Italia.
3.1.1.1 Descrizione del settore.
L’attività bancaria viene definita dal decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993104 e successive modifiche, art. 10, come la raccolta di risparmio tra il pubblico e
l’esercizio del credito. In particolare la banca, la cui opera è legittimata da un’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, è l’unica impresa a svolgere tale tipo di attività, purché vengano rispettate una serie di condizioni indicate dall’art. 14 del decreto:
la banca deve assumere la forma giuridica di società per azioni o di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
la sede legale e la direzione generale devono trovarsi in territorio italiano;
il capitale deve essere almeno pari al valore minimo indicato da Banca d’Italia la
quale, con la circolare 229 del 21 aprile 1999, aggiornata al 10/04/2007 ha indicato un capitale sociale minimo di 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo e 6,3 milioni di euro per le banche che assumono la forma di s.p.a. e per le banche popolari;
devono essere presentati lo statuto, l’atto costitutivo ed un programma di attività
iniziale;
104 Testo Unico Bancario (TUB), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. lgs 1 settembre
66
devono esserci i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.
19105;
i titolari di partecipazioni rilevanti (come indicate dall’art. 19) devono avere i
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 25106
;
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’art. 26107
;
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1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di
partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 26 da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza. L’autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione (4). 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
106 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19. 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1 (6). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
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non devono esserci legami, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza
ed altri soggetti, che ostacolino l’esercizio delle funzioni di vigilanza108.
Oltre all’attività bancaria, la banca può poi esercitare ogni altra attività ammessa al “mutuo riconoscimento” (principio fondamentale dal quale deriva l’obbligo di accettazione, da parte di ogni Stato membro della UE, dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, senza che questi debbano necessariamente rispettare le prescrizioni normative e gli standard dello Stato importatore, a meno che la
loro offerta non violi diritti fondamentali nei Paesi d’origine109)e le attività connesse e
strumentali (come la raccolta di depositi ed altri fondi con obbligo di restituzione, operazioni di leasing finanziario, servizi di pagamento, operazioni di prestito, rilascio di garanzie ed impegni di firma, emissione e gestione di mezzi di pagamento); sono poi fatte salve le riserve di attività previste per legge110.
A seguito dei cambiamenti regolamentari ed economici, il settore bancario è stato caratterizzato da forti cambiamenti, che hanno portato ad un abbandono della banca tradizionale, caratterizzata per un’offerta elementare, a contenuto prevalentemente creditizio, a basso valore aggiunto ed orientato alla vendita del prodotto, spostandosi verso la banca universale, che offre servizi e strumenti complessi,
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
108
Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), Auditing, Egea S.p.A., pag. 1075.
109 www.treccani.it
68 a elevato valore aggiunto ed in grado di rispondere a bisogni specifici della clientela, a
sua volta sempre più diversificata111.
3.1.1.2 Evoluzione storica.
In Italia il settore si è sviluppato sostanzialmente senza limitazioni e vincoli fino ad alcuni gravi dissesti bancari di inizio ‘900 a seguito dei quali, nel 1926, vennero emanati alcuni decreti che comportarono novità fondamentali:
la Banca d’Italia diventò l’unico istituto di emissione;
tutte le banche furono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia stessa, cui fu
attribuita anche l’autorità per consentire la costituzione di nuove aziende di credito, l’apertura di nuovi sportelli e le fusioni tra banche;
si imposero alla banche alcuni obblighi, tra cui: l’iscrizione in un albo apposito,
l’accantonamento a riserva legale di almeno il 10% degli utili conseguiti, la presentazione del bilancio d’esercizio e di situazioni periodiche alla Banca d’Italia112
.
