2. L A START - UP INNOVATIVA
2.1. Le caratteristiche dell’oggetto sociale
2.1. Le caratteristiche dell’oggetto sociale
L’individuazione di almeno uno dei suddetti requisiti costituisce
elemento necessario ma non sufficiente per qualificare la società come
start-up innovativa giacché, a differenza di quanto accade in altri
ordinamenti europei, il legislatore pretende che la vocazione
brevetti e marchi e allo speciale registro tenuto dalla Società italiana autori ed editori, per i programmi software originali.
88
A tale riguardo, rileva G.P. LA SALA, Start-up innovative: fattispecie e
costituzione in forma di s.r.l., in Riv. società, 5/6, 2017, p. 1133 che «in ogni
esercizio la società deve sostenere nuovi costi di ricerca e sviluppo nella percentuale indicata, in aderenza al termine “spese”, utilizzato dalla disposizione in oggetto in rapporto al costo o al valore annuo della produzione, nonché in ossequio al principio di continuità nell’osservanza degli indicatori ai fini della conservazione dell’iscrizione nella sezione speciale. Tale lettura si armonizza peraltro con il requisito del personale qualificato [lett. h), n. 2)], il cui rispetto comporta la sopportazione di un costo annuale in risorse umane. Ne consegue che non possono contribuire al raggiungimento della soglia le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio negli esercizi precedenti».
89
Con riferimento alle società in possesso di tale requisito M.COSSU, Le start up
innovative in forma di società a responsabilità limitata: profili privatistici, in Società, banche e crisi di impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da M.
CAMPOBASSO-V. CARIELLO-V. DI CATALDO-F. GUERRERA-A. SCIARRONE ALIBRANDI, Torino, 2014, II, p. 1706, parla di «start-up innovativa accademica». 90
F.BRIOLINI, Titolarità di brevetti, cessione d'azienda e vicende dell'impresa nelle
start-up e PMI innovative, in ODCC, 2016, p. 477. Su questo parametro si è
soffermata, sebbene in via incidentale, anche la giurisprudenza di merito. Ritiene Trib. Udine, 22 maggio 2018, in Fallimento, 12, 2018, p. 1445 che «il significato del termine “depositario” (di privativa industriale) utilizzato dal legislatore al n. 3 è chiaro e si riferisce, nel suo senso letterale, a chi riceve in deposito. Esso non va, quindi, confuso con il termine “depositante” che, invece, si riferisce a chi effettua un deposito». Pertanto, si tratta dell’ipotesi in cui una start-up ha ricevuto in deposito dal titolare una privativa industriale già riconosciuta.
innovativa di questi enti si possa desumere anche dalle caratteristiche
dell’oggetto sociale
91.
Sulla scorta del già riportato art. 25, 2° co., lett. f) D.L. 179 si
prevede che la società si dedichi – in via quantomeno prevalente –
all’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
92.
Sul punto sono sorti diversi dubbi interpretativi in dottrina e in
giurisprudenza. Il primo attiene alla fonte da considerare per valutare
se l’oggetto sociale rispetti o meno tali parametri. Al riguardo sembra
ragionevole assumere che si debba individuare come «termine di
riferimento […] (necessariamente) la sola chartula costitutiva, con un
accertamento effettuato dunque ex ante, in forza altresì
dell'autocertificazione che il legale rappresentante dell'impresa deve
presentare»
93.
91
In particolare, in Francia, l’art. 44-sexies-OA, Code Général des Impôts (CGI), come modificato dall’art. 42 dell’Ordonnance 25 luglio 2013, n. 676) ha introdotto la qualifica di jeune entreprise innovante (JEI), riservata alle nuove società che investono in ricerca e sviluppo. Queste, per essere così qualificate, devono soddisfare precise condizioni: (I) essere una PMI, (II) essere costituita da meno di otto anni, (III) il capitale deve essere detenuto per almeno il 50% da persone fisiche, o da altri JEI posseduti per almeno il 50% da persone fisiche, da associazioni o fondazioni riconosciute di pubblica utilità a fini scientifici o da istituti di ricerca e di istruzione o da società di investimento; (IV) non essere stata creata come parte di una concentrazione, ristrutturazione, espansione di un'attività preesistente o acquisizione (V) effettuare spese di ricerca e sviluppo di almeno il 15% rispetto alle spese complessive annue. Il legislatore francese non fa alcun cenno all’oggetto sociale ma, per determinare l’innovatività dell’ente, si riferisce a dati desumibili dal bilancio.
