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Caricatura, parodia o pastiche

4. Le libere utilizzazioni

4.2. Caricatura, parodia o pastiche

L’altra eccezione spesso invocata come possibile strumento di regolazione degli UAC è quella prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della Direttiva InfoSoc, per caricatura, parodia o pastiche.220

La Corte di giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sull’interpretazione di questa disposizione nel caso c.d. Deckmyn (C-201/13) in occasione del quale ha fissato una serie di importanti principi.221

Il fatto da cui trae origine il procedimento consiste nella diffusione di calendari, da parte del signor Deckmyn, esponente politico, contenenti una parodia di una vignetta creata dal ricorrente.222

Preliminare alla decisione circa l’applicabilità dell’eccezione per parodia è, nel ragionamento della Corte, la sua definizione. Ciò in quanto questa non è fornita dalla Direttiva InfoSoc e, pertanto, come nei casi summenzionati, la Corte ritiene di dover attingere al significato invalso nella prassi, dovendosi individuare una nozione autonoma del diritto dell’Unione Europea che possa garantire il perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa in cui è inserito.223

220 J.P.TRIAILLE –S.DUSOLLIER –S.DEPREEUW –J.B. HUBIN –A.FRANCQUEN,

op.cit., 2013, p.475.

221 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn.

222 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn, para. 9. Il disegno originario era stato pubblicato sulla copertina del fumetto Suske en Wiske intitolato “De Wilde Weldoener”, realizzato nel 1961 dal sig. Vandersteen. Questo disegno rappresentava uno dei personaggi del fumetto, vestito di bianco e nell’atto di gettare monete ad alcune persone. Nel disegno contestato, questo personaggio è stato sostituito dal sindaco della città di Gand che getterebbe le monete a persone che indossano un velo o sono di diverse etnie.

223 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn, para. 17-23, sulla necessità di preservare anche l’effetto utile della disposizione. Si fa riferimento a tal proposito anche alla precedente giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza FAPL, C‑403/08 e C‑429/08.

Dunque, nella ricostruzione offerta dalla Corte, il significato abituale che il termine “parodia” ha assunto nel linguaggio corrente sarebbe pacifico, ovvero, starebbe ad indicare un’opera le cui caratteristiche essenziali consisterebbero nella capacità di evocare un’opera preesistente - pur differenziandosene percettibilmente - e, ancora, nella sua natura umoristica e canzonatoria.224

Assunta questa definizione, la Corte sottolinea altresì la necessità, imposta dalla stessa Direttiva InfoSoc, di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti ed interessi degli autori e quelli degli utenti, ed in particolare, la loro libertà di espressione.225 Per l’effetto, l’applicazione dell’eccezione per parodia deve preservare comunque l’interesse dell’utente ad esprimere una propria opinione che non può essere pregiudicato.226

Tuttavia, prosegue la Corte, perché ciò si verifichi, l’applicazione dell’eccezione deve essere calata nel caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze che lo caratterizzano. Ed in particolare, per quanto attiene alla vignetta oggetto della controversia, la Corte sottolinea che la trasmissione di messaggi discriminatori - quali quelli veicolati dalla versione parodistica - priverebbe di legittimità la parodia realizzata sia perché sarebbe in violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sia perché sarebbe anche legittimo l’interesse dell’autore originario dell’opera parodiata a non essere associato ad un tale messaggio che non condivide nello spirito.227

224 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn, para. 20, conferma e richiama le affermazioni espresse dall’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, para. 48 delle sue conclusioni del 22 maggio 2014.

225 Direttiva 2001/29/CE, cons. 3 e 31.

226 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn, para. 27. 227 Sentenza del 3 settembre 2014, nella causa C-201/13, Jozhan Deckmyn, para. 30-31.