Le innovazioni introdotte con questi decreti, tuttavia, vennero ben presto messe alla prova durante la grande crisi del 1929, rivelandosi inadeguate ad evitare squilibri tra raccolta dei capitali ed impiego degli stessi. Si rese così necessario l’intervento statale per favorire il finanziamento degli investimenti pluriennali delle imprese con mutui a medio – lungo termine e per rilevare le partecipazioni industriali possedute dalla banche per restituire loro liquidità. Per raggiungere tali obiettivi lo Stato Italiano
111 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1076-1077. 112 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1079-1080.
69 nel 1931 istituì l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) e successivamente, nel 1933, l’IRI
(Istituto per la Ricostruzione Industriale)113.
La vera grande svolta arriva comunque nel 1936, quando viene emanata una riforma organica ed unitaria del settore, che parte dal principio che la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito sono funzioni di pubblica utilità. La legge bancaria del 1936 si qualifica per alcuni punti discriminanti:
l’istituzione di un organismo statale con funzioni di alta vigilanza e direzione
politica dell’attività creditizia;
l’istituzione della specializzazione temporale e operativa degli istituti bancari,
distinguendo le “banche di credito ordinario”, cioè che svolgono operazioni a breve termine, e istituti che si focalizzano invece su operazioni a medio – lungo termine; questo punto è particolarmente rilevante in quanto segna il passaggio tra la banca mista, operante fino ad allora, e la banca pura, in cui vi è una stretta correlazione temporale tra operazioni di raccolta del risparmio e di impiego del credito;
l’affermazione del principio di separazione tra banca ed industria, per cui le
banche non possono più detenere partecipazioni nelle imprese114.
Questa riforma è stata un punto fermo del settore per diversi decenni, ma in seguito ai molti cambiamenti sociali, economici e politici hanno portato ad un cambiamento di questo quadro normativo, anche alla luce delle direttive comunitarie in materia. Le prime innovazioni riguardano l’introduzione di elementi di maggior concorrenza nel settore, ed in particolare:
113 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1080.. 114 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1080.
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l’omogeneizzazione operativa delle banche di credito ordinario, la cui attività
pian piano si è uniformata, nonostante la diversa origine storica, la diversa forma giuridica e la diversa natura (pubblica o privata);
l’avvio del processo di despecializzazione temporale degli istituti115
.
In questo quadro nel nostro Paese molto importante è stata la Legge Amato (Legge n.218 del 30 luglio 1990), che è stata emanata con quattro obiettivi fondamentali:
rafforzare la struttura patrimoniale delle banche rendendo possibile il ricorso al
mercato per reperire capitale di rischio;
favorire una gestione trasparente ed agile degli istituti, individuando con
chiarezza doveri e responsabilità degli organi interni;
agevolare i processi di concentrazione delle banche, tramite operazioni di
fusione tendenti a produrre dimensioni aziendali competitive sul piano europeo;
mettere le basi per la privatizzazione degli istituti pubblici, affidando le
partecipazioni bancarie a fondazioni da cui viene scorporata l’attività bancaria, affidata a società per azioni di cui inizialmente le fondazioni possedevano l’intero capitale116
.
In seguito, con l’emanazione del TUB nel 1993 l’attività bancaria si riafferma come attività imprenditoriale; in sostanza ciò che si verifica è una ricerca di consolidamento e stabilità del sistema bancario attraverso la creazione di grandi gruppi
nazionali, che ha portato a fine 2009 ad avere in Italia 788 banche117.
115
Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1080-1081..
116 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1081. 117 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1081.
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3.1.2 Analisi competitiva del settore.
La recente integrazione dei mercati finanziari, unita alla liberalizzazione graduale del settore bancario, ha portato ad una maggiore presenza di intermediari esteri
in diversi Paesi, compreso il nostro118.
