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Piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione

3.5 Separazione patrimoniale e diversificazione degli investiment

Nell’esercizio della loro attività, le imprese di assicurazione devono costituire, per legge, delle riserve tecniche che sono diverse a seconda della tipologia del ramo esercitato e del rischio assunto. Più precisamente, si tratta di accantonamenti di premi per far fronte all’impegno futuro del pagamento, all’assicurato, della prestazione finale all’insorgere di un evento legato alla vita umana. In particolare, l’art. 38, comma 1, c.a.p. statuisce che le riserve tecniche devono essere coperte con attivi di proprietà dell’impresa stessa e, nella scelta degli attivi, il codice delle assicurazioni precisa che si deve tener conto della tipologia dei rischi e delle obbligazioni assunte, ed ancora che dev’essere garantita la sicurezza, la reddittività e la liquidità degli investimenti attraverso un’idonea diversificazione e dispersione degli attivi stessi. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche, oltre ad essere iscritti in un apposito registro, sono destinati in modo esclusivo alla soddisfazione delle obbligazioni assunte dall’impresa di assicurazione nello svolgimento della sua attività62. In particolare, la disciplina assicurativa precisa che gli attivi formano un

patrimonio separato ed autonomo rispetto alle altre attività che costituiscono il patrimonio dell’impresa. Tutto ciò, ovviamente, si applica anche ai piani individuali pensionistici attuati da un’impresa di assicurazione, analogamente a quanto accade

                                                                                                               

61 Cfr. M

ARTINA G., I modelli strettamente assicurativi della previdenza complementare, cit.,

pag. 28.  

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per i fondi pensione63, con gli effetti dell’art. 2117 c.c.64, in quanto la finalità

perseguita è la medesima.

Lo schema di Regolamento della Covip del 2006, sulla base della disciplina generale, precisa che gli attivi a copertura degli impegni di natura previdenziale del piano individuale pensionistico costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell’impresa. Ciò significa che viene richiesta un’ulteriore separazione patrimoniale rispetto a quella prevista nel codice delle assicurazioni private, che si può allora definire a “cerchi concentrici”. Infatti, viene contemplata un’ulteriore separazione patrimoniale nel momento in cui si attuano piani individuali pensionistici all’interno di un più ampio patrimonio, anch’esso separato, in modo tale da distinguere la posizione degli assicurati in generale dalla posizione di quelli che perseguono finalità previdenziali e che perciò sono meritevoli di una tutela maggiore.

Conseguentemente, lo schema di Regolamento prevede che il patrimonio che costituisce il piano individuale pensionistico non possa essere distratto dal fine per cui esso è stato creato: ciò implica, come per i fondi pensione, che i creditori dell’impresa di assicurazione non possono aggredire il patrimonio destinato a finalità previdenziali in quanto il vincolo ha un’efficacia reale.

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere adeguatamente investiti in attività finanziarie per far fronte agli impegni futuri, ossia il pagamento della prestazione finale al verificarsi di un evento legato alla vita umana. In merito l’autorità di Vigilanza è intervenuta più volte nel disciplinare le modalità degli                                                                                                                

63 Si rinvia al paragrafo 2.3.

TERZO  CAPITOLO  

investimenti stessi. In particolare, attraverso la circolare del 26 settembre 200865, la

Covip richiedeva che fosse applicato rigorosamente il principio della diversificazione degli investimenti; principio che fino a quel momento aveva consentito di evitare perdite imputabili ad investimenti in titoli emessi da soggetti che risultavano improvvisamente insolventi66. Gli organi di gestione e di controllo,

non solo di piani individuali pensionistici ma anche delle altre forme complementari, venivano, quindi, invitati a controllare che gli investimenti fossero effettuati nell’osservanza del principio della diversificazione, tenendo conto sia del rischio emittente sia quello di controparte. La Covip, inoltre, aveva l’onere di verificare se tali organi avessero adempiuto alle richieste dalla stessa impartite.

Va precisato che, mentre per i fondi pensione chiusi e aperti si applicano le disposizioni in materia di diversificazione degli investimenti dettate dal Ministero del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703, per le imprese di assicurazione che attuano piani individuali pensionistici si applicano le regole disciplinate dal codice delle assicurazioni private67, come anticipato alla fine del paragrafo 3.3. Quindi, per quanto concerne i rapporti con gli iscritti, si applicano le disposizioni contenute nella previdenza complementare mentre per le condizioni di esercizio dell’attività assicurativa si seguono le regole contemplate nella disciplina assicurativa. In particolare, si applica l’art. 38, comma 1, c.a.p. dove, come già detto, è presente il principio della diversificazione e della dispersione degli attivi a copertura delle riserve tecniche. E’ il caso di precisare cosa si intende per “diversificazione” e per                                                                                                                

65 Consultabile sul sito www.covip.it. 66 Cfr. M

ARTINA G., I prodotti previdenziali di terzo pilastro, cit., pag. 1625. 67 Cfr. art. 13, comma 3, d.lgs. n. 252/2005.

