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6. I DOCUMENTI PER L’APPALTO DELLE OPERE

6.1. CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO

Il Capitolato Generale d’Appalto è un documento allegato al contratto d’appalto e contiene le disposizioni per l’esecuzione di opere e/o di servizi, stipulati dall’Ente appaltante con le imprese appaltatrici. Nello specifico è composto da articoli che definiscono punto per punto tutti gli adempimenti, gli obblighi, le responsabilità e gli oneri delle parti.

Di norma nei primi articoli del capitolato viene stabilito qual è l’oggetto dello stesso, l’importo dei lavori suddiviso per categorie con indicazione della categoria prevalente, le norme che regolano gli appalti, i documenti facenti parte integrante del contratto (capitolato generale, speciale e gli altri documenti contrattuali previsti dalla legge) e i requisiti di una figura che rappresenti l’Appaltatore per la stipulazione del contratto.

Gli adempimenti dell’Appaltatore stabiliti nel capitolato generale possono essere così sintetizzati nelle loro linee generali:

• Eleggere un domicilio legale presso una persona o una ditta legalmente riconosciuta e indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo.

• Pagare tutte le spese di registrazione del contratto d’appalto.

• Fatti salvi i casi di forza maggiore si assume l’impegno di eseguire i lavori nei termini previsti nel contratto rinunciando ad eccezioni in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all’approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d’opera, a sfavorevoli condizioni atmosferiche e allo stesso tempo non può chiedere indennità qualunque sia il maggior tempo impiegato.

• Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa tale da fornire garanzie all’Ente appaltante in caso di danni derivati dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento del contratto.

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• È tenuto a non introdurre, di propria iniziativa, variazioni o addizioni alle previsioni contrattuali. La violazione di tale divieto lo obbliga a demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità.

• Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro è tenuto a stipulare un’assicurazione che tiene indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere valida fino al collaudo.

• Prima di iniziare i lavori, in relazione ai rischi specifici propri dell’attività, elabora e attua tutte le necessarie misure di sicurezza. Le informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro possono essere ottenute dalle autorità competenti come le aziende sanitarie locali e gli ispettorati del lavoro.

• Deve nominare un direttore di cantiere che oltre ad essere un rappresentante in cantiere dell’Appaltatore, deve possedere tutti i requisiti di idoneità tecnici e le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tale figura è responsabile a norma di legge della misura per la sicurezza fisica dei lavoratori.

• Sottostare, in caso di inadempienze e/o ritardi nel compimento delle sue prestazioni, ad una penale stabilita nel Capitolato Generale d’Appalto.

• In caso di subappalti, preventivamente autorizzati dall’Ente appaltante, dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore nel momento in cui l’Ente accerti che questi sia inadempiente.

• È obbligato, nei confronti del personale dipendente, ad osservare integralmente il trattamento economico, normativo e di sicurezza sul lavoro stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. • Ha l’obbligo di osservare e di far osservare a tutti i lavoratori le leggi

e i regolamenti in vigore e dovrà avvalersi di personale adeguatamente preparato e in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento degli incarichi assegnati.

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• È obbligato fino all’ultimazione del collaudo definitivo a provvedere alla manutenzione e custodia delle opere.

Oltre a questi adempimenti l’Appaltatore ha una serie di spese tutte a suo carico che possono essere sintetizzate come segue:

• Tutte le spese di gestione, allestimento, manutenzione e illuminazione del cantiere; le tasse per l’occupazione di suolo pubblico da parte di attrezzature, mezzi d’opera nonché per la chiusura temporanea di strade alla viabilità.

• Tutte le spese di collaudo compresi provini, prove sui materiali ecc. Ovviamente l’Appaltatore ha una serie di diritti nei confronti della stazione appaltante. Innanzitutto ha diritto ad un corrispettivo che può essere:

a) a corpo se il prezzo convenuto è fisso ed invariabile,riferito alla

prestazione nel suo complesso e senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla prestazione;

b) a misura, quando la somma prevista nel contratto può variare a

seconda della quantità effettiva di lavoro eseguita. In questo caso il prezzo viene fissato per ogni unità di misura in relazione all’opera finita (corrispettivo a misura in senso stretto) o alle categorie di lavori necessarie per il suo compimento (corrispettivo a prezzi unitari);

c) a corpo e a misura, quando comprende l’esecuzione dei lavori parte

a corpo e parte a misura.