92
Ritiene M.COSSU, Le start up innovative in forma di società a responsabilità
limitata: profili privatistici, cit., p. 1705 ss., per ciò che attiene al rapporto tra
oggetto sociale nel suo complesso ed attività innovativa, che quest’ultima deve essere quantomeno prevalente; ne deriva che «come la cooperativa non perde il requisito della prevalenza se opera in via residuale sul mercato, così, oltre che in settori “innovativi” alla start up è consentito […] operare in via residuale in settori d’impresa “maturi”».
93
P. BENAZZO, Start up e PMI Innovative, in Dig. disc. priv.. Sez. Comm.
Aggiornamento, Torino, 2017, p. 492. Dello stesso parereG.P.LA SALA, Start-up
innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l., cit., p. 1132, secondo il quale
«ai fini dell’iscrizione come start-up di una società neocostituita appare infatti indubbia la sufficienza di una dichiarazione programmatica di attività innovativa
Questa appena tracciata pare l’unica strada percorribile. Infatti –
come prevede l’art. 25, 2° co., D.L. 179 – la società che chiede di
essere qualificata start-up innovativa deve necessariamente trovarsi in
fase di avvio dell’attività, sicché l’unico elemento di riferimento su
cui possa basarsi la valutazione da compiere è di necessità l’atto
costitutivo con la documentazione allegata alla domanda.
Del resto, qualora si volesse prendere in considerazione l’attività
effettivamente realizzata – ove diversa da quella trasfusa nel contratto
– la valutazione si dovrebbe basare su elementi fattuali che, a tacer
d’altro, non è previsto debbano essere conosciuti dal conservatore del
Registro delle Imprese nel momento in cui assegna o nega tale
qualifica.
Con ciò non si vuole limitare l’operato del conservatore, tenuto
in ogni caso a valutare una serie di elementi non correlati alla mera
formulazione testuale dell’oggetto sociale, ma questi devono essere
reperibili dalla documentazione depositata
94.
Ad ogni modo, non può escludersi la necessità di rifiutare
l’iscrizione ove la mancanza dei requisiti richiesti risulti palese. Come
si rileva in giurisprudenza, «il caso risultante per tabulas ed eclatante,
contenuta nell’atto costitutivo, nonché nella breve illustrazione dell’attività futura inserita nella domanda d’iscrizione ex art. 25, comma 12, lett. d), d.l. n. 179/2012». Con riferimento al procedimento per ottenere la qualifica di start-up innovativa e per ciò che attiene all’utilizzo delle autocertificazioni citate nel testo v. infra, § 3.2. 94
Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Circolare 3696/C del 14 febbraio
2017, cit., p. 4, ove si forniscono dei canoni ermeneutici sulla base dei quali
effettuare la valutazione.
A riguardo, precisa G.M.MICELI, Poteri di controllo del Registro delle imprese, in
Giurisprudenza italiana, 1, 2020, p. 128, che il potere di controllo del registro delle
imprese per ciò che attiene la «sussistenza dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti dalla start-up innovativa ha natura formale non solo rispetto alla prima iscrizione nella sezione speciale ma anche per le successive operazioni sociali».
per manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, è suscettibile di
rigetto di iscrizione»
95.
L’oggetto sociale, come già indicato, deve contenere due
requisiti: «la novità e l’alto valore tecnologico [... premesso che] il
settore start up non riguarda solamente il mondo digitale, ma l’attività
può riguardare ogni settore economico»
96.
