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I limiti derivanti dal divieto di emissione delle quote di

2. P RINCIPALI AREE DI INTERVENTO NORMATIVO ED ESIGENZE DELLA

2.2. La raccolta dei mezzi finanziari

2.2.2. I limiti derivanti dal divieto di emissione delle quote di

Al contempo, tuttavia, tale possibilità costituisce un serio

ostacolo alla sottoscrizione di capitale da parte di soci finanziatori: le

asimmetrie tra le partecipazioni possono precludere la formazione di

un mercato nel quale esse possano essere scambiate alla stregua di

azioni, così immobilizzando l’investimento per il quotista ed

obbligando la società che voglia aprire la propria compagine a terzi, a

procedere con l’emissione di quote “negoziate”

57

, con ciò che ne

deriva in termini di costi e tempi

58

.

2.2.2. I limiti derivanti dal divieto di emissione delle quote di

categoria nella S.r.l. codicistica

Tra i diversi profili concernenti le quote di S.r.l., come

disciplinate nel 2003, occorre soffermarsi sull’eventualità che la

società possa emettere partecipazioni di categoria, al pari di quanto

accade nei modelli azionari

59

.

56

Si tratta di una possibilità che se opportunamente sfruttata costituirebbe un utile canale di finanziamento. Ad esempio, la società potrebbe deliberare un aumento di capitale significativo con esclusione del diritto di opzione senza che i soci originari perdano il controllo della medesima, dal momento che potrebbero conservare quale diritto particolare la prerogativa di nominare la maggior parte degli amministratori. 57

Secondo A.BLANDINI, Categorie di quote, categorie di soci: considerazioni sui

diritti particolari dei soci di società a responsabilità limitata tra struttura personalistica e capitalistica, Milano, 2009, p. 213, nella S.r.l. «il capitale

costituisce […] il mezzo di finanziamento dell’impresa […] di riferimento e va recuperato secondo tecniche tradizionali, e non ricorrendo al mercato dei capitali. Così si comprende il divieto di incorporazione della partecipazione in un titolo di credito; così si comprende la possibilità esclusiva di utilizzo del titolo di debito quale strumento “specifico” di reperimento di capitali di credito».

58

Rileva G.ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., p. 502 che «la partecipazione di ogni socio [alla società a responsabilità limitata è sempre] in veste di autentico contraente e non di mero aderente»; pertanto, vi sarà sempre la sua richiesta di compartecipare alla formazione delle regole statutarie.

59

Secondo N. ABRIANI, La società a responsabilità limitata, in AA.VV., Diritto

Ove questa possibilità fosse riconosciuta, tali strumenti

potrebbero costituire un formidabile canale di finanziamento per tutte

le società a responsabilità limitata: proprio la standardizzazione

favorirebbe il superamento delle “asimmetrie” delle quote di cui si è

dato conto, ne consentirebbe un più agevole smobilizzo e ridurrebbe i

costi per la società nell’emissione delle partecipazioni.

Con questo strumento si potrebbe inoltre superare uno specifico

problema caratterizzante le società innovative, consentendo agli

investitori di sottoscrivere una frazione minima del capitale sociale, in

modo da mitigare l’alto rischio dell’operazione e non dover sopportare

alti costi di transazione. È pur vero che l’obiettivo potrebbe essere

perseguito mediante l’emissione di quote personalizzate –

eventualmente tutte con le medesime caratteristiche e di minimo

valore – ma, in questo modo, la società dovrebbe sopportare costi più

elevati.

Questa possibilità, unitamente alle facilitazioni che si avrebbero

per lo smobilizzo - potrebbe essere un buon viatico per la crescita

dell’innovazione

60

.

Tuttavia, le ricostruzioni si esprimono quasi unanimemente per

l’inammissibilità

61

, riprendendo quanto già sostenuto nella relazione al

«classi di partecipazioni [standardizzate] tra loro distinte in base al riconoscimento astratto di particolari diritti (od obblighi) dei titolari (e dunque a prescindere dalla loro concreta identificazione personale)».