Alla luce dell’espressione di un tale principio, sembrerebbe dunque che il bilanciamento tra diritti, per cui le eccezioni al diritto d’autore costituiscono un campo di battaglia privilegiato, sia particolarmente rilevante non solo nella fase di ideazione delle eccezioni da parte degli Stati, ma anche nella loro fase di applicazione ed esercizio.228

Ciò è particolarmente evidente in tale pronuncia dove non è considerata solo la rilevanza degli interessi direttamente coinvolti, ovvero la libertà di espressione ed il diritto di proprietà, ma anche la posizione di soggetti terzi che sarebbero eventualmente lesi nelle proprie posizioni soggettive dal messaggio convogliato tramite l’esercizio della libertà di espressione del singolo.229

Tale tendenza a considerare la rilevanza degli interessi di tutti i soggetti coinvolti non sembra però essere stata confermata dalla più recente giurisprudenza della Corte menzionata nel paragrafo precedente, e ciò è forse dovuto al particolare valore comunicativo che si riconosce alla parodia - piuttosto che alla semplice citazione - alla sua origine risalente e alla circostanza che il parodista sveli comunque l’esercizio di una forma di creatività, sebbene applicata ad un’opera preesistente.230

228 J. GRIFFITHS,op.cit., 2019, ritiene che la necessità di individuare il giusto equilibrio

tra diritti confliggenti abbia facilitato l’individuazione di regole efficienti in un’area di incompleta armonizzazione.

229 J. CABAY –M.LAMBRECHT,op.cit, 2015, p.371, ritengono che la Corte di giustizia

dell’Unione Europea abbia dato rilevanza a questi fattori non potendo ricorrere ad altri strumenti, quali, soprattutto, i diritti morali.

Sul tema dei diritti morali, infra, para. 5.

230 A. LAI, The right to parody, Cambridge University Press, 2019, p.11, per cui la parodia è esercizio del diritto fondamentale alla libertà di espressione. L’autrice ricostruisce la storia del pensiero filosofico relativo alla libertà di espressione dall’antica Grecia alle teorie di Milton e Locke senza tralasciare Kant. Interessante è anche la teoria economica avanzata da R.A. POSNER, Free Speech in an Economic

Perspective, Suffolk University Law Review, 20, 1986, pp.1-53, che si pone come

alternativa alla prospettiva di diritto naturale proposta. Questo autore propone una formula per valutare il costo della regolazione contraria alla parodia basata su due elementi: la c.d. “social loss” derivante dalla censura di informazione rilevante, e l’errore derivante dalla discriminazione tra l’informazione che la collettività desidera e quella di cui non ha bisogno. C. GEIGER, op.cit., 2018, p.18, sulla mancanza di una esplicita previsione a favore della parodia nella Convenzione di Berna, ipotizza che

Tuttavia, la portata di questa pronuncia, e soprattutto la reale rilevanza dell’eccezione di parodia nel diritto dell’Unione Europea, è molto limitata dalla circostanza che questa - non essendo obbligatoria - non è prevista da tutti gli Stati membri.231

Dunque, l’effetto della pronuncia può essere valutato solo rispetto agli ordinamenti che la prevedono e che, in realtà, fanno spesso una distinzione - anche negli effetti della norma - tra parodia sull’opera o parodia tramite l’opera.232 Tuttavia, in ragione della scelta relativa alla necessità di elaborare una nozione autonoma della parodia ai fini del diritto d’autore europeo, l’interpretazione resa dalla Corte è stata tanto ampia da poter trascendere le tradizionali categorizzazioni e poter includere sia creazioni trasformative in senso stretto che semplici usi trasformativi.

questa non possa rientrare tra le modifiche previste dall’art. 2, para. 3, soggette all’autorizzazione dell’autore. Diversamente, dovrebbe ammettersi che la Convenzione abbia trascurato uno storico ed accettato uso trasformativo e questo: «cannot be in the spirit of the Berne Convention to submit widely accepted and

permitted uses such as parodies to the authorization of the initial author» anche in

considerazione delle altre obbligazioni internazionali contratte dai Paesi firmatari la Convenzione. Nello stesso senso, anche S. RICKETSON –J.C.GINSBURG, International

Copyright and Neighbouring Rights, Oxford University Press, 2006, p.484; P.

