Fondi pensione apert
2.1 Caratteristiche general
Come accennato in precedenza, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire oltre che su base collettiva anche su base individuale grazie alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 47/2000, successivamente sostituito dal d.lgs. n. 252/2005. L’articolo 9-
bis del d.lgs. n. 47/2000 non ha introdotto una nuova forma pensionistica, ma ha
dettato soltanto le particolari disposizioni per potervi accedere in forma individuale1. Prima di iniziare ad esplorare la disciplina dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, è il caso di affrontare il tema generale dei fondi pensione aperti per poter cogliere successivamente analogie ovvero
1 VOLPE PUTZOLU G., Le forme pensionistiche individuali, in BESSONE M. E CARINCI F. (a cura
di), Commentario di previdenza complementare, Torino, 2004, pag. 456 ss.
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differenze sul piano della disciplina giuridica che questi ultimi presentano rispetto ai primi, i cosiddetti PIP2.
Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005, la disciplina dei fondi pensioni aperti era contenuta nel d.lgs. n. 124/1993 ed era costituita essenzialmente da norme di rinvio alla disciplina dei fondi pensione chiusi3, mentre oggi è contenuta
nell’art. 12 del d.lgs. n. 252/2005.
L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 indica come soggetti legittimati a istituire e gestire direttamente fondi pensione aperti, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le banche italiane e le succursali operanti in Italia di banche extracomunitarie autorizzate, le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo VI4 delle assicurazioni sulla vita ovvero le imprese
di assicurazione stabilite in un altro Paese comunitario ma con sede secondaria ubicata in Italia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ivass, essi si configurano come un patrimonio “separato”, finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. Il comma successivo prevede che l’adesione a tali fondi possa avvenire su base collettiva ovvero su base individuale senza individuare le modalità in cui l’adesione “collettiva” si possa realizzare e in
2 PIP è l’abbreviazione di piano individuale pensionistico.
3 VOLPE PUTZOLU G., I fondi pensione aperti, in Banca, borsa, tit. cred., 1996, I, pag. 335. e ss. 4 Art. 2, comma 1, n. VI, codice delle assicurazioni private: le operazioni di gestione di fondi
collettivi per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
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che termini la stessa si distingua dall’adesione “individuale”5. Nella prassi, come nel
sistema previgente6, l’adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare
avviene in forma individuale in quanto il singolo esprime autonomamente a quale fondo intende aderire. Ove così non fosse, vi sarebbe un contrasto con uno dei principi cardine del sistema di previdenza complementare come affermato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, secondo cui l’adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare avviene in modo «libero e volontario». Tale principio è assicurato anche nel caso in cui vi sia una manifestazione di volontà collettiva che comporta l’adesione del singolo ad una forma pensionistica complementare7. Ai
sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 252/2005, che prevede, nell’ipotesi di accordo aziendale, che il TFR maturando del lavoratore, il quale non abbia scelto in modo espresso la destinazione dello stesso, sia conferito ad un fondo aperto, si ha l’adesione automatica del lavoratore a quest’ultimo. In particolare qualora il conferimento del TFR avvenga in modo tacito, il regolamento8 della Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione9 precisa, sulla base dell’art. 8, comma 9, d.lgs. n.
5 PALLINI M., Le “altre” forme pensionistiche complementari: fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, in TURSI A. (a cura di), La nuova disciplina della previdenza
complementare, 2007, pag. 775.
6 Cfr. TURSI A., La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale. Fattispecie e disciplina giuridica, Milano, 2001, pag. 392 e ss.; VIANELLO R., I fondi pensione
aperti, in CESTER C.(a cura di), La riforma del sistema pensionistico, Torino, 1996, pag. 490.
7 PALLINI M., op.cit., pag. 775.
8 Cfr. Covip, “Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo
23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, deliberazione del 28 giugno 2006, in www.covip.it.
9 E’ l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon
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252/2005, che quest’ultimo venga destinato al comparto di investimento del fondo più prudenziale, ossia quello che garantisce un rendimento minimo pari a quello del TFR. Perciò le forme pensionistiche debbono prevedere una linea di investimento con tale garanzia di rendimento altrimenti non potranno essere destinatarie del conferimento tacito del TFR. Il datore di lavoro ha il dovere di informare in modo diretto e personale il lavoratore sulla forma pensionistica prescelta secondo accordi sindacali: pertanto, se il dipendente non decidesse di esprimere la propria volontà sul conferimento del TFR, allora egli manifesterebbe, con il suo «silenzio informato e consapevole»10, la sua adesione individuale, da ritenersi comunque “volontaria”11.
Occorre, perciò, ritenere che «l’art. 12 si limiti a consentire l’istituzione di un fondo destinato esclusivamente all’adesione (individuale e volontaria) degli appartenenti ad una “collettività” di lavoratori subordinati ovvero autonomi delimitata in ragione dei criteri più vari: ad esempio, l’appartenenza a una categoria contrattuale nazionale, ad una categoria territoriale, a una sola azienda, a un medesimo ordine professionale»12. Si rende necessaria, tuttavia una precisazione: questi accordi non devono essere confusi con i contratti o gli accordi collettivi come descritti dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 (fondi pensione chiusi), proprio perché nei fondi aperti è soggetto istitutore soltanto il soggetto imprenditoriale gestore del fondo13, così
previdenza complementare.
Istituita nel 1993 con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la Covip ha iniziato a operare nella sua attuale configurazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dal 1996. D’ora in avanti Covip.
10 Cit. PALLINI M., op.cit., pag. 776. 11 P
ALLINI M., op.cit., pag. 776. 12 Cit. P
ALLINI M., op.cit., pag. 776. 13 Cfr. V
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come non vi è distinzione tra soggetto istitutore e soggetto costitutore del fondo. Il legislatore ha previsto che possano aderire ai fondi pensioni aperti su base collettiva le stesse categorie previste per i fondi chiusi, in particolare: i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i soci lavoratori di società cooperative e coloro che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.