2. P RINCIPALI AREE DI INTERVENTO NORMATIVO ED ESIGENZE DELLA
2.2. La raccolta dei mezzi finanziari
2.2.2. I limiti derivanti dal divieto di emissione delle quote di
Al contempo, tuttavia, tale possibilità costituisce un serio
ostacolo alla sottoscrizione di capitale da parte di soci finanziatori: le
asimmetrie tra le partecipazioni possono precludere la formazione di
un mercato nel quale esse possano essere scambiate alla stregua di
azioni, così immobilizzando l’investimento per il quotista ed
obbligando la società che voglia aprire la propria compagine a terzi, a
procedere con l’emissione di quote “negoziate”
57, con ciò che ne
deriva in termini di costi e tempi
58.
2.2.2. I limiti derivanti dal divieto di emissione delle quote di
categoria nella S.r.l. codicistica
Tra i diversi profili concernenti le quote di S.r.l., come
disciplinate nel 2003, occorre soffermarsi sull’eventualità che la
società possa emettere partecipazioni di categoria, al pari di quanto
accade nei modelli azionari
59.
56
Si tratta di una possibilità che se opportunamente sfruttata costituirebbe un utile canale di finanziamento. Ad esempio, la società potrebbe deliberare un aumento di capitale significativo con esclusione del diritto di opzione senza che i soci originari perdano il controllo della medesima, dal momento che potrebbero conservare quale diritto particolare la prerogativa di nominare la maggior parte degli amministratori. 57
Secondo A.BLANDINI, Categorie di quote, categorie di soci: considerazioni sui
diritti particolari dei soci di società a responsabilità limitata tra struttura personalistica e capitalistica, Milano, 2009, p. 213, nella S.r.l. «il capitale
costituisce […] il mezzo di finanziamento dell’impresa […] di riferimento e va recuperato secondo tecniche tradizionali, e non ricorrendo al mercato dei capitali. Così si comprende il divieto di incorporazione della partecipazione in un titolo di credito; così si comprende la possibilità esclusiva di utilizzo del titolo di debito quale strumento “specifico” di reperimento di capitali di credito».
58
Rileva G.ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, cit., p. 502 che «la partecipazione di ogni socio [alla società a responsabilità limitata è sempre] in veste di autentico contraente e non di mero aderente»; pertanto, vi sarà sempre la sua richiesta di compartecipare alla formazione delle regole statutarie.
59
Secondo N. ABRIANI, La società a responsabilità limitata, in AA.VV., Diritto
Ove questa possibilità fosse riconosciuta, tali strumenti
potrebbero costituire un formidabile canale di finanziamento per tutte
le società a responsabilità limitata: proprio la standardizzazione
favorirebbe il superamento delle “asimmetrie” delle quote di cui si è
dato conto, ne consentirebbe un più agevole smobilizzo e ridurrebbe i
costi per la società nell’emissione delle partecipazioni.
Con questo strumento si potrebbe inoltre superare uno specifico
problema caratterizzante le società innovative, consentendo agli
investitori di sottoscrivere una frazione minima del capitale sociale, in
modo da mitigare l’alto rischio dell’operazione e non dover sopportare
alti costi di transazione. È pur vero che l’obiettivo potrebbe essere
perseguito mediante l’emissione di quote personalizzate –
eventualmente tutte con le medesime caratteristiche e di minimo
valore – ma, in questo modo, la società dovrebbe sopportare costi più
elevati.
Questa possibilità, unitamente alle facilitazioni che si avrebbero
per lo smobilizzo - potrebbe essere un buon viatico per la crescita
dell’innovazione
60.
Tuttavia, le ricostruzioni si esprimono quasi unanimemente per
l’inammissibilità
61, riprendendo quanto già sostenuto nella relazione al
«classi di partecipazioni [standardizzate] tra loro distinte in base al riconoscimento astratto di particolari diritti (od obblighi) dei titolari (e dunque a prescindere dalla loro concreta identificazione personale)».
60
Sul maggior rischio per le società innovative v. infra, § 2.3. 61
Ex multis, in senso contrario, N.ABRIANI, La società a responsabilità limitata, cit., p. 302, persuaso che «una risposta nel senso della inammissibilità si impone»; A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti, cit., p. 1032, secondo il quale «dubbia è invece la possibilità di riferire taluni diritti alla quota in quanto tale: di configurare, cioè, quote fornite di diritti tra loro diversi, che circolano unitamente alle stesse»; M.PACCOIA, Società a responsabilità limitata, Torino, 2016, p. 4, per il quale «non si ritiene ammissibile una sua pluralità di quote, così come la creazione di distinte categorie»; R. MAZZON, Le società a
responsabilità limitata: orientamenti giurisprudenziali, Padova, 2013, p. 87,
notando che «il legislatore non ha invece consentito la creazione di categorie “diverse” di quote, che avrebbe oggettivizzato la partecipazione al capitale, in contrasto con la voluta accentuazione della personalità della stessa nella s.r.l.».
D.Lgs. 6 del 2003
62. Del resto, nel tipo de quo pare assente il bisogno
al quale sopperisce l’istituto delle categorie di azioni.
L’impianto sociale dell’azionaria si basa sull’uguaglianza delle
partecipazioni al capitale e dei diritti da queste attribuite. Onde
propiziare l’accesso al mercato dei capitali occorre uno strumento
agile e flessibile che consenta una diversificazione (relativa) dei diritti
attribuiti agli azionisti. In quest’ottica vengono emesse ulteriori serie
omogenee di titoli che attribuiscono ai proprietari della medesima
categoria uguali diritti
63.
Nella società a responsabilità limitata tale obiettivo è già
raggiungibile attribuendo alle quote dei diritti particolari
64. Ne
Incerto M.RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in
tema di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, P.BENAZZO-S.PATRIARCA-G.PRESTI (a cura di), Milano, 2003, p. 49, per il quale «resta invece dubbio nell’attuale formulazione legislativa se, salva la deroga alla proporzionalità quantitativa e l’indicata attribuzione singolare, la s.r.l. possa contenere nel proprio atto costitutivo regole per la creazione di categorie di quote, atteso che sul punto la regolamentazione è silente, così che potrebbe anche credersi che nella s.r.l. sia dato solo procedere per creazione di diritti singolari e non di categoria)».
62
Tale divieto è espresso nella Relazione al D.Lgs. 6 del 2003 nel passo in cui si afferma che si è preferito «non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a), art. 3 della legge di delega».
Si tratta di motivazioni riprese da F.TASSINARI, La partecipazione sociale di società
a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni, in Riv. not., 2003,
p. 1407, secondo il quale «costruire la partecipazione sociale in s.r.l. come multiplo di una serie di predeterminate ed omogenee unità base [… costituirebbe] palese violazione del principio dettato dal legislatore delegante, in quanto, così operando, si attribuirebbe rilevanza centrale alla partecipazione e non al socio, ad un elemento oggettivo e non ad un elemento soggettivo».
63
Cfr. A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti, cit., p. 1034.
64
In altre parole, secondo A.TRICOLI, Sull’ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di
particolari diritti, cit., p. 1035, la previsione di emettere categorie di quote
«risulterebbe illegittima, non tanto perché ciò contrasterebbe con la matrice personalistica della S.r.l., oppure perché ciò implicherebbe una oggettivazione delle quote e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio, quanto piuttosto perché vi sarebbe una incompatibilità “sistematica” del fenomeno in esame con la fattispecie S.r.l.».