Da un punto di vista storico, la scelta degli istituti di entrare su un mercato straniero è stata guidata dal processo di internazionalizzazione dei clienti. La banca così è diventata un’impresa multinazionale, in quanto si rileva il bisogno di fornire servizi creditizi e finanziari ad imprese che operano anche in Stati esteri, secondo quindi il principio “follow the client”, per evitare che il cliente, trovandosi ad operare in un nuovo Paese, decida di affidarsi agli istituti presenti sul territorio di quest’ultimo, attuando quindi un tipo di espansione che possiamo definire difensiva. Nel tempo però questa motivazione, pur restando presente, è stata affiancata da altre nuove esigenze, cioè espandersi in nuovi mercati che presentano positive opportunità di profitto e
diversificare l’operatività sul piano internazionale119
.
La presenza di banche operanti in più Paesi ha portato all’aumento della concorrenza sui mercati nazionali, con benefici per i clienti dovuti all’aumento della competizione visto l’accresciuto numero di istituti operanti nel settore: se guardiamo il caso italiano, i dati registrati ci mostrano un aumento della quota di banche estere da circa il 5% di metà anni ’90 al 19% del 2007 (misurati in termini di totale attivo), anche se in modo disomogeneo nel territorio nazionale. In particolare le banche estere, considerando le peculiari caratteristiche dei clienti bancari italiani, si stanno sempre più
118 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1083. 119 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1083.
72 rivolgendo al target delle famiglie, offrendo soluzioni per mutui ipotecari e credito al
consumo120.
I fattori critici di successo nelle attuali condizioni di mercato sono cinque:
reputazione;
radicamento territoriale unito a buone capacità relazionali;
professionalità e riservatezza;
competenze tecniche;
investimento in tecnologia finalizzata alla riduzione dei costi operativi121.
I risultati della SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) del settore mostrano invece i seguenti aspetti:
punti di forza (“strengths”): solidità e bassa esposizione a rischi di contagio;
punti di debolezza (“weaknesses”): elevata frammentazione;
opportunità (“opportunities”): una ripresa della quotazione di nuove imprese
potrebbe consentire agli istituti bancari di orientarsi sul mercato azionario e far prosperare l’industria degli investitori istituzionali;
minacce (“threats”): ingresso di banche estere, potenziali di manifestazione di
crisi finanziarie122.
L’aumento della concorrenza nel settore e l’adesione all’unione monetaria hanno condotto ad una convergenza nei tassi di interesse, che spiega il trend decrescente del margine di interesse in percentuale dei fondi intermediati, tendenza particolarmente sentita dalle banche di grandi dimensioni. Le banche italiane hanno reagito sviluppando
120
Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1084.
121 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1084. 122 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1084-1086.
73 una gamma innovativa di servizi offerti a famiglie ed imprese, specialmente nell’ambito
dei servizi di investimento123.
3.1.3 Peculiarità del bilancio bancario e del business risk.
3.1.3.1 Caratteristiche del bilancio.
A partire dal 2005, le banche italiane sono state chiamate a redigere il bilancio
consolidato applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS124), e dall’anno
successivo tale obbligo è stato introdotto anche per i bilanci d’esercizio (diversamente da quanto accade nel resto d’Europa, dove i bilanci di esercizio sono redatti seguendo la disciplina interna). L’obbligo di redazione dei bilanci consolidati seguendo i principi internazionali nasce dall’esigenza di maggior convergenza in ambito comunitario per quel che riguarda gli aspetti contabili, processo iniziato nel 2001 con l’emanazione della Direttiva 2001/65/CE, che ha introdotto nella normativa contabile comunitaria il principio del fair value (sia a fini valutativi che di redazione del bilancio) e proseguito poi nel 2003 con la Direttiva 2003/51/CE che ha portato a termine il processo di
armonizzazione con i principi contabili internazionali125.
L’applicazione degli IAS ha portato a profondi cambiamenti nell’impostazione dei bilanci, sia a livello di schemi adottati che di contabilizzazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari. In particolare il criterio fino ad allora utilizzato era quello del “costo storico o il minore tra il costo storico e il valore di mercato o al mercato nel caso di strumenti quotati”, mentre in seguito all’introduzione dei nuovi principi i criteri possibili di valutazione diventano due:
123
Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1086-1087.
