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Considerazioni sull’applicabilità delle eccezioni della Direttiva

4. Le libere utilizzazioni

4.3. Considerazioni sull’applicabilità delle eccezioni della Direttiva

Dunque, alla luce della giurisprudenza appena esaminata, che al momento costituisce lo strumento interpretativo privilegiato per le eccezioni al diritto d’autore definite dalla Commissione europea come particolarmente calzanti per la tutela degli UAC, non sembra possibile trarre una conclusione rassicurante, anche in considerazione dell’incertezza che affiora da una lettura sistematica delle pronunce sopra citate.

Quanto al contenuto delle norme, la giurisprudenza ha svelato, rispetto all’eccezione per citazione, un’intenzione particolarmente rigorosa che tende a limitare l’ambito di applicazione dell’eccezione. Rispetto all’eccezione per parodia, invece, si deve rilevare una tendenza opposta, sebbene la necessaria presenza di “differenze sostanziali” tra l’opera parodiata e quella parodistica tenderebbe ad escludere dal beneficio dell’eccezione una forma molto comune di UAC umoristici quali i c.d. “meme” che fondano invece la propria ragion d’essere proprio nella riproduzione fedele di immagini e nella sola inversione del piano comunicativo. 236 Tale diverso approccio rende dunque difficile comprendere quali possano essere gli effetti delle eccezioni qualora fossero applicate ad un contesto tanto variegato come quello degli UAC in cui, date queste limitazioni concettuali, rimarrebbe comunque necessario procedere secondo un metodo casistico.237

236 Sul punto cfr. G. BONETTO, Internet memes as derivative works: copyright issues

under EU law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 13, 12, 2018, p.993.

Lo stesso autore fornisce una chiara ed approfondita definizione di “meme”, ovvero macro di fotografie celebri cui è sovraimpressa una frase od una parola che suscita ilarità, con intento umoristico. Nella forma più comune, la frase può essere inserita in box neri posti all’estremità superiore ed inferiore dell’immagine.

237 J.CABAY –M.LAMBRECHT,op.cit, 2015, p.377: «Not only does it appear that there is little room for many emerging practices, but it is often excessively difficult to exercise even the more traditional practices of quotation or parody without incurring legal hazard».

Ma una riflessione più generale merita forse il sistema delle eccezioni al diritto d’autore in sé considerato come previsto dalla Direttiva InfoSoc.

Innanzitutto, la natura non obbligatoria dell’elencazione dell’articolo 5 ha determinato una certa mancanza di armonizzazione ed evidente frammentarietà. Dunque, sembrerebbe che la Corte di giustizia dell’Unione Europea abbia dovuto assumere un particolare ruolo, ovvero cercare di colmare in via interpretativa i vuoti della normazione col fine di tendere verso una soglia superiore di armonizzazione tramite il ricorso al criterio delle nozioni autonome 238 ed alle libertà fondamentali previste dalla Carta di Nizza.239 Queste ultime, ben potrebbero costituire un mezzo efficace per ravvicinare le discipline presenti nei diversi ordinamenti e realizzare davvero un mercato unico,

238 Sull’uso che la Corte di giustizia dell’Unione Europea fa delle “nozioni autonome” nel diritto d’autore europeo, cfr. I. STAMATOUDI –P.TORREMANS, EU copyright Law,

A Commentary, (ed.), Elgar Commentaries, Edward Elgar, 2014. In tema anche B.J.

JÜTTE, Reconstructing European Copyright Law for the Digital Single Market.

Between Old Paradigms and Digital Challenges, Luxembourg Legal Studies, Hart

Publishing, Nomos, 10, 2017, p.211. Sull’opportunità di sviluppare un impianto definitorio e concettuale unitario per il diritto d’autore europeo, anche: C. SGANGA – S.SCALZINI, From Abuse of Right to European Copyright Misuse: A New Doctrine

for EU Copyright Law, International Review of Intellectual Property and Competition

Law (IIC), 48, 4, 2017, p.431.

239 J. GRIFFITHS, The role of the Court of Justice in the development of European

Union copyright law, in EU copyright Law, A Commentary, I. STAMATOUDI –P. TORREMANS (ed.), Elgar Commentaries, Edward Elgar, 2014, p.1128, sostiene che la funzione della Corte di giustizia dell’Unione Europea è ormai quella di riempire vuoti normativi con l’effetto di innalzare il livello di armonizzazione. Con le sue pronunce, infatti, sta riempiendo spazi sempre più ampi sebbene ciò non sia sufficiente in ragione dei problemi strutturali che coinvolgono il sistema, quali, in particolare: (i) il principio di territorialità; (ii) la necessità di creare un “unitary copyright title”; (iii) la necessità di armonizzazione le norme contrattuali; (iv) la limitatezza delle eccezioni che al contempo non sono obbligatorie. Nello stesso senso, anche C. GEIGER, The

Role of the Court of Justice of the European Union: Harmonizing, Creating and sometimes Disrupting Copyright Law in the European Union, in New Developments in EU and International Copyright Law, I.A. STAMATOUDI (ed.), Wolters Kluwer, 2016, p.439.

ma sembrerebbe che la Corte di giustizia dell’Unione Europea rischi così di spingersi un po' oltre la volontà del legislatore.240

E le criticità non sono certo esaurite. L’elencazione dell’articolo 5, pur non essendo obbligatoria, come detto, è comunque esaustiva, essendo negata agli Stati membri la possibilità di prevedere ulteriori eccezioni al diritto d’autore.241

Al contempo, poi, le norme in questione, in quanto speciali, devono essere sottoposte ad interpretazione restrittiva.242 Tale interpretazione deve però preservare il loro effetto utile243 e, secondo la più recente