Qualora nel Capitolato Generale sia prevista una quota di lavori di entità e/o valore non quantificabile in via preventiva, il pagamento e la contabilità degli stessi avverrà in economia. Naturalmente l’Appaltatore non potrà pretendere compensi per mano d’opera con qualifica superiore a quella necessaria per la tipologia del lavoro da eseguirsi. L’esperienza dimostra che, in uno stesso contratto, possono esistere prestazioni da eseguirsi a corpo, a misura e in economia. Nel Capitolato Generale vengono poi stabiliti i S.A.L. (stati di avanzamento lavori) che attestano l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro, di qualsiasi tipo e

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misura, al fine di far ottenere all’Appaltatore il corrispettivo della porzione di lavori eseguiti; l’Ente appaltante deve pagare il S.A.L. entro e non oltre 45 giorni.

Entro due mesi dalla data del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, se l’Appaltatore avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali, avrà diritto al pagamento, senza interessi, del saldo della liquidazione finale calcolata dopo aver dedotto gli acconti corrispondenti. L’Appaltatore può richiedere, all’Ente appaltante, una proroga dei termini contrattuali quando per cause a lui non imputabili non sia in grado di completare la sua prestazione nel termine fissato dal contratto. Tale proroga dovrà essere obbligatoriamente richiesta non appena si verificano le condizioni che la rendono necessaria e in ogni caso prima della scadenza dei termini contrattuali.

In caso di sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, l’Appaltatore può vantare il diritto di scioglimento del contratto senza indennità se la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi. Nel caso in cui la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha comunque diritto ad essere risarcito dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore ha poi diritto a intraprendere delle controversie con l’Ente appaltante e nel caso in cui la loro soluzione non sia stata possibile in sede di conciliazione e farà ricorso al Foro competente che sarà quello del capoluogo di provincia in cui cade il cantiere. Sempre in tema di controversie tra le parti, e se previsto nel Capitolato Speciale, è previsto il ricorso al Giudizio arbitrale. Tale giudizio viene formulato dal collegio arbitrale che è composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle due parti e il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo, il terzo membro è nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell’Ente appaltante.

Il Capitolato Generale stabilisce tutti gli obblighi e i diritti dell’Ente Appaltatore. Questo ha l’obbligo di nominare un responsabile unico del procedimento (R.U.P.), il progettista ed il direttore dei lavori. Quest’ultimo ricopre un ruolo molto importante nell’appalto in quanto è il rappresentante sul cantiere dell’Ente Appaltatore ed è in contraddittorio con la ditta appaltatrice. Questa figura infatti ha il compito di controllare

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l’osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pratiche contrattuali e di curare che l’esecuzione dei lavori avvenga a regola d’arte ed in conformità con il progetto. La direzione dei lavori infatti avrà facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far modificare o rifare (a spese dell’Appaltatore) le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. In più può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e anche i materiali che si fossero deperiti dopo la loro introduzione in cantiere. Anche se non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, il direttore dei lavori può, se lo ritiene necessario, ordinare ulteriori prove ed analisi (le cui spese sono sempre a carico dell’Appaltatore) per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti. Tra gli altri suoi poteri c’è la possibilità di dichiarare una sospensione dei lavori se avvengono circostanze che impediscono l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, e di autorizzare, se lo ritiene necessario, lavori notturni e senza interruzione.

L’Ente appaltante ha la facoltà di avvalersi della garanzia (obbligatoriamente fornita dall’Appaltatore) per il risarcimento danni derivati dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento del contratto e di recedere dal contratto stesso in qualunque momento. In tal caso l’Ente è tenuto al pagamento sia delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto sia a un decimo (calcolato sulla differenza fra l’importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto, tenuto conto del ribasso o dell’aumento d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite) dell’importo delle prestazioni non eseguite. (art.134 Dlgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni).

Nel Capitolato Generale sono poi sempre espresse le clausole risolutive. In generale costituiscono causa di risoluzione del contratto una serie di mancanze che l’Appaltatore ha nei confronti dell’Ente appaltante. Nello specifico:

• La mancata consegna di copia della polizza assicurativa di responsabilità civile.

• La mancata consegna dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.).

• La mancata consegna del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

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• La mancata consegna della dichiarazione di avvenuta denuncia del cantiere agli enti previdenziali nei casi previsti dalla legge.

La risoluzione sarà dichiarata, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora l’Appaltatore non fornisca i predetti documenti entro il termine che verrà fissato con apposita intimazione scritta dall’Ente appaltante.

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