60

Sul maggior rischio per le società innovative v. infra, § 2.3. 61

Ex multis, in senso contrario, N.ABRIANI, La società a responsabilità limitata, cit., p. 302, persuaso che «una risposta nel senso della inammissibilità si impone»; A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti, cit., p. 1032, secondo il quale «dubbia è invece la possibilità di riferire taluni diritti alla quota in quanto tale: di configurare, cioè, quote fornite di diritti tra loro diversi, che circolano unitamente alle stesse»; M.PACCOIA, Società a responsabilità limitata, Torino, 2016, p. 4, per il quale «non si ritiene ammissibile una sua pluralità di quote, così come la creazione di distinte categorie»; R. MAZZON, Le società a

responsabilità limitata: orientamenti giurisprudenziali, Padova, 2013, p. 87,

notando che «il legislatore non ha invece consentito la creazione di categorie “diverse” di quote, che avrebbe oggettivizzato la partecipazione al capitale, in contrasto con la voluta accentuazione della personalità della stessa nella s.r.l.».

D.Lgs. 6 del 2003

62

. Del resto, nel tipo de quo pare assente il bisogno

al quale sopperisce l’istituto delle categorie di azioni.

L’impianto sociale dell’azionaria si basa sull’uguaglianza delle

partecipazioni al capitale e dei diritti da queste attribuite. Onde

propiziare l’accesso al mercato dei capitali occorre uno strumento

agile e flessibile che consenta una diversificazione (relativa) dei diritti

attribuiti agli azionisti. In quest’ottica vengono emesse ulteriori serie

omogenee di titoli che attribuiscono ai proprietari della medesima

categoria uguali diritti

63

.

Nella società a responsabilità limitata tale obiettivo è già

raggiungibile attribuendo alle quote dei diritti particolari

64

. Ne

Incerto M.RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in

tema di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, P.BENAZZO-S.PATRIARCA-G.PRESTI (a cura di), Milano, 2003, p. 49, per il quale «resta invece dubbio nell’attuale formulazione legislativa se, salva la deroga alla proporzionalità quantitativa e l’indicata attribuzione singolare, la s.r.l. possa contenere nel proprio atto costitutivo regole per la creazione di categorie di quote, atteso che sul punto la regolamentazione è silente, così che potrebbe anche credersi che nella s.r.l. sia dato solo procedere per creazione di diritti singolari e non di categoria)».

62

Tale divieto è espresso nella Relazione al D.Lgs. 6 del 2003 nel passo in cui si afferma che si è preferito «non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega».

Si tratta di motivazioni riprese da F.TASSINARI, La partecipazione sociale di società

a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni, in Riv. not., 2003,

p. 1407, secondo il quale «costruire la partecipazione sociale in s.r.l. come multiplo di una serie di predeterminate ed omogenee unità base [… costituirebbe] palese violazione del principio dettato dal legislatore delegante, in quanto, così operando, si attribuirebbe rilevanza centrale alla partecipazione e non al socio, ad un elemento oggettivo e non ad un elemento soggettivo».

63

Cfr. A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti, cit., p. 1034.

64

In altre parole, secondo A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di

particolari diritti, cit., p. 1035, la previsione di emettere categorie di quote

«risulterebbe illegittima, non tanto perché ciò contrasterebbe con la matrice personalistica della S.r.l., oppure perché ciò implicherebbe una oggettivazione delle quote e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio, quanto piuttosto perché vi sarebbe una incompatibilità “sistematica” del fenomeno in esame con la fattispecie S.r.l.».

consegue che in assenza di un’espressa previsione normativa deve

escludersi che una S.r.l. possa emettere quote di categoria.

Questi brevi cenni inducono a concludere che la struttura

finanziaria della società a responsabilità limitata delineata nel Codice

Civile può talvolta pregiudicare il reperimento di risorse sul mercato,

tanto per gli espliciti divieti legislativi quanto per la conformazione

della quota

65

.

Nel dettato codicistico si possono sicuramente rinvenire istituti,

quali i diritti particolari dei soci, che potrebbero rivelarsi utili per

un’impresa innovativa. Tuttavia, tanto il costo per la predisposizione

di clausole ad hoc nell’atto costitutivo quanto le ampie difficoltà di

circolazione delle quote ne limitano – in modo sensibile - le possibilità

d’impiego.

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