240 R.M.HILTY. - K. KOKLU, Limitations and Exceptions to Copyright in the Digital

Age. Four Cornerstones for a Future-Proof Legal Frameworks in the EU, in New Developments in EU and International Copyright Law, I.A. STAMATOUDI (ed.), Wolters Kluwer, 2016, p.286, ritengono che l’ambizione di costruire un mercato unico digitale si scontri con una realtà in cui il mercato europeo delle opere tutelate è frammentato in ragione del principio di territorialità. Per questo sarebbe auspicabile l’introduzione in Unione Europea, e anche a livello internazionale, di uno standard comune e chiaro per limitazioni ed eccezioni lasciando agli Stati nazionali solo la discrezionalità per istituire standard più elevati sul sostrato comune. Nello stesso senso anche S. VON LEWINSKI, Les exceptions au droit d’auteur, in La réforme du

droit d’auteur dans la société de l’information, A. BENSAMOUN (ed.), Mare & Martin, 2018, p.136, per cui la mancata armonizzazione delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore costituisce un serio ostacolo alla libera circolazione dei beni culturali nel mercato unico. G. MAZZIOTTI, op.cit., 2013, p.73, da atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo in fase di negoziazione della Direttiva 2001/29/CE circa gli atti e gli usi che dovessero essere oggetto di eccezioni al diritto d’autore soprattutto in ragione delle diverse tradizioni giuridiche e culturali.

241 Sentenza del 29 luglio 2019, nella causa C-476/17, Pelham, para. 58. Nello stesso senso anche le sentenze rese nei casi C-301/15 Soulier e C-161/17 Renckhoff. 242 C. GEIGER –F.SCHONHERR –I.STAMATOUDI –P.TORREMANS, op.cit., 2014, p.450, rilevano che nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, i diritti sono la regola di cui le eccezioni costituiscono una deroga. Di conseguenza, i diritti saranno interpretati estensivamente e le eccezioni limitatamente secondo la “right-owner perspective”. B.J. JÜTTE, Reconstructing European Copyright Law for

the Digital Single Market. Between Old Paradigms and Digital Challenges,

Luxembourg Legal Studies, Hart Publishing, Nomos, 10, 2017, pp.276-283, rileva che il cons. 44 della Direttiva 2001/29/UE nega la possibilità di procedure ad una interpretazione estensiva delle eccezioni di cui all’art. 5 sottoponendo invece la loro interpretazione al rispetto del c.d. three-step test che anzi, giustifica una interpretazione restrittiva delle eccezioni in ambiente digitale. A ciò si aggiunga poi che lo stesso linguaggio utilizzato dall’art. 5 imporrebbe una interpretazione letterale della norma non prestandosi ad ambiguità.

243 C. GEIGER –F.SCHONHERR –I.STAMATOUDI –P.TORREMANS, op.cit., 2014, p.448, menzionano la sentenza resa nel caso C-5/08, Infopaq, ai sensi della quale il c.d. three-step test non deve limitare ulteriormente lo scopo delle eccezioni previste

tendenza svelata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, tale procedimento ermeneutico deve mirare anche a salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per il tramite un costante bilanciamento tra interessi contrapposti.244

Infine, si vuole evidenziare anche una circostanza che assume particolare rilievo nella riflessione che si sta svolgendo circa l’individuazione di un optimum regolatorio per gli UAC, ovvero l’incertezza circa il valore che le eccezioni hanno in fase di enforcement, in altre parole, se queste siano diritti, privilegi o difese.245 Infatti, diverso è il livello di tutela, soprattutto giudiziale, a seconda che le eccezioni al diritto d’autore possano essere qualificate quali diritti o mere difese. 246 Qualora siano diritti, gli utenti possono agire direttamente contro il titolare del diritto d’autore che valichi il confine fissato dall’eccezione. Diversamente, gli utenti potranno solo opporre in senso negativo la propria istanza avverso usi abusivi, non essendo autonomamente “enforceable”.

Non appare dunque del tutto convincente la possibilità - e l’opportunità - di ricorrere alle esistenti eccezioni previste dalla Direttiva InfoSoc ed

dalla Direttiva 2001/29/CE. Infatti, la Corte, nella sentenza resa nel caso C-403/08, FAPL, ha statuito che l’interpretazione di queste norme deve consentire l’effettività delle eccezioni previste ed il raggiungimento del loro scopo all’esito di un’attività di bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti. Nello stesso senso, J. GRIFFITHS, op.cit., 2014, p.1115.

244 Grande Sezione, Sentenza del 29 luglio 2019, nella causa C-469/17, Funke Medien NRW GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, dispositivo della sentenza: «Il

giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore (…), e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’art. 5, (…), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea».

245 G. MAZZIOTTI, op.cit., 2013, p.74, rileva anche la persistente incertezza circa la derogabilità o rinunciabilità delle eccezioni per via contrattuale.

applicarle al fenomeno degli UAC. Questi infatti non sempre hanno intento parodistico, ma ben più comunemente potrebbero avere quell’elemento soggettivo - relativo alla volontà di istaurare un rapporto con l’opera preesistente - che secondo la Corte è elemento essenziale per beneficiare dell’eccezione per citazione (sebbene potrebbe essere poi difficilmente rispettata la norma sull’indicazione della fonte). Ad ogni buon conto, la Corte ha anche escluso l’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d) all’ipotesi del remix,247 nel caso in cui l’opera originaria non sia evidentemente riconoscibile, cosa che non sempre può sussistere nella infinita varietà della creatività UGC.