3 (segue) Mutamento delle circostanze e il Draft Common Frame of Reference
4. I caratteri comuni della rinegoziazione nel diritto privato europeo ed internazionale
Alla luce dell’analisi svolta nei precedenti paragrafi, è possibile trarre alcune conclusioni inerenti la disciplina delle sopravvenienze in ambito sovranazionale. In particolare, è possibile osservare come le conclusioni della prassi del commercio abbiano trovato accoglimento in testi di soft law aventi valenza internazionale (Principi UNIDROIT) ed europea (PDEC e Draft Common Frame of Reference).
La tendenza messa in luce ed estrinsecatasi nella redazione dei testi ad opera di gruppi di studiosi appare evidente: in caso di sopravvenienze che comportino il mutamento delle circostanze rispetto al momento della conclusione del contratto, si predilige un sistema rimediale improntato su un nuovo accordo tra le parti, diretto alla conservazione dell’originario negozio giuridico; ma, se i contraenti non
l’obbligazione a far data da un termine e alle condizioni stabilite dal giudice stesso. (3) Il paragrafo 2 trova applicazione solo se (a) il mutamento delle circostanze interviene dopo il sorgere dell’obbligazione; (b) il debitore non aveva preso in considerazione, o non poteva ragionevolmente prevedere, la possibilità del mutamento delle circostanze; (c) il debitore non ha assunto, o non poteva ragionevolmente prevedere di avere assunto, il rischio di quel mutamento delle circostanze; e (d) il debitore ha tentato, ragionevolmente ed in buona fede, di raggiungere attraverso una negoziazione un giusto ed equo aggiustamento dei termini di regolamentazione dell’obbligazione).
89
riescono a rinegoziare il contratto dopo avere intavolato trattative improntate al principio di buona fede e correttezza, è possibile chiedere un interveto sostitutivo ed integrativo del giudice, il quale gode di un ampio potere discrezionale nella scelta tra la modifica e la risoluzione dell’accordo. Il fine a cui tendono tali strumenti è sempre il medesimo: il riequilibrio del rapporto contrattuale e delle prestazioni in esso dedotte169.
Dopo avere messo in evidenza i caratteri comuni delle normative precedentemente analizzate, appare necessario indagare quali siano le soluzioni adottate nei vari ordinamenti europei con riguardo al tema della rinegoziazione170 e interrogarsi sull’eventuale influenza che le scelte normative sovranazionali abbiano avuto sui legislatori interni.
Abbiamo già analizzato l’esperienza di common law171,
evidenziando l’evoluzione intervenuta in tema di sopravvenienze nel diritto inglese: da una pedissequa osservanza del principio dei pacta sunt
servanda si è assistito, con l’accoglimento della teoria della frustration
169
TRAISCI F.P., Sopravvenienze contrattualiop. cit., osserva a questo proposito: “In
realtà, dunque, una simile tendenza (…) può essere meglio inquadrata nel più ampio movimento che sta ponendo le basi per una difesa generale dell’equilibrio contrattuale, con mezzi che ne tutelino l’esistenza al momento della conclusione del contratto e la persistenza per tutta la sua durata. Si tratta dunque di una tendenza all’affermazione, nel nome di una sempre più diffusa penetrazione del concetto della buona fede all’interno di tutte le fasi di vita contrattuale, del requisito dell’equivalenza o proporzionalità tra le prestazioni, tendenza che sta avendo sempre maggiori riflessi negli ordinamenti interni, anche sotto la spinta della normativa della Comunità Europea e della elaborazione della giurisprudenza della sua Corte di Giustizia.
170
Sul punto vedi MANTELLO M., Interpretazione funzionale e rischio contrattuale. Il
problema dei presupposti del contratto nelle esperienze giuridiche di common law e civil law con particolare riguardo all’istituto della presupposizione cit.; TOMASSINI
R. (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del
rapporto contrattuale cit.; TRAISCI F.P., Sopravvenienze contrattualiop. cit. 171
90
of the contract, ad elaborazioni dottrinarie tese ad attenuare tale rigidità
e ad individuare cause di esonero dall’inadempimento.
Prima di concentrare l’attenzione sul sistema italiano e sulle varie tesi dottrinarie sviluppatesi in materia di rinegoziazione del contratto, sembra opportuno un breve accenno, in chiave comparatistica, al sistema tedesco. Se, infatti, nel common law inglese non sembra trovare spazio il rimedio della rinegoziazione; se nel nostro ordinamento tale rimedio è stato elaborato in via interpretativa dalla dottrina, ma ancora non accolto dalla giurisprudenza (vedi intra), al contrario nell’ordinamento tedesco la riforma del BGB ha adottato soluzioni normative analoghe a quelle sovranazionali172.
Il paragrafo § 313 BGB, dedicato alla alterazione del fondamento negoziale, stabilisce che, se le circostanze poste a fondamento dell’accordo negoziale sono notevolmente mutate dopo la conclusione del contratto, e le parti non lo avrebbero concluso o lo avrebbero concluso con un contenuto differente qualora fossero state consapevoli dei sopravvenuti mutamenti, le stesse possono pretendere l’adeguamento del contratto qualora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare dell’equilibrio contrattuale, non possa pretendersi da uno dei contraenti il mantenimento del contratto non modificato. I rimedi previsti nella fattispecie descritta vanno dal recesso, qualora non sia possibile una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, all’intervento del giudice, che gode di ampi margini di discrezionalità nella possibile modifica del contenuto dell’originario negozio giuridico.
172
CASTRONOVO C. – MAZZAMUTO S.(a cura di), op. cit., pg. 535 ss.; TRAISCI F.P.,
91
Il legislatore tedesco, pertanto, detta una disciplina finalizzata alla salvaguardia dell’equilibrio contrattuale e, a differenza delle discipline sovranazionali, non limita il rimedio della rinegoziazione e dell’intervento integrativo del giudice all’ipotesi di eccessiva onerosità, ma considera le sopravvenienze in modo unitario, senza una previa differenziazione tra rischi quantitativi e rischi qualitativi.
Alla luce di tali esperienze, sembrerebbe potersi affermare una tendenza sia internazionale che europea ad una forte attenuazione del principio dei pacta sunt servanda in favore di un sistema giuridico attento alla salvaguardia dell’equilibrio contrattuale e all’estensione della rilevanza delle sopravvenienze, anche a discapito della autonomia contrattuale delle parti.
Partendo da tale osservazione, è necessario soffermarsi sull’esperienza italiana e sulle proposte della dottrina in tema di rinegoziazione del contratto, per poi tentare un comparazione con le normative descritte e interrogarsi sulla sussistenza di una influenza, già presente o ipotizzabile in futuro, sulle soluzioni adottate all’interno del nostro ordinamento in materia di sopravvenienze e di presupposizione.
92