GOLDSTEIN – P.B. HUGENHOLTZ, International Copyright, Principles, Law, and

Practice, Oxford University Press, 2013, p.393. 231 V.L. BENABOU, op.cit., 2014, p.54.

232 K. ERICKSON – M. KRETSCHMER, “This Video is Unavailable”: Analyzing

Copyright Takedown of User-Generated Content on YouTube, JIPITEC, 9, 2018, p.4.

A. LAI, op.cit., 2019, p.35, ed in particolare le c.d. “target parodies”, ovvero le parodie sull’opera o con riferimento al suo artista al fine di farlo apparire ridicolo. Oppure le c.d. “weapon parodies” in cui la critica è mossa verso qualcosa di esterno all’opera parodiata. Anche, E. ENRICH, Transformation de l’oeuvres préexistantes: comics,

remakes, parodies et biopics, Gazette du Palais, 129, 2004, p.42; P.X. CHOMIAC DE

SAS, L’exception de parodie pour les dérisions numériques d’œuvres préexistantes, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 131, 2016; G. COLANGELO, La proprietà delle

idee, Il Mulino, 2015, p.114; O. PIGNATARI, L’exception de parodie, Juris art, 25, 2015, p.37.

D’altra parte, la ratio storica della previsione di una tale eccezione starebbe nell’impossibilità per il parodista di ottenere l’autorizzazione ad utilizzare l’opera da parte dell’autore originario.233

Tuttavia, la realtà sembra smentire questo assunto, ed in particolare, l’evidenza empirica è di senso opposto, per esempio solo una minima percentuale di video parodistici è oggetto di istanza di rimozione su YouTube.234

Questa tolleranza, dunque, svelerebbe che gli autori non sono preoccupati dall’attività parodistica se non in circostanze particolari (come d’altra parte è stato nel caso Deckmyn in cui contenuto razziale della parodia ha avuto rilevanza assoluta sia nella decisione della Corte che nel merito della fattispecie) e che, al contempo, non sembrano neppure preoccuparsi di eventuali danni reputazionali che la parodia potrebbe loro arrecare.235

233 Al contrario, la dottrina classica, ed in particolare R.A. POSNER, When is parody

fair use, J. Leg. Stud, 21, 1992, pp.67-69, ritiene che l’eccezione di parodia dovrebbe

essere applicata solo nelle ipotesi di “target parody”. Infatti, essendo la parodia una forma efficace di critica, dal momento che gli autori non amano essere criticati, chiederebbero prezzi particolarmente alti per dare in licenza le proprie opere e per questo motivo deve essere fair use. La dottrina più recente, invece, tra cui soprattutto A. LAI, op.cit., 2019, p.49, contesta l’assunto di Posner in quanto c’è “market

evidence” del fatto che titolari dei diritti non siano necessariamente contrari alle

parodie sulle proprie opere.

234 K. ERICKSON -A. VARINI - M. KRETSCHMER - H.HASSANI, The reasons for

copyright takedown on YouTube, and what they tell us about copyright exceptions,

EUROCPR Conference, Brussels, 24-25 March 2014, p.13.

235 Id., p.22: «This somewhat contradicts the expectation, (…), that widespread

parody threatens the integrity of works and therefore the moral rights of creators. Even the most vicious and critical parodies were taken down less frequently than those approaching karaoke performances, suggesting that rightsholders are more concerned with direct copying and with commercial licensing than with reputational harm». Né si può trascurare l’esistenza di un possibile conflitto tra diritti morali e

l’eccezione per parodia. In particolare, il diritto all’integrità dell’opera è posto a presidio dell’onore e della reputazione dell’autore e può legittimare un suo intervento in difesa di tali rilevanti interessi.

4.3. Considerazioni sull’applicabilità delle eccezioni