124 International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 125 Massimo Livatino, Nicola Pecchiari, Giuseppe Pogliani, (2011), op. cit., pag. 1087-1088.
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fair value, ovvero “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o
una passività può essere estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione tra terzi”; nel caso in cui si stia valutando uno strumento non quotato o per il quale, comunque, non vi sia un prezzo di mercato di riferimento, si dovranno adottare adeguate tecniche di stima per assicurare una ragionevole approssimazione del valore di mercato nella determinazione del fair value;
costo ammortizzato, definito per somma algebrica tra valore iniziale del
credito/debito (+), rimborsi di capitale (-), ammortamento, in base al tasso di interesse effettivo, della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza del credito/debito (+/-), eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore
determinate tramite impairment test (-)126.
Abbiamo finora parlato di strumenti finanziari, ma cosa si intende con questa espressione? Lo IAS 32 definisce uno strumento finanziario “qualsiasi contratto da cui derivi un’attività finanziaria per un’impresa e una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra”; gli strumenti finanziari così definiti possono poi essere raggruppati in tre classi, rappresentative dei principali ambiti del bilancio bancario:
attività finanziarie, cioè ogni tipo di attività rappresentata da disponibilità
liquide, diritti contrattualmente definiti a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da altre imprese o a scambiarsi strumenti finanziari con altre imprese a condizioni potenzialmente favorevoli, strumenti rappresentativi del capitale di un’impresa (cassa, depositi presso le banche centrali, depositi presso altre banche, titoli, prestiti, effetti cambiari, derivati con fair value positivo);
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passività finanziarie: qualsiasi tipo di passività che obblighi contrattualmente la
banca a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria ad un’altra entità ed a scambiare strumenti finanziari con una terza parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli (passività onerose, passività non onerose, derivati con fair value negativo);
strumenti di capitale: contratti che rappresentano una quota di partecipazione
alle attività dell’emittente, una volta sottratte tutte le sue passività127
.
L’importo iscritto a bilancio di uno strumento finanziario alla prima contabilizzazione corrisponde sempre al fair value, mentre il trattamento successivo alla prima iscrizione viene definito dallo IAS 39 in funzione della natura e della finalità dello strumento. Per questo motivo, gli strumenti finanziari vengono ripartiti in diversi “gruppi” con criteri di valutazione comuni; le principali classi di strumenti finanziari presenti nel bilancio bancario sono:
attività detenute per la negoziazione, cioè per approfittare delle fluttuazioni di
breve termine sui prezzi; rientrano qui anche i derivati. Questi strumenti sono sempre valutati al fair value con imputazione a conto economico delle variazioni di valore;
attività finanziarie valutate al fair value: attività che dovrebbero essere valutate
al costo ammortizzato ma per le quali la banca decide di utilizzare il fair value (con contropartita a conto economico) in quanto si vogliono evitare incoerenze contabili o perché sono legate ad altri strumenti con cui sono gestite in modo unitario; questa scelta viene definita “fair value option”;
attività finanziarie disponibili per la vendita: attività che possono essere vendute
per far fronte ad esigenze di liquidità o per approfittare di variazioni nei tassi o
76 nei prezzi di mercato; sono valutate al fair value e le variazioni di valore sono iscritte a patrimonio netto;
attività detenute sino a scadenza: titoli di debito con pagamenti fissi (o
determinabili) a scadenze predefinite; sono valutate al costo ammortizzato;
crediti: attività finanziarie non quotate con pagamenti fissi (o determinabili) che
la banca prevede di riscuotere interamente a scadenza a meno che non venga compromessa la capacità di rimborso del debitore; sono valutati al costo ammortizzato;
derivati di copertura: derivati stipulati dagli istituti con fini di copertura e che presentano i requisiti per essere considerati tali secondo lo IAS 39;
debiti verso banche e clientela: depositi interbancari ed ordinari e passività
rappresentate da titoli; sono valutati al costo ammortizzato;