Occorre domandarsi quali siano i criteri per considerare
l’oggetto sociale innovativo, in relazione ai parametri della novità e
dell’alto valore tecnologico
97.
In base ad un primo orientamento la formula andrebbe intesa in
modo estensivo, «sino a ricomprendervi le modalità di produzione, se
innovative, degli stessi beni o servizi. In questo senso, un’impresa si
ritiene innovativa qualora da essa derivino non solo nuovi prodotti o
servizi ad alto valore tecnologico, ma anche nuove metodologie e
tecniche per produrli, usarli e distribuirli senza limitazioni di settore,
aperta a tutto il mondo produttivo»
98.
95
Trib. Torino, sent. 10 febbraio 2017, in Banca borsa e titoli di credito, 1, 2018, p. 62. In Questo provvedimento si precisa che il legislatore «non assegna all'Ufficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sull'attività al fine di verificare l'effettivo carattere innovativo e altamente tecnologico del prodotto e/o servizio di cui la start up programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio». In senso conforme, Trib. Roma, decr. 5 aprile 2019, in Società, 2019, 12, p. 1378, ove si conferma che l’Ufficio non può condurre un’istruttoria né in fase costitutiva, né – tantomeno – è autorizzato a «valutare le concrete modalità di esecuzione di un aumento di capitale, ancorché da esse possano derivare incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start-up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali».
96
L.SALVATORE, Le start up innovative tra dato normativo e prassi contrattuale, in
Le operazioni di finanziamento, opera ideata e diretta da F.GALGANO, proseguita e curata da E. PANZARINI con A. A. DOLMETTA-S. PATRIARCA, Bologna, 2016, p. 1632.
97
Lamenta M.CIAN, Le società start-up innovative. Problemi definitori e tipologici, cit., p. 422, come «il riferimento all’oggetto sociale […] a valenza tecnologica […] è proprio quello che determina il maggior grado di vaghezza che il nuovo istituto presenta».
98
E. FREGONARA, L'“equity based crowdfunding”: un nuovo modello di
Sicuramente è necessario che l’impresa introduca «un elemento
migliorativo sotto il profilo tecnologico rispetto allo stato “dell’arte”
nel settore di riferimento»
99, ma ciò non implica che l’attività debba
tradursi nella realizzazione di beni o servizi di nuovo genere
100.
Secondo una diversa ricostruzione si dovrebbe «interpretare il
dato testuale in coerenza con una connotazione forte dell'indice di
innovatività e dunque prendere come termine di riferimento lo stato
delle conoscenze tecniche di pubblico dominio e non già il mero
contesto dell'offerta (più o meno innovativa) sul mercato di prodotti o
servizi: innovativa è l'impresa che accresca lo stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche; non quella che innovi semplicemente le modalità
di approccio al mercato nell'offerta di prodotti o servizi già
presenti)»
101.
Tra i diversi orientamenti appare preferibile il primo. Tale
conclusione può desumersi sia dal favor legislatoris nei confronti
delle imprese innovative che si coglie in tutti i provvedimenti già
indicati, tale da non consentire interpretazioni riduttive, sia dalla
formulazione del dato normativo, che si limita a richiedere il carattere
innovativo senza ulteriori specificazioni.
Proprio l’assenza di restrizioni legislative appare sintomatica
della percorribilità dell’interpretazione più ampia. Il legislatore del
D.L. 179 ha dato prova di avere una buona conoscenza tecnica in
ambito innovativo quando ha individuato specifici parametri tesi a
limitare il perimetro della definizione de qua. Non era, perciò,
nemmeno ignota la differenza tra innovazione di prodotto e
innovazione di processo. Il che consente di presumere che la
99
Ibidem. 100
Sulle peculiarità di innovazione di prodotto e innovazione di processo, D. RIZZI, Il finanziamento delle imprese 'innovative': business angels e venture capitalist, cit., p. 376 ss.
101