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“dispersione”; con il primo termine si fa riferimento alla «distribuzione degli investimenti tra le diverse categorie di attivi e i diversi settori mentre, con il secondo si intende la distribuzione, all’interno di una determinata categoria di attivi o di un settore di investimento, degli investimenti tra attivi differenti o soggetti differenti»68. Il principio di diversificazione e di dispersione non trova, invece, applicazione nelle polizze Unit e Index linked in quanto «non è l’entità delle riserve tecniche da coprire a determinare il valore degli attivi da porre a copertura, bensì il valore di tali attivi a fissare l’ammontare delle obbligazioni degli assicurati e, quindi, delle riserve tecniche che sono automaticamente coperte dagli stessi»69; la ragione sta nel fatto

che il rischio di investimento ricade sull’assicurato. Nel caso in cui le polizze di ramo III prevedano, invece, una garanzia di rendimento si applica l’art. 41, commi 3 e 4, c.a.p.70.

Rivolgendo ora l’attenzione alla Relazione Annuale del 201271 della Covip si può notare come gli iscritti, nella scelta delle linee di investimento, si siano orientanti verso «una gestione separata che presenta una connotazione degli                                                                                                                

68 Cit. C

HIARANDA M., Commento in sub artt. 26-31, in PARTESOTTI G. e RICOLFI M.(a cura

di), La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, Padova, 2000, pag. 247.

69 Cit. C

HIARANDA M., op.cit., pag. 295.  

70 Per comodità del lettore di riporta l’articolo, commi 3 e 4:

3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo. 4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.

TERZO  CAPITOLO  

investimenti tipicamente prudenziale, prevedendo, nella maggior parte dei casi, oltre a una garanzia di restituzione del capitale anche il riconoscimento di rendimento minimo. Nell’ambito delle scelte di adesione per linea di investimento il peso delle gestioni separate di ramo I continua a crescere: il 72 per aderisce a tali linee, rispetto al 69 per cento registrato nel 2011. Il restante 28 per cento è iscritto a gestioni di ramo III: tra questi circa il 14 per cento ha scelto linee azionarie (contro il 16 dell’anno precedente), il 7 per cento ha aderito a linee bilanciate, mentre il rimanente 7 per cento a linee obbligazionarie».

A tal proposito, lo schema di Regolamento72 della Covip prevede, all’art. 6,

modalità di rivalutazione della posizione individuale diversificate in ragione dei rami. Nel caso di contratti di ramo vita I la rivalutazione è collegata a una o più gestioni interne separate: in questa ipotesi si fa riferimento alle polizze rivalutabili che si caratterizzano per la prevalenza della componente assicurativa su quella finanziaria, aspetto già analizzato nel paragrafo 3.2, e vengono applicati i principi di diversificazione e dispersione degli investimenti. Nel momento in cui si fa riferimento a contratti di ramo III collegati a fondi interni assicurativi, la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione; se invece i contratti di ramo III sono collegati a quote di OICR, la rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. I piani individuali pensionistici possono essere attuati anche mediante contratti misti, ottenuti dalla combinazione dei rami vita I e III; più precisamente,                                                                                                                

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possono essere collegati a fondi interni assicurativi, in quanto la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione, ovvero possono essere collegati a quote di OICR, in quanto la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. In questo caso, la prestazione finale del piano individuale pensionistico dipende in parte dall’andamento del fondo interno, ovvero dell’OICR, e per l’altra parte da una polizza rivalutabile presentando allo stesso tempo una mitigazione del rischio di investimento e un grado di prudenzialità più elevato in quanto la somma assicurata non potrà mai diminuire nel corso dell’adesione al piano pensionistico. Risulta essere, così, una forma più idonea ad attenuare eventuali andamenti negativi dei mercati finanziari per far fronte alle esigenze previdenziali degli aderenti alle forme pensionistiche individuali73.

Secondo l’art. 9 del Regolamento Covip, nel caso in cui nelle polizze Unit siano previste delle garanzie di risultato e qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore. Tale facoltà di prevedere una garanzia aumenta il tasso di prudenzialità della forma pensionistica realizzata mediante polizze Unit ed inoltre comporta l’applicazione del principio di diversificazione e di dispersione contemplato dall’ art. 41, comma 4, c.a.p..

                                                                                                               

73 Cfr. M

TERZO  